MASSIMA (ipotesi)
In presenza di una pluralità di categorie di azioni o di quote, la delibera di aumento di capitale che prevede l’emissione di un numero di nuove azioni o quote non proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote di ciascuna categoria esistente – con o senza diritto di opzione ai sensi degli artt. 2441 e 2481-bis c.c. – non costituisce di per sé un pregiudizio dei diritti di alcuna delle categorie di azioni o quote, ai fini dell’approvazione dell’assemblea speciale ai sensi dell’art. 2376 c.c. Parimenti, non costituisce di per sé un pregiudizio dei diritti di alcuna delle categorie di azioni o quote, ai sensi dell’art. 2376 c.c., la circostanza che un aumento di capitale sia deliberato con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2441 e 2481-bis c.c., a prescindere dal fatto che esso sia proporzionale o non proporzionale rispetto alle categorie di azioni o quote già esistenti. Resta salva la necessità di verificare se, nel caso concreto, lo specifico contenuto dei diritti di ciascuna categoria di azioni o quote possa dar luogo a un pregiudizio di una o più categorie di azioni o quote, tale da rendere necessaria l’approvazione ai sensi dell’art. 2376 c.c.
Sono legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di aumento di capitale sociale in presenza di una pluralità di categorie di azioni o quote: (i) che sia necessaria l’approvazione delle assemblee speciali di una o più categorie ai fini della deliberazione di qualsiasi aumento di capitale, proporzionale o non proporzionale; (ii) che sia necessaria l’approvazione delle assemblee speciali di una o più categorie qualora l’aumento di capitale abbia ad oggetto l’emissione di nuove azioni o quote in misura non proporzionale, con o senza esclusione del diritto di opzione; (iii) che l’aumento debba avere ad oggetto l’offerta di un numero di nuove azioni o quote proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote di ciascuna categoria esistente. La modifica delle predette clausole richiede in ogni caso l’approvazione delle assemblee speciali delle diverse categorie.
Sono altresì legittime le clausole statutarie che escludono espressamente la necessità dell’approvazione delle assemblee speciali ai sensi dell’art. 2376 c.c. in tutti i casi di aumento di capitale non proporzionale, con o senza diritto di opzione, oppure in alcuni determinati casi di aumento di capitale non proporzionale, rendendola invece sempre necessaria nelle residue ipotesi di aumento non proporzionale.