Civile Ord. Sez. U Num. 16255 Anno 2023
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: FERRO MASSIMO
Data pubblicazione: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3218/2023 R.G. proposto da:
—, elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini n. 114/B, presso lo studio dell’avvocato — (—) rappresentato e difeso dall’avvocato — (—)
-ricorrente-
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
-intimati
avverso SENTENZA di CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 252/2022 depositata il 15/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal presidente di sezione relatore MASSIMO FERRO.
FATTI DI CAUSA
1. L’abogado — impugna la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 252/2022 depositata il 15/12/2022 che ne ha rigettato il ricorso avverso la cancellazione dall’albo ordinario degli avvocati disposta dal COA Santa Maria Capua Vetere con delibera confermativa del 24.5.2021;
2. la sentenza impugnata ha premesso che: a) il ricorrente, affermatosi abogado secondo l’ordinamento spagnolo, vedeva respinta dal Ministero della Giustizia la domanda di riconoscimento del titolo con d.d. 10.10.2016, nel frattempo però riuscendo ad iscriversi alla sezione speciale degli avvocati stabiliti del COA di S.M.C. Vetere che, alla scadenza del triennio di esercizio della professione in Italia, ne disponeva il 14.12.2018 il passaggio iscrizionale alla sezione ordinaria del medesimo albo; b) con nota 23.1.2019 il Ministero informava il COA del disposto rigetto, cui seguivano accertamenti del locale Consiglio dell’Ordine, alfine decidendo tale COA il 13.6.2019 di avviare il procedimento di cancellazione, allestendo il prescritto contraddittorio con l’interessato ed assumendo poi la citata delibera;
3. la sentenza ha ritenuto infondata l’impugnazione esponendo che: a) l’iter istruttorio che aveva condotto alla cancellazione, solo iniziato con delibera 13.6.2019, era culminato, con ogni garanzia di contraddittorio sui documenti nel frattempo acquisiti, in provvedimento finale per acclarata mancanza di valido titolo professionale conseguito all’estero, così infirmante già la prima iscrizione richiesta l’11.8.2014; b) vi era stata infatti ed altresì una verifica diretta presso il Consejo de la Abogacia spagnola per la quale, dopo il 3.10.2011, i cittadini stranieri che avessero voluto iscriversi ad un Colejo de Abogado avrebbero dovuto frequentare un master e superare un esame di Stato in Spagna, così indicando che — non era abilitato ad esercitare l’attività forense in quello Stato; c) alla luce delle disposizioni antiabuso presenti nella Direttiva 2005/36/CE la questione doveva essere affrontata mediante l’atto impugnato, né l’interessato aveva contraddetto il merito dei fatti accertati;
4. il ricorso deduce l’erroneità della sentenza raggruppando le censure in tre motivi, con istanza di sospensiva ed ulteriore illustrazione con memoria; anche la trattazione della istanza cautelare è stata disposta per l’adunanza camerale del 6 giugno 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il primo motivo solleva violazione di legge quanto agli artt. 21-septies l. n. 241/1990, 17, co. 9 l. n. 247/2012 e violazione del principio del contraddittorio, nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione incoerente e contraddittoria (art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.) in quanto il COA avrebbe assunto una delibera meramente confermativa dell’avviso d’inizio del procedimento che però, come tale, non era atto decisorio, finendo tuttavia per confermare in via espressa una cancellazione che non era stata disposta, né assumendo una valenza di richiesta la nota ministeriale;
2. con il secondo motivo è dedotta una più ampia violazione degli artt. 6 co. 1 d.lgs. n. 96 del 2001, 3 co.2 Direttiva 98/5/CE, 59 e s. r.d. n.37 del 1934, in relazione all’art.111 Cost e secondo l’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per avere il CNF espresso un sindacato di merito sui requisiti iscrizionali all’organizzazione professionale spagnola, mentre la iscrizione, in Italia, alla sezione speciale doveva essere disposta sulla base del mero dato formale, come oggetto di certificazione prodotta dall’interessato e tanto più che l’autorità spagnola non aveva annullato il titolo accademico conseguito, né poteva imporsi l’applicazione di un regime più severo solo sopravvenuto verso un soggetto nel frattempo iscritto all’Ordine degli avvocati di Madrid;
3. il terzo motivo solleva la contraddizione della motivazione, unitamente alla violazione ancora dell’art.6 d.lgs. n.96 del 2001 e della Direttiva 98/5/CE, per avere la sentenza confermato la legittimità della cancellazione dall’albo ordinario cui — era oramai iscritto dal 2018, dando così errato rilievo ad un d.d. Min.Giust. di rigetto del riconoscimento del titolo assunto due anni prima (2016) e superato dalla predetta iscrizione;
4. ritengono queste Sezioni Unite di escludere, in primo luogo, la sussistenza dei requisiti, alla base della istanza cautelare e per come genericamente introdotta, di fumus boni juris (per le considerazioni che seguono, nel merito) così come del periculum in mora (non constando alcuna prospettazione dell’abogado —);
5. il primo motivo è inammissibile; il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza CNF, focalizzando invece la censura sui limiti di richiamo agli atti interni della delibera COA ma senza avvedersi che la ricostruzione istruttoria della stessa, nella decisione impugnata, è stata chiaramente distinta dal suo epilogo decisorio; per esso, la cancellazione dall’albo ordinario degli avvocati segue ad un riscontro di insussistenza dei requisiti iscrizionali accertato dal Ministero della Giustizia ed ulteriormente verificato in contraddittorio nel procedimento avanti al COA, mentre la finale pronuncia ora impugnata, nel merito, ha aggiunto elementi direttamente acquisiti dalla autorità ordinamentale originaria, a conferma che l’istante ‘non è abilitato all’esercizio dell’attività di avvocato in Spagna’ (pag.3);
6. va solo aggiunto, sul piano procedimentale, che è del tutto vano l’interrogativo sulla natura della comunicazione ministeriale (se cioè richiesta o atto informativo), posto che l’art. 17 co.9 della l. n.247 del 2012 chiaramente assegna la pronuncia di cancellazione dagli albi, elenchi e registri in essa regolati all’esito di un’istanza di rinuncia dell’iscritto, una richiesta del Procuratore Generale ovvero ad un’iniziativa d’ufficio; né, come rilevato – tra le molte – da Cass. s.u. 34446/2019 e 3706 del 2019, la procedura di cancellazione regolata dall’art. 17 cit. risulta essere una procedura disciplinare;
7. il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati, pur se con necessaria limitata integrazione della motivazione assunta nel provvedimento del CNF; l’art. 17 co.12 l. n. 247 del 2012 stabilisce che il procedimento di cancellazione è oggetto di delibera del COA ‘nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione’; è dunque chiaro il riguardo per un verso a tutti gli ‘albi, elenchi e registri’ alla cui tenuta ciascun Consiglio (e, in termini ordinamentali nazionali, il CNF) è tenuto e, dall’altro, a requisiti che, in modo progressivo ma senza alcun automatismo, prevedono nuove verifiche e dunque nuove delibere per il passaggio, per quanto qui d’interesse, da una sezione speciale all’albo ordinario, secondo le previsioni dell’art. 15 l. n.247 cit. e dunque attengono, come nella vicenda, anche a procedure posteriori ad una prima errata iscrizione;
8. per gli avvocati stabiliti, la disciplina domestica dell’accesso alle professioni legali risulta disciplinata in via primaria dalla Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale; il regime di prima iscrizione è regolato in Italia dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 e, nella specie, risulta controverso che l’abogado — disponesse effettivamente dei titoli abilitativi dell’ordinamento forense spagnolo, essendo stato sulla base di apposita certificazione iscritto alla sezione speciale di cui all’art. 6 d.lgs. cit., ma in seguito cancellato, su segnalazione del Min. Giust. e delibera istruita dal COA, seguita da ulteriore negativo riaccertamento anche diretto del CNF;
9. sul punto, la allegazione del ricorrente, ora per la prima volta effettuata avanti alla Corte di cassazione, di una regolare iscrizione all’Ordine degli avvocati di Madrid è ininfluente ai fini del presente giudizio, oltre che per fatto sopravvenuto rispetto ai termini provvedimentali della controversia, anche perché la dedotta iscrizione madrilena avrebbe data dal 30 agosto 2021 (pag.7), dunque con un presupposto di fatto che non smentisce quello storico, anteriore, sulla cui base la delibera di cancellazione venne assunta; con essa, il CNF ha riscontrato che — non era abilitato ad esercitare l’attività di avvocato in Spagna, non avendo frequentato la formazione professionale e superato un esame di Stato previsti per i cittadini stranieri dopo il 3.10.2011; tale lacuna era dunque propria già dei requisiti di cui il ricorrente sarebbe dovuto essere in possesso, ratione temporis, al momento della iscrizione in Italia quale avvocato stabilito, ai sensi degli artt.3 co.1 lett. d) e 6 d.lgs. n. 96 del 2001;
10. la delibera impugnata, pertanto, realizza un’ipotesi di cancellazione dovuta, in conformità ad un principio più generale proprio già della Direttiva 98/5/CE che all’art.7 co.5 stabilisce che ‘pur non costituendo una condizione preliminare della decisione dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, la revoca temporanea o definitiva dell’abilitazione all’esercizio della professione disposta dall’autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l’avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante’; ha dunque validazione eurounitaria piena un’interpretazione della norma domestica (l’art. 17 l. n. 247 del 2012) che, in chiave antiabusiva, permetta all’autorità ordinamentale dell’Avvocatura di annullare un proprio atto assunto in precedenza sulla base di un presupposto che si sia manifestato ab origine insussistente; né infatti l’esercizio continuativo triennale della professione, ai sensi dell’art. 12-14 d.lgs. n. 96 del 2001 utilizzabile per la dispensa dalla prova attitudinale e dunque il conseguimento diretto dell’iscrizione all’albo ordinario degli avvocati ex art.15 l. n. 247 del 2012, può costituire circostanza di affidamento oggettivo per il descritto passaggio; quest’ultimo non si può non fondare sulla necessità che anche il primo accesso all’ordinamento forense sia avvenuto in condizioni di sicura conformità alla disciplina normativa applicabile;
11. come statuito da Cass. s.u. 18176 del 2017, l’assenza di ogni automatismo è stata motivata chiarendo che la iscrizione nella sezione speciale dell’albo ai fini dell’esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine «non determina, ancora, l’acquisizione del titolo di avvocato, tant’è vero che nell’esercizio della professione l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato» realizzandosi detta integrazione «soltanto con l’iscrizione nell’albo degli avvocati … subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12 del citato d.lgs.», per il quale devono concorrere ‘le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense’ (comma 3); tra esse, come correttamente rilevato dal CNF, non può non annoverarsi la sicura validità del titolo professionale conseguito all’estero e condizionante l’inizio del percorso professionale di integrazione;
conclusivamente, il ricorso va rigettato, con la limitata integrazione motivazionale in precedenza descritta; sussistono i presupposti dell’obbligo per la parte di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. s.u. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso ai sensi di cui in motivazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2023
Allegati:
SS.UU, 08 giugno 2023, n. 16255, in tema di avvocato stabilito
Nota della Dott.ssa Angela De Girolamo
Iscrizione nella sezione speciale ed esercizio della professione di avvocato
1. Il principio di diritto
L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo ai fini dell’esercizio permanente della professione con il titolo professionale di origine non determina, ancora, l’acquisizione del titolo di avvocato, tant’è vero che nell’esercizio della professione l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.
2. La fattispecie
La pronuncia trae origine dall’impugnazione di una sentenza del C.N.F., con la quale è stata comminata la sanzione della cancellazione del ricorrente dell’albo ordinario degli avvocati del C.O.A. distrettuale.
Nello specifico, il C.N.F. ha riscontrato che l’incolpato non era abilitato all’esercizio della libera professione nello Stato spagnolo, poiché non aveva né frequentato la formazione professionale, né aveva superato il relativo esame previsto per i cittadini stranieri post riforma del 2011.
Ciò nonostante, il ricorrente era riuscito ad iscriversi alla sezione speciale degli avvocati stabiliti e, decorsi tre anni dall’esercizio della professione nello Stato italiano, era stato disposto (nel 2018) il passaggio alla sezione ordinaria dell’albo stesso.
Nel 2019, infine, il Ministero della Giustizia ha informato il C.O.A. del rigetto del riconoscimento del titolo abilitante l’esercizio della professione, determinando, così, l’avvio del procedimento di cancellazione dall’albo.
3. Riflessioni conclusive
La disciplina interna dell’accesso alle professioni legali per gli avvocati stabiliti deve ricavarsi, in via primaria, della Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.
L’art. 12 del D.lgs. 96/2001 dispone, poi, che un soggetto di un Paese membro, munito di un titolo professionale equivalente a quello di avvocato (come quello spagnolo di “abogado”), può chiedere di essere iscritto nella sezione speciale dell’albo italiano del foro nel quale intendere eleggere domicilio professionale e, al termine di un periodo di tre anni di effettiva attività in Italia, acquista il titolo di avvocato integrato con la conseguente iscrizione all’albo.
Tale procedimento consente di scavalcare l’esame di stato o altre prove attitudinali, che consentono al professionista straniero di dimostrare le competenze e le conoscenze per operare nel sistema giuridico italiano.
Al fine è, però, necessario che, già all’atto dell’iscrizione in Italia quale avvocato stabilito ex artt. 3, c. 1, lett. d), e 6 del D.lgs. 96/2001, sussistano i requisiti di abilitazione all’esercizio della professione forense nel Paese di origine (nel caso di specie, aver effettuato in Spagna la necessaria formazione professionale ed aver superato l’esame di Stato richiesto per i cittadini stranieri dopo il 2011).