Civile Ord. Sez. U Num. 27542 Anno 2021
Presidente: ACIERNO MARIA
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 11/10/2021
ORDINANZA
sul ricorso 24675-2020 proposto da:
S.A.D. TRASPORTO LOCALE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N 349, presso lo studio dell’avvocato MARIA ALESSANDRA SANDULLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO PIVA, CHRISTOPH SENONER;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato LUCA GRAZIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA FADANELLI, ALEXANDRA ROILO, RENATE VON GUGGENBERG, MICHELE PURRELLO, JUTTA SEGNA;
– controricorrente –
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Bolzano, iscritto al RG N. 1203/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Antonio Scarpa;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo;
lette le memorie ex art. 380-ter, comma 2, c.p.c. presentate dalla S.A.D. Trasporto Locale s.p.a. e dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con citazione del 2 aprile 2020 la S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., concessionaria dal 2009 in forza di affidamento diretto dei trasporti funiviari e funicolari di persone di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano, ha convenuto quest’ultima davanti al Tribunale di Bolzano, domandando di accertare il proprio credito per l’importo di C 13.500.000, o per il diverso importo da determinare, a titolo di “ragionevole profitto” o “ragionevole utile”, in forza dell’art. 4 (Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali) del Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, nonché dell’art. 2 dell’Allegato al Regolamento. L’attrice esponeva di non aver percepito alcunché a tale titolo durante tutti gli anni di espletamento del servizio. Ad avviso della S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., al riconoscimento del credito vantato deve pervenirsi in forza dell’art. 1339 c.c., e cioè mediante inserzione automatica del prezzo imposto nei termini di cui al numero 6 dell’Allegato al Regolamento, oppure quantificando il “ragionevole profitto” o “ragionevole utile” ai sensi degli artt. 1226 e 1374 c.c.
La convenuta Provincia Autonoma di Bolzano, nel costituirsi, ha eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nonché l’esistenza di un pregresso giudicato tra le parti, la litispendenza e continenza con altri giudizi amministrativi, la prescrizione e comunque l’infondatezza del credito vantato.
2. Il ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c. sostiene che, in presenza di disposizione di legge che impone il pagamento obbligatorio del ragionevole utile il capo al concessionario di un contratto di trasporto pubblico, la controversia attinente alla determinazione del relativo importo assume natura meramente patrimoniale e va perciò rimessa al giudice ordinario.
3. La controricorrente Provincia Autonoma di Bolzano deduce invece che il Regolamento CE n. 1370/2007 si limita a stabilire le condizioni per il possibile riconoscimento di una compensazione a vantaggio del concessionario, attendendo perciò la determinazione dell’eventuale ragionevole utile all’esercizio di potestà pubblicistiche, con conseguente giurisdizione in materia del giudice amministrativo. Nella memoria la Provincia Autonoma di Bolzano allega che la compensazione pretesa dalla S.A.D. Trasporto Locale s.p.a. debba avvenire sulla base di un costo standard di anno in anno determinato con discrezionalità dalla medesima amministrazione provinciale, secondo i criteri indicati dalla sentenza della Corte europea di giustizia, sentenza Altmark, 24 luglio 2003 (causa C-280/00).
4. L’articolo 4, paragrafo 1, Regolamento CE del 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n. 1191/69 e CEE n. 1107/70), a proposito del “contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali”, dispone che:
“1. I contratti di servizio pubblico e le norme generali:
a) prevedono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico definiti nel presente regolamento e specificati conformemente all’articolo 2 bis che l’operatore di servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate;
b) stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente:
i) i parametri in base ai quali deve essere calcolata l’eventuale compensazione; e
ii) la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi, in modo da impedire una compensazione eccessiva.
Nel caso di contratti di servizio pubblico non aggiudicati a norma dell’articolo 5, paragrafi 1, 3 o 3 ter tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l’importo necessario per coprire l’effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento dell’obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall’operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole (…)”.
Il paragrafo 2 dell’Allegato al Regolamento CE n. 1370/2007 afferma inoltre:
“2. La compensazione non può eccedere l’importo corrispondente all’effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico. Tali incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l’obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l’obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l’effetto finanziario netto, l’autorità competente segue il seguente schema: costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall’autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale, meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all’interno della rete gestita in base all’obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione, meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell’assolvimento dell’obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione, più un ragionevole utile, uguale all’effetto finanziario netto”.
Il paragrafo 6 dell’Allegato al Regolamento CE n. 1370/2007 aggiunge:
“6. Si deve intendere per “ragionevole utile” un tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore, in un determinato Stato membro, che tiene conto dell’esistenza o della mancanza di rischio assunto dall’operatore di servizio pubblico a seguito dell’intervento dell’autorità pubblica”.
5. Essendo la decisione sulla giurisdizione determinata dall’oggetto della domanda, occorre rilevare come la S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., con la citazione del 2 aprile 2020, abbia inteso far valere la tutela del proprio diritto di concessionaria di servizi pubblici di trasporto ad un’equa remunerazione del servizio, attraverso la copertura dei relativi costi netti provocati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico ed un ragionevole margine di utile d’impresa per il detto adempimento, come espressamente previsto dalla disciplina eurounitaria, ed in particolare dall’art. 4 del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, secondo i criteri di compensazione già indicati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 24 luglio 2003, Altmark, C-280/00, e poi ribaditi nella Comunicazione della Commissione europea 2014/C 92/01, pubblicata il 29 marzo 2014, “sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia”.
5.1. Sebbene per determinare il livello adeguato di utile ragionevole occorre tener conto delle circostanze particolari del singolo contratto di servizio pubblico, valutando caso per caso le caratteristiche specifiche dell’impresa, della normale remunerazione di mercato per servizi analoghi e del livello di rischio insito in ogni contratto di servizio pubblico, ciò non involge alcuna questione relativa all’esercizio di un potere pubblico autoritativo, da ricondurre alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi, né tanto meno sussiste al riguardo alcuna discrezionalità dell’Amministrazione in ordine all’an o al quantum della pretesa compensativa, trattandosi di diritto patrimoniale ad un corrispettivo di un certo ammontare che nasce direttamente dalla legge.
Ne consegue che la domanda dell’impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico, volta a ottenere la determinazione della compensazione relativa agli obblighi di servizio, pari all’effetto finanziario netto (costi, meno ricavi generati dalle prestazioni, meno ricavi potenziali, più ragionevole utile), in quanto fondata sulla diretta applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando “indennità, canoni ed altri corrispettivi” incombenti all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 133, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010 (cfr. Cass. Sez. Unite, 14/11/2012, n. 19828; Cass. Sez. Unite, 22/04/2013, n. 9690; Cass. Sez. Unite, 24/11/2015, n. 23898).
5.2. Non rileva diversamente la precedente decisione di queste Sezioni Unite di cui all’ordinanza n. 14235 dell’8 luglio 2020, resa tra le stesse parti e richiamata nelle difese della Provincia Autonoma di Bolzano. L’ordinanza n. 14235 del 2020, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda della S.A.D. Trasporto Locale s.p.a. inerente al pagamento del saldo del contributo integrativo di quello ordinario, previsto dall’art. 17, primo comma, della legge provinciale Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, riconobbe, piuttosto, “profili di discrezionalità” nelle delibere di definizione del “costo standard”, di cui al secondo comma del citato art. 17. Ed infatti, a differenza della fattispecie oggetto della presente lite, il meccanismo compensativo allestito dall’art. 17 della legge provinciale Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, suppone una fase procedimentale, finalizzata alla determinazione dell’eventuale contributo integrativo da attribuire all’impresa di trasporto
concessionaria e disciplinata non soltanto da parametri normativi, ma altresì da provvedimenti amministrativi esplicativi di poteri autoritativi di valutazione demandati alla Giunta provinciale.
6. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cui si rimette altresì la liquidazione del spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.
Il Presidente
Allegati:
SS.UU, 11 ottobre 2021, n. 27542, in tema di concessione di servizi pubblici
Nota dell'Avv. Alfonso Ciambrone
Diritto del concessionario di servizio pubblico di trasporto ad un'equa remunerazione e giurisdizione ordinaria
1. Il principio di diritto
La domanda dell'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico, volta a ottenere la determinazione della compensazione relativa agli obblighi di servizio, pari all'effetto finanziario netto (costi, meno ricavi generati dalle prestazioni, meno ricavi potenziali, più ragionevole utile), in quanto fondata sulla diretta applicazione del Regolamento (CE) 1370/2007, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando "indennità, canoni ed altri corrispettivi" incombenti all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 133, lett. c, del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010).
2. La fattispecie
La società concessionaria, in forza di affidamento diretto, dei trasporti funiviari e funicolari di persone di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano, ha convenuto quest'ultima dinanzi al Tribunale di Bolzano, domandando di accertare il proprio credito per "ragionevole profitto" o "ragionevole utile", in forza dell'art. 4 (Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali) del Regolamento (CE) 1370/2007, nonché dell'art. 2 del relativo Allegato.
L’ente territoriale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che il Regolamento citato (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia) si limita a stabilire le condizioni per il possibile riconoscimento di una compensazione a vantaggio del concessionario, attenendo perciò la determinazione dell'eventuale “ragionevole utile” all'esercizio di potestà pubblicistiche, con conseguente giurisdizione in materia del giudice amministrativo.
Secondo quanto nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., invece, in presenza di disposizione di legge che impone il pagamento obbligatorio del “ragionevole utile” in favore del concessionario di un contratto di trasporto pubblico, la controversia relativa alla determinazione del relativo importo assume natura meramente patrimoniale e va perciò rimessa al giudice ordinario.
3. Riflessioni conclusive
Le Sezioni Unite, nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziano come, sebbene per determinare il livello adeguato di “utile ragionevole” occorra tener conto delle circostanze particolari del singolo contratto di servizio pubblico, valutando caso per caso le caratteristiche specifiche dell'impresa, della normale remunerazione di mercato per servizi analoghi e del livello di rischio insito in ogni contratto di servizio pubblico, ciò non involga alcuna questione relativa all'esercizio di un potere pubblico autoritativo, da ricondurre alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi, né tanto meno sussista al riguardo alcuna discrezionalità dell'Amministrazione in ordine all'an o al quantum della pretesa compensativa, trattandosi di diritto patrimoniale ad un corrispettivo di un certo ammontare che nasce direttamente dalla legge.