REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Oggetto
REGOLAMENTO DI
GIURISDIZIONE
R.G.N. 10180/97
Cron. 19928
Rep. 27A8
Ud. 19/01/01
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Andrea VELA – Primo Presidente –
Dott. Francesco AMIRANTE – Presidente di sezione –
Dott. Alfio FINOCCHIARO – Presidente di sezione –
Dott. Giovanni PRESTIPINO – Consigliere –
Dott. Paolo VITTORIA – Consigliere –
Dott. Giovanni PAOLINI – Consigliere –
Dott. Alessandro CRISCUOLO – Consigliere –
Dott. Roberto PREDEN – Rel. Consigliere –
Dott. Ugo VITRONE – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO RICCOMAGNO, giusta procura speciale depositata in data 5 agosto 1997, del Notaio Dott. Norman Goodman, in atti;
– ricorrente –
contro
TENCARA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SPERATI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA BALESTRA, CRISTIANO ALESSANDRI, giusta procura speciale del Notaio dott. Gennaro Chianca, depositata in data 9 settembre 1997, in atti,
– controricorrente –
nonchè seguito di ordinanza dibattimentale 17/02/2000 di integrazione del contraddittorio
nei confronti di
ABS EUROPE LTD, ATELIER D’ARCHITECTURE NAVALE S.R.L, ING. DE RIVOYRE FRANK, DITTA RIVOYRE INGENIERIE,
– intimati –
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4891/96 del Tribunale di VENEZIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
uditi gli Avvocati Mario RICCOMAGNO, Luigi BIAMONTI, Nicola BALESTRA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23.1.1997, la S.p.a Tencara, premesso che aveva costruito, nel suo cantiere navale di Porto Marghera, una imbarcazione da crociera su progetto dell’Atelier d’Architecture navale S.r.l.; che i calcoli strumentali erano stati eseguiti dall’ing. Frank De Rivoyre e dalla Ditta Rivoyre Ingenierie; che, previo controllo di conformità ai criteri di costruzione richiesti per tale tipo di imbarcazione, l’American Bureau of Shipping (ABS) di New York e la collegata ABS Europe L.t.d. di Londra, avevano emesso certificato di classificazione; che l’imbarcazione durante le prove in mare aperto aveva subito una grave avaria; che i committenti avevano avanzato nei suoi confronti pretese risarcitorie; tanto premesso, conveniva tutti i predetti davanti al Tribunale di Venezia per essere tenuta indenne, fissando l’udienza di comparizione al 3.11.1997.
Con ricorso notificato il 30.7.1997, l’ABS di New York, in persona del legale rappresentante Frank J. Iarossi, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione deducendo che il giudice italiano è carente di giurisdizione in virtù di clausola compromissoria che deferisce ad arbitrato internazionale le controversie relative al contratto intercorso tra la S.p.a. Tencara e l’ABS di New York avente ad oggetto la classificazione dell’imbarcazione.
La S.p.a. Tencara ha resistito con controricorso.
Con ordinanza del 17.2.2000, la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito.
A tanto si è provveduto.
ABS e S.p.a. Tencara hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La resistente ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di rituale procura speciale.
Deduce che si tratta di procura rilasciata all’estero con atto separato, che la procura, in quanto atto del processo che si svolge in Italia, è soggetta alla legge italiana; che l’art. 83, comma 2, c.p.c. richiede almeno la scrittura privata autenticata, che l’art. 2703 c.c., per l’autentica delle firma, richiede l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza; che nella procura, sottoscritta da Frank J. larossi quale legale rappresentante di ABS di New York, manca l’autenticazione della firma da parte del notaio James H. Rodges, che ha sottoscritto in calce il documento; che non è sufficiente la sola legalizzazione dell’atto da parte del cancelliere della Contea di New York.
1.1. L’eccezione è infondata.
Fermo restando che la procura alla lite rilasciata all’estero in relazione a giudizio che si svolge in Italia è soggetta alla legge processuale italiana, va tuttavia rilevato che deve ritenersi sufficiente l’adozione di forme equivalenti a quelle richieste dalla legge italiana.
Nella specie, la procura risulta rilasciata da Frank J. larossi quale legale rappresentante di ABS di New York. In calce all’atto è apposta formula di legalizzazione sottoscritta dal County Clerk di New York Norman Goodman, nella quale si attesta che l’atto è stato giurato il 14.7.1997 davanti al notaio James H. Rodqes .
L’atto recante la procura risulta quindi ricevuto in New York da un pubblico notaio, a ciò abilitato dalla legislazione del luogo, che ha apposto in calce al documento la sua firma, ed è ragionevole presumere che il notaio abbia a ciò provveduto dopo aver identificato, nelle forme prescritte, il soggetto che ha sottoscritto l’atto recante la procura, e che la sottoscrizione sia avvenuta in presenza del notaio.
2. Deduce la resistente che l’eccezione di difetto di giurisdizione non sarebbe stata ritualmente proposta.
Rileva che, ai sensi dell’art. 2.3. della Convenzione di New York del 10.6.1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19.1.1968 n. 62, la parte che intende far valere dinanzi all’adita autorità giudiziaria l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero non può limitarsi ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma deve altresì chiedere, formulando una specifica domanda riconvenzionale, che il giudice adito rinvii le parti all’ arbitrato internazionale.
Sostiene che nella specie tale espressa domanda non è stata proposta, né con il regolamento preventivo, notificato in data anteriore alla prima udienza di comparizione davanti al Tribunale di Venezia, nè con la comparsa di costituzione depositata in tale ultima sede.
2.1. L’eccezione è infondata.
L’eccezione di difetto di giurisdizione fondata sull’esistenza di clausola compromissoria per arbitrato internazionale, ai sensi della Convenzione di New York del 1958, non richiede 1’adozione di formule sacramentali, nè la proposizione di una espressa istanza di rinvio delle parti all’arbitrato.
L’art. 2.3. della Convenzione, nella parte in cui prevede che il giudice adito ”renverra les parties à l’arbftrage, à la demande de l’une d’elles” , va infatti inteso nel più limitato senso che il giudice non può provvedere d’ufficio, ma soltanto a seguito di eccezione di parte con la quale si invochi 1’applicazione della clausola compromissoria, nella quale deve ritenersi implicita la richiesta di rinvio all’arbitrato, che il giudice adotterà quale automatica conseguenza del1’accoglimento dell’eccezione.
3. Afferma la resistente che l’eccezione di difetto di giurisdizione sarebbe preclusa, in quanto non eccepita nel giudizio di merito nel primo atto difensivo, come prescritto dall’art. 4.1 della legge 31.5.1995 n. 218 .
Sostiene che non può valere a tal fine la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione – avvenuta in data anteriore all’udienza di prima comparizione nel giudizio di merito – e che nella comparsa di costituzione e risposta successivamente depositata non è stata eccepita la carenza di giurisdizione, ma è stata soltanto richiesta la sospensione del giudizio in relazione al già proposto regolamento.
3.1. L’eccezione è infondata.
La proposizione del regolamento – avvenuta dopo la notifica della citazione introduttiva del giudizio di merito, ma prima dello svolgimento della prima udienza di comparizione – ancorchè non idonea a soddisfare la specifica contestazione della giurisdizione in sede di merito, è sicuramente indicativa della inequivoca volontà della parte ricorrente di invocare, nella debita sede, la clausola compromissoria per arbitrato internazionale.
E, come risulta dagli atti del giudizio a quo – che queste S.U. sono abilitate ad esaminare direttamente ai fini della pronuncia sulla giurisdizione -, l’eccezione è stata in effetti formalmente proposta con la comparsa di costituzione e risposta, nella quale risulta trascritto il testo del regolamento preventivo, nella parte concernente la deduzione del difetto di giurisdizione.
4. La ricorrente, in via gradata, ancora oppone che la menzionata trascrizione non sarebbe idonea a concretizzare una rituale eccezione, in quanto avente ad oggetto atto rivolto ad un diverso giudice.
4.1. L’eccezione è infondata.
Non considera la resistente che, nella specie, è stato trascritto il testo di un atto avente la specifica finalità di sollevare la questione di giurisdizione. Come già osservato, la volontà della parte di sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione era già stata manifestata con la proposizione del regolamento, ed è stata poi inequivocabilmente ribadita mediante la trascrizione delle parti del ricorso nel quale era formulata.
5. La resistente, nel controricorso, ha eccepito che la copia del documento denominato Request for classification survey and agreement consiste di copia non conforme al suo originale; ha dichiarato di disconoscere detta copia, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha prodotto, a tal fine, la copia genuina della scrittura originale.
5.1. L’eccezione è infondata.
La copia prodotta dalla resistente, al fine di far rilevare la asserita non conformità all’originale di quella versata in atti da controparte, è invero identica a quest’ultima: la copia deve quindi presumersi conforme all’originale.
6. La resistente, nella memoria, ha eccepito l’inefficacia della clausola, inserita nel suindicato atto di richiesta di classificazione, perchè sottoscritta soltanto dalla richiedente S.p.a. Tencara, e non anche dal legale rappresentante de1l’ABS di New York.
6.1. L’eccezione è infondata.
Alla carenza di sottoscrizione del documento nel quale è inserita la clausola compromissoria da parte del1’ABS di New York supplisce, per costante giurisprudenza, la produzione in giudizio del documento dalla predetta eseguita, al fine di invocare l’applicazione della clausola (sent. n. 4039/82, n. 1 168/ 85 ).
7. La resistente ha eccepito, nel controricorso, che la clausola compromissoria, in quanto riferita ”a tutti i contrasti e le controversie di qualsivoglia natura derivanti da questo contratto (di richiesta di classificazione)“, non sarebbe invocabile in relazione al giudizio introdotto davanti al Tribunale di Venezia, poiché in tale sede la S.p.a. Tencara ha fatto valere nei confronti di ABS di New York anche una azione di responsabilità extracontrattuale.
Sostiene che ABS, dettando criteri costruttivi rivelatisi erronei, con particolare riferimento alla resistenza alla pressione idrostatica teoricamente sopportabile dall’imbarcazione, avrebbe violato il generale principio del neminem laedere.
7.1. L’eccezione è infondata.
La S.p.a. Tencara, mediante l’atto di richiesta di classificazione dell’imbarcazione rivolto ad ABS di New York, ha instaurato con tale ente un rapporto di natura contrattuale, ed è all’inesatto adempimento dell’obbligazione assunta da ABS di controllare la conformità del progetto ai criteri dal medesimo ente determinati e di rilasciare il certificato di classificazione che si ricollega, come emerge dall’atto di citazione, la specifica pretesa di manleva azionata dalla attuale resistente.
Il fugace accenno ad una responsabilità extracontrattuale dei convenuti, svolto nella parte conclusiva della citazione, al fine del radicamento della competenza per territorio davanti al giudice italiano, “per essersi verificato in Italia l’evento dannoso, e cioè il difetto di costruzione”, non consente di ritenere cumulativamente esperita, nei confronti di ABS, azione di responsabilità contrattuale, per lesione del diritto, nascente dal contratto di classificazione, di ottenere una corretta verifica dell’idoneità dei criteri costruttivi dell’imbarcazione, ed azione di responsabilità extracontrattuale, non essendo prospettata, nell’atto introduttivo, la lesione di altro diritto della S.p.a. Tencara tutelabile indipendentemente dalla fattispecie contrattuale.
E non giova prospettare, per la prima volta in questa sede, una responsabilità extracontrattuale per il danno ingiusto conseguente alla violazione, da parte di ABS, del dovere di non porre in pericolo la sicurezza della navigazione e l’incolumità della vita umana in mare, derivante dalla formulazione di parametri costruttivi errati, sia perchè, ai fini della pronuncia sulla giurisdizione occorre aver riguardo all’atto introduttivo, sia perché non è comunque dedotta la lesione di una specifica posizione soggettiva della resistente.
8. In ultima istanza, la resistente eccepisce che la clausola compromissoria non sarebbe opponibile allaS.p.a. Tencara, poiché quest’ultima avrebbe stipulato il contratto di richiesta di classificazione in favore di un terzo, da identificare nell’armatore dell’imbarcazione.
8.1. L’eccezione è infondata.
Il terzo in favore del quale il contratto può essere stipulato, ai sensi dell’art. 1411 c.c., deve infatti essere individuato al momento della stipulazione, o, quantomeno, deve essere determinabile in base a criteri prestabiliti, e nulla di ciò emerge dalla documentazione in atti.
9. Deve quindi ritenersi:
che la ricorrente ABS di New York ha dimostrato, mediante il documento prodotto, l’esistenza, nel contratto intercorso con la S.p.a. Tencara, di una clausola compromissoria per arbitrato internazionale, dotata dei requisiti di forma (convenzione scritta, nei sensi precisati sub n. 6.1.) previsti dall’art. Il, 2 della Convenzione di New York del 10.6.1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19.1.1968 n. 62, e quindi valida ed efficace, nel cui ampio oggetto (concernente “tutti i contrasti e le controversie di qualsivoglia natura derivanti da questo contratto”) rientra la controversia in esame;
che l’esistenza della clausola è stata ritualmente eccepita.
10. Va conseguentemente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
11. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in £ 500.000, oltre £ 10.000.000 (dieci milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 19.1.2001.
IL CONSIGLIERE EST.
IL PRIMO PRESIDENTE
Allegati:
SS.UU, 26 giugno 2001, n. 8744, in tema di arbitrato internazionale
Nota della Dott.ssa Matilde Santini
Clausola compromissoria per arbitrato estero e requisiti formali dell’eccezione
1. Il principio di diritto
Nel caso di clausola compromissoria che sottoponga una controversia alla giurisdizione di un arbitro internazionale, la parte che intenda farla valere, sollevando l’eccezione di difetto di giurisdizione, non deve adottare particolari formule sacramentali, né proporre un’espressa istanza di rinvio all’arbitrato estero.
2. La fattispecie
La questione affrontata dalle Sezioni Unite concerne l’interpretazione dell’art. 2.3 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 “sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere”.
La Convenzione, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 62/1968, all’art. 2.3 sancisce l’obbligo per il giudice, al quale sia stata sottoposta una controversia soggetta alla giurisdizione di un arbitrato straniero in virtù di una clausola compromissoria, di rinviare la questione all’arbitro estero “a domanda” di una delle parti.
Secondo la Suprema Corte, tale comma deve essere interpretato in senso limitativo per il solo giudice, come mero divieto per questi di provvedere d’ufficio al rinvio all’arbitro estero.
Al contrario, la parte che intenda far valere il difetto di giurisdizione, può formulare una semplice richiesta di applicazione della clausola compromissoria, senza che si renda necessario far valere il difetto di giurisdizione mediante formule “sacramentali” o presentare una formale istanza di rinvio all’arbitrato internazionale.
Per le Sezioni Unite, l’impiego da parte del Convenzione di New York del termine “a domanda” fa sì che la parte non sia tenuta al rispetto di particolari oneri formali, né che sia obbligata a formulare una specifica domanda riconvenzionale di rinvio all’arbitrato estero.
Difatti, prosegue la Cassazione, la richiesta di rinvio all’arbitrato estero è implicita nella domanda, proveniente da una delle parti, di applicazione della clausola compromissoria.
3. Conseguenze operative
Colui che intenda far valere l’esistenza di una clausola compromissoria e richiedere il rinvio della questione dinnanzi al giudice individuato volontariamente dalle parti sarà tenuto solamente ad eccepirne l’esistenza, senza rispettare particolari requisiti formali per la richiesta.
Ciononostante, ai fini del rinvio, la parte sarà comunque tenuta a provare, producendo il contratto che la contiene, l’esistenza di una clausola che presenti i requisiti di forma previsti dall’art. 2.2 della Convenzione di New York, nonché a dare prova della riconducibilità della questione azionata giurisdizionalmente tra le tipologie di controversie per le quali la clausola opera.
Nello specifico, l’art. 2.2 introduce un requisito formale “ad probationem”, imponendo che la clausola sia inserita in un contratto o in un compromesso scritto, firmato dalle parti, oppure contenuta in uno scambio di corrispondenza tra queste.
Sullo stesso tema, si veda SS.UU, 27 maggio 2022 n. 17244, in GiurisprudenzaSuperiore.it, Decise, con nota a cura dell’Avv.ta Valentina Petruzziello.