Civile Ord. Sez. U Num. 33003 Anno 2021
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ACIERNO MARIA
Data pubblicazione: 10/11/2021
ORDINANZA
sul ricorso 29575-2020 proposto da:
AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato TATIANA DELLA MARRA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AIRHELP LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato DANILO LOMBARDO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 35446/2020 del GIUDICE DI PACE di ROMA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Presidente MARIA ACIERNO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo, previa riunione dei procedimenti nn. 19203/2020 e 29575/2020, dichiararsi la giurisdizione del Giudice Italiano.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La AirHelp Limited, ha convenuto in giudizio l’Areoflot s.p.a. in qualità di cessionaria del credito di una passeggera di nazionalità russa ai quali era stato cancellato il volo in partenza da Milano Malpensa e diretto a San Pietroburgo del giorno 3/6/2019 alle ore 00,10. Il credito maturato ammontava a 400 euro dovuti a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7, sez.I, Reg. CE n. 261 del 2004.
Secondo quanto stabilito nel Regolamento sopra indicato in capo ai passeggeri nell’ipotesi di negato imbarco, cancellazione o ritardo superiore alle tre ore del volo aereo, sorge il diritto di ricevere una compensazione pecuniaria variabile a seconda della lunghezza della tratta.
2. La s.p.a Aeroflot ha proposto regolamento di giurisdizione, rilevando che i viaggiatori sono entrambi di nazionalità extraeuropea e che dal punto di vista oggettivo non c’è alcun collegamento con la giurisdizione italiana, dal momento che non si controverte né su un illecito aquiliano di matrice italiana né in ordine a materia contrattuale fondante la giurisdizione italiana essendo anche il contratto di cessione di credito pacificamente stipulato fuori dal territorio italiano.
Inoltre, non può radicarsi la giurisdizione in relazione al luogo di partenza dell’aeromobile secondo la Convenzione di Varsavia (poi traslata nella Convenzione di Montreal: l’art. 28 di quella coincide con l’art. 33 di quella di Montreal) perché qui non si controverte in tema di trasporto internazionale ma di cessione di credito. Non incide, di conseguenza, sulla determinazione della giurisdizione la posizione del passeggero. Il contratto di cessione del credito ha, infine, natura autonoma anche ai fini della giurisdizione così da non poter utilizzare i criteri di collegamento fondati sul trasporto internazionale. Il criterio applicabile è, in conclusione, quello fondato sul domicilio del cessionario, trattandosi di obbligazione pecuniaria, o del ceduto. In entrambe le ipotesi è da escludere la giurisdizione italiana.
3. La società cessionaria, nel proprio controricorso, contrasta questa soluzione sostenendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto d’indicazione di tutti i fori riguardanti la giurisdizione. Nel merito si afferma che la compensazione pecuniaria attiene al contratto di trasporto perciò è a questo che occorre fare riferimento per definire i criteri di radicamento della giurisdizione: l’intervenuta cessione di credito non incide sui criteri determinativi della giurisdizione. Viene richiamata al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare la pronuncia n. 7736 del 2020 nella quale si è affermato che la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto originario opera nell’ipotesi di cessione del credito anche nei confronti del cessionario, essendo quest’ultimo nella medesima posizione contrattuale del cedente. Ne consegue che la cessione del credito non ha determinato alcuna modifica nei criteri per la individuazione della giurisdizione, il cessionario è nella posizione del passeggero. La giurisdizione si deve fondare sui criteri stabiliti nell’art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012, secondo il quale nella prestazione di servizi la competenza giurisdizionale si radica nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati. Nella specie il luogo di partenza è Milano e la giurisdizione è italiana. Al riguardo la parte controricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia C-204 del 2008 del 9/7/2009 che radica la giurisdizione sul paese di partenza sulla base del Regolamento CE 44 del 2001 che contiene identico criterio di determinazione della giurisdizione.
4. Il procuratore generale ha, nelle proprie conclusioni, richiesto l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano, indicando come criterio determinativo della giurisdizione il luogo di partenza del volo.
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
La causa viene trattata congiuntamente a quella recante il n. di R.G. 19203 del 2020 ma non se ne dispone la riunione. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilità del controricorso proposta da Aeroflot, per difetto dei poteri rappresentativi nel conferente la procura alle liti alla società controricorrente.
5.1 L’eccezione è infondata. Secondo l’orientamento costante di questa Corte (Cass. 19824 del 2011;20563 del 2014), solo a fronte di una specifica contestazione relativa all’effettiva esistenza del potere esercitato mediante il rilascio della procura, sorge l’obbligo della puntuale documentazione dei poteri di rappresentanza indicati nella procura. Nella specie l’integrazione documentale è stata puntualmente depositata nella prima difesa successiva alla formulazione della contestazione.
5.2 Del pari infondata l’eccezione, formulata dalla parte controricorrente relativa alla mancata indicazione di tutti i fori alternativamente possibili, in quanto il requisito di ammissibilità riguarda esclusivamente l’eccezione d’incompetenza territoriale, in quanto proponibile con riferimento ad una pluralità di fori alternativi e concorrenti ma non il regolamento di giurisdizione volto all’esclusivo accertamento della sussistenza o del difetto della giurisdizione italiana. Non è infine necessaria l’articolazione del ricorso in motivi specifici non trattandosi di mezzo d’impugnazone (Cass. S.U. 12865 del 2020).
6. L’esame del merito richiede, preliminarmente, la esatta individuazione del rapporto dedotto in giudizio. In particolare, con riferimento al caso di specie è necessario determinare, a fini della giurisdizione se occorra fare riferimento al contratto di cessione di credito, sulla base del quale agisce la cessionaria o al rapporto da cui sorge il credito ceduto, ovvero il contratto di trasporto internazionale.
6.1. Ritiene il Collegio, conformemente all’orientamento espresso di recente ma in modo univoco dalle S.U. di questa Corte che occorra fare riferimento al contratto di trasporto al fine di determinare con precisione la natura del contratto; le prestazioni ad esso inerenti, il luogo dove le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti sono sorte e devono essere eseguite. Nella sentenza delle S.U. n. 7736 del 2020 che ha prestato adesione alla precedente delle S.U. n.10862 del 2011, è stato affermato il principio secondo il quale la calusola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto rimane applicabile anche se il credito scaturente dal vincolo sia stato ceduto, non potendo il cessionario assumere una posizione contrattuale diversa o deteriore rispetto a quella del cedente. Nella successiva pronuncia n.29179 del 2020 il principio è stato ritenuto applicabile anche al criterio di determinazione della giurisdizione contenuto nell’art. 7, punto 1, Reg. UE n. 1215 del 2012, nell’ipotesi. in cui sia un terzo (il cessionario del credito) estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un’azione che da esso tragga fondamento. Nella pronuncia si richiama espressamente la sentenza della Corte di Giustizia n. 498 del 25 gennaio 2018 causa C-498/16, nella quale viene espresso il costante principio applicato dalla giurisprudenza eurounitaria, secondo il quale la cessione del credito non può di per sé incidere sui criteri determinativi della giurisdizione.
7. Il rapporto dedotto in giudizio è, in conclusione, quello di trasporto aereo ma nella specie ai fini della determinazione della giurisdizione non può trovare applicazione la Convenzione di Montreal (28/5/99 ratificata con I. n. 12 del 2004) perché l’ambito di operatività della stessa e della sua norma sulla competenza giurisdizionale (art. 33) è limitato alle azioni di carattere risarcitorio. Nella specie è incontestato che la domanda originaria formulata dai trasportati ed oggetto della cessione di credito sia limitata all’indennità forfettaria stabilita secondo i parametri di cui al Reg. CE n. 261 del 2004. Il Regolamento come stabilito espressamente nell’art. 3, punto 1 lettera a) si applica “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato” ma non contiene disposizioni sulla determinazione della giurisdizione.
8. E’ necessario, di conseguenza, accertare, se il criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, costituito, nella specie, dal luogo di partenza del volo, possa essere decisivo ai fini dell’applicazione del Regolamento UE n. 1215 del 2012 che contiene una disciplina puntuale dei criteri determinativi della giurisdizione in materia civile e commerciale ed in particolare dell’art. 7 che indica tra le “competenze speciali” il luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio specificando che nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi la giurisdizione può radicarsi nel luogo in cui i servizi sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati secondo il contratto. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 9/7/2009 n. 439 causa C- 204/08, nella successiva 11/7/2018 n. 558 e nella più recente sentenza del 7/11/2019 /causa C- 213 del 2018 ha affermato univocamente che alle azioni rivolte ad ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento n. 261 del 2004 è applicabile il reg. UE n. 1215 del 2012 ed in particolare l’art. 7 sopra citato (punto n. 44) e non la Convenzione di Montreal.
8.1 Rimane da verificare se nel rapporto dedotto in giudizio sia applicabile l’art. 7, pur non essendo alcuna delle parti del giudizio (compagnia aerea e società cessionaria del credito) domiciliata in uno stato membro dell’Ue.
9. Il Collegio ritiene di dare risposta affermativa al quesito, alla stregua di un recente precedente (S.U. 18299 del 2021) cui presta convinta adesione.
La mancanza di un collegamento ancorato sul domicilio delle parti conduce all’applicazione dei criteri generali di determinazione della giurisdizione contenuti nella I. n. 218 del 1995. L’art. 3, al secondo comma stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi di cui al primo comma, collegati al domicilio o alla residenza in Italia del convenuto, o all’esistenza di un suo rappresentante ex art. 77 c.p.c., in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2,3,4, del titolo secondo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con I. n. 804 del 1971. Al fine di favorire l’uniformazione del diritto internazionale privato in ambito intercomunitario, l’art. 68 del Reg. CE n. 44 del 2001 e l’art. 68 del Reg. UE n. 1215 del 2012 (abrogativo del precedente, salvo alcune disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio 2015), stabiliscono che le disposizioni della Convenzione di Bruxelles sono sostituite, tra gli Stati membri, dal regolamento e che “ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente Regolamento”. Ne consegue che il rinvio alla Convenzione di Bruxelles, contenuto nel citato art. 3, secondo comma, della I. n. 218 del 1995 che ne aveva determinato la “nazionalizzazione” deve intendersi trasfuso nel Reg. UE n. 1215 del 2012. La Corte di Giustizia ha, infine, precisato (sentenza del 3/9/2020 causa C-186/19) che il reg. 44/2001 ha sostituito la Convenzione di Bruxelles, ed il successivo del 2012 ha abrogato e sostituito il precedente del 2001. L’interpretazione fornita dalla Corte in relazione alle fonti superate deve valere anche per il regolamento n. 1215 del 2012 quando le disposizioni possono essere qualificate come equivalenti.
Con disposizione sovrapponibile a quella già contenuta nell’art. 4 della Convenzione di Bruxelles, l’art. 6 del Reg. UE n. 1215 del 2012 stabilisce che se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascun Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, ovvero, per quanto riguarda il nostro paese dalla legge di diritto internazionale privato ed in particolare dal citato art. 3, secondo comma, che “nazionalizza” i criteri di determinazione della competenza giurisdizionale contenuti nel Reg. UE n. 1215 del 2012 (cfr. anche Cass. n. 32362 del 2018).
9. Alla luce di queste premesse ed in applicazione della regola di determinazione della giurisdizione contenuta nell’art. 7, Punto 1 lettera a), del Reg. UE n. 1215 del 2012, l’attore può radicare la causa nel luogo di esecuzione della obbligazione, e più esattamente con riferimento al contratto di trasporto, che non ha ad oggetto beni, nel luogo dove il servizio è stato prestato o dove avrebbe dovuto essere prestato. L’art. 5, c.1, al n. 1, della Convenzione di Bruxelles indica tra i fori alternativi nei rapporti contrattuali quello di esecuzione dell’obbligazione, con disposizione analoga a quella del citato art. 7, punto 1, lettera a).
10. Nella specie la prestazione del servizio aereo ha avuto inizio nell’aeroporto di Malpensa con conseguente corretta individuazione della giurisdizione italiana.
11. Deve, in conclusione, essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
12. Il giudice di pace di Roma provvederà alla definizione delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice italiano.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 luglio 2021
Il Presidente
(Dr. Angelo Spirito)
Allegati:
SS.UU, 10 novembre 2021, n. 33003, in tema di contratto di trasporto aereo
Nota dell'Avv. Maurizio Fusco
In ipotesi di cessione del credito da cancellazione del volo, la giurisdizione va individuata avuto riguardo al rapporto da cui sorge il credito (il contratto di trasporto), non al contratto di cessione
1. Il principio di diritto
Onde radicare correttamente la giurisdizione, occorre far riferimento al contratto di trasporto al fine di determinare con precisione la natura del rapporto, le prestazioni ad adesso inerenti, il luogo dove le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti sono sorte e dove devono essere eseguite.
La clausola di deroga della giurisdizione contenuta in un contratto rimane applicabile anche se il credito scaturente dal vincolo sia stato ceduto, non potendo il cessionario assumere una posizione contrattuale diversa e deteriore rispetto a quella del cedente.
2. La normativa vigente
Quando nel rapporto dedotto in giudizio nessuna delle parti (compagnia aerea e società cessionaria del credito) è domiciliata in uno Stato membro dell’Unione Europea si applicano i criteri generali di determinazione della giurisdizione contenuti nella L. 218/1995.
Il Regolamento (UE) 1215/2012, richiamato dalla citata legge di diritto internazionale privato, stabilisce che se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascun Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, ovvero, per quanto riguarda il nostro Paese, dalla legge di diritto internazionale privato che, all’art. 3, c. 2, nazionalizza i criteri di determinazione della competenza giurisdizionale.
3. Riflessioni conclusive
Alla luce delle precisazioni offerte dalle Sezioni Unite, il cessionario del credito da compensazione pecuniaria nascente da cancellazione del volo, può radicare la causa nel luogo di esecuzione dell’obbligazione, e più esattamente con riferimento al contratto di trasporto, che non ha ad oggetto beni, nel luogo dove il servizio è stato prestato o dove avrebbe dovuto essere prestato (nella specie, la prestazione del servizio aereo ha avuto inizio nell’aeroporto di Malpensa con conseguente individuazione della giurisdizione italiana).