Civile Sent. Sez. U Num. 21165 Anno 2021
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
Data pubblicazione: 23/07/2021
SENTENZA
sul ricorso 806-2020 proposto da:
SADDÒ LUIGI, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, FIONDA AMERICO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6317/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino inammissibile, o in subordine rigettino, il ricorso.
Fatti di causa
Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata Luigi Saddò ha impugnato l’avviso di vendita forzata dell’immobile, che assume adibito a propria abitazione principale, staggito da s.p.a. Equitalia Sud, cui è subentrata l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale vantava ragioni di credito di natura tributaria, in seno a una procedura nel corso della quale era intervenuto Americo Fionda.
A fondamento dell’impugnazione, egli ha lamentato:
- la carenza di legittimazione ad agire in executivis della s.p.a. Equitalia;
- l’impignorabilità del bene, perché adibito ad abitazione dell’esecutato;
- la prescrizione e la decadenza dei crediti vantati, perché l’opposizione sarebbe stata iniziata quando era decorso l’anno dalla notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento, ma in mancanza di notificazione dell’avviso d’intimazione previsto dall’art. 50 del d.P.R. n. 602/73, e comunque perché i crediti portati dalle cartelle erano prescritti.
A tanto ha aggiunto, in relazione alla pretesa esecutiva di Americo Fionda, censure concernenti l’inesistenza del titolo esecutivo e, quanto alla pretesa di Equitalia, contestazioni riguardanti l’inesistenza della notificazione dell’avviso di vendita e la conseguente nullità del pignoramento, l’erronea valutazione del bene; inoltre, ancora in relazione alla pretesa di Americo Fionda, ha proposto opposizione agli atti esecutivi incentrata sulla nullità dell’atto d’intervento e sull’omessa notifica di esso e, con riguardo alla pretesa di Equitalia, ulteriore opposizione agli atti esecutivi concernente l’affermata illegittimità dell’iscrizione ipotecaria da questa compiuta.
Il Tribunale di Cassino ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo all’opposizione proposta nei confronti di Equitalia in relazione alle pretese di natura tributaria, e l’ha rigettata nel resto.
La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Luigi Saddò in punto di giurisdizione, in base alla considerazione che quella proposta fosse un’opposizione recuperatoria di ragioni d’impugnazione concernenti atti prodromici all’avviso di vendita; ha poi sottolineato la mancanza d’indicazione della ragione d’impignorabilità, la mancanza di prova che l’immobile fosse il luogo di residenza dell’opponente e comunque l’unico bene di sua proprietà, l’entità del credito, superiore alla soglia stabilita per legge per l’applicazione dell’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. n. 69/13, come convertito, e l’insussistenza delle eccepite decadenza e prescrizione, anche in ragione della regolarità della notificazione degli atti prodromici a quelli di esecuzione.
Contro questa sentenza Luigi Saddò propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, e illustra con memoria, cui non v’è replica.
Ragioni della decisione
1.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché correlati, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/73 e, in particolare, della declaratoria di difetto di giurisdizione, perché l’opposizione concernente l’impignorabilità dei beni è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (primo motivo), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi e la carente o contraddittoria motivazione in ordine ai presupposti di applicazione dell’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. n. 69/13 (secondo motivo).
1.1.- La complessiva censura è inammissibile, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dalla Procura generale, secondo la quale il ricorso non sarebbe congruente con le ragioni della decisione.
2.- In tesi, a fronte di più domande che non si possono considerare equiordinate, se non altro da un punto di vista logico, la contestazione che riguardi in via principale e pregiudiziale un atto dell’esecuzione comporta il radicamento della giurisdizione del giudice ordinario e della competenza di quello dell’esecuzione (in termini, Cass., sez. un., 23 febbraio 2021, n. 4846).
Sicché sulla domanda subordinata rientrante nell’ambito della giurisdizione del giudice tributario (specificamente per quella concernente la pretesa omessa notificazione dell’intimazione di pagamento) la giurisdizione tributaria verrebbe in rilievo per il solo caso in cui non sia accolta la domanda principale o sia comunque sciolto dal giudice ordinario -indicato come munito di giurisdizione- il vincolo di subordinazione (ancora Cass., sez. un., n. 4846/21).
2.1.- Il punto è, tuttavia, che nel caso in esame la censura che si assume proposta in via principale, ossia quella incentrata sull’asserita impignorabilità del bene staggito, non identifica una ragione d’impignorabilità del bene.
E ciò perché l’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973, nel testo novellato dal d.l. n. 69/2013, secondo cui l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente, non introduce un’ipotesi di irnpignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, perché non detta una disciplina peculiare del bene, in sé considerato.
Esso regola, invece, l’azione esecutiva dell’agente della riscossione, stabilendone l’improcedibilità (Cass. 12 settembre 2014, n. 19270).
2.2.- E, nel caso in esame, neanche emerge che questa ragione d’improcedibilità si sia prodotta.
A fronte della statuizione del giudice d’appello concernente la mancanza di prova che l’immobile in questione sia non soltanto luogo di residenza dell’appellante, ma anche l’unico bene di sua proprietà, Luigi Saddò col secondo motivo di ricorso si limita ad affermare che l’immobile “costituisce l’abitazione principale…ed è altresì l’unico immobile non di lusso di proprietà del medesimo”, facendo leva su una visura per soggetto dell’Agenzia del territorio; laddove la mera annotazione di dati nei registri catastali, preordinati a fini fiscali, non è idonea di per sé a provare -o ad escludere- la qualità proprietaria (cfr. Cass. 24 agosto 1991, n. 9096 e 6
settembre 2019, n. 22339), non risultando per conseguenza idonea a fornire, con elevata probabilità logica, una ricostruzione diversa da quella assunta nella sentenza impugnata.
Il che esclude la rilevanza della questione di diritto intertemporale sull’applicabilità della norma sopravvenuta pure posta col secondo motivo di ricorso.
3.- Il ricorso va quindi respinto.
Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Per questi motivi
La Corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Allegati:
SS.UU, 23 luglio 2021, n. 21165, in tema di crediti tributari
Nota della Dott.ssa Valentina Petruzziello
Riparto di giurisdizione in caso di domande non equi-ordinate
1. Il principio di diritto
In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito, o per ragioni di rito, ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito.
2. La questione di massima di particolare importanza
La controversia riguarda l’impugnazione dell'avviso di vendita forzata di un immobile, in forza di un credito di natura tributaria; il ricorrente ha eccepito l’impignorabilità dell’immobile, in quanto adibito ad abitazione principale.
La Suprema Corte non rileva motivi di impignorabilità del bene staggito, atteso che l'art. 76, c. 1, lett. a, del D.P.R. 602/1973, non introduce un'ipotesi di impignorabilità sopravvenuta, ma regola l'improcedibilità dell'azione esecutiva dell'Agente della riscossione, circostanza di fatto non sussistente nel caso di specie, mancando la prova che l'immobile de quo sia non soltanto nel luogo di residenza del debitore esecutato, ma rappresenti anche l'unico bene di sua proprietà.
In merito poi alla questione di giurisdizione sollevata, le Sezioni Unite ribadiscono l’orientamento giurisprudenziale (cfr., SS.UU, 23 febbraio 2021, n. 4846) secondo cui, a fronte di più domande che non si possano considerare equi-ordinate, la contestazione che riguardi in via principale e pregiudiziale un atto dell'esecuzione comporti il radicamento della giurisdizione del giudice dell'esecuzione.
Ne consegue che la domanda subordinata, rientrante nell'ambito della giurisdizione del giudice tributario (quella concernente la pretesa, omessa notificazione dell'intimazione di pagamento), assume rilevanza nel solo caso in cui non sia accolta la domanda principale o sia comunque sciolto dal giudice ordinario, indicato come munito di giurisdizione, il vincolo di subordinazione.
3. Conseguenze operative
Quando vengono proposte domande con nesso di subordinazione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere sulla giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale.
La questione di giurisdizione sulla domanda subordinata può venire in rilievo solo quando, e dopo che, il giudice adito abbia deciso sulla domanda pregiudiziale, in modo da rendere necessario, in conformità alla richiesta della parte, l'esame della domanda subordinata.