Civile Ord. Sez. U Num. 10082 Anno 2020
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
Data pubblicazione: 28/05/2020
ORDINANZA
sul ricorso 11687-2018 proposto da:
GASBARRI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NARDOCCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso l’Avvocatura Generale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA LETIZIA NUNZI e FRANCESCA SALVATORI;
– controricorrente –
nonchè contro
RUMMO ROMOLO, CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 24634/2016 del TRIBUNALE di ROMA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, in camera di consiglio, rigetti il ricorso e dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il dottor Francesco Gasbarri si rese aggiudicatario, a seguito di asta pubblica immobiliare indetta dall’Inali il 2 novembre 2014, di un appartamento sito in Roma, largo Arenula 34, compreso nella procedura di dismissione degli immobili instaurata da tale Istituto nell’ambito dei programmi di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici.
2. Dopo l’aggiudicazione il dottor Gasbarri, pur lamentando che l’effettivo accatastamento del suddetto appartamento era diverso da quello risultante dalla perizia di stima a base d’asta, convocò l’Inali davanti ad un notaio di propria fiducia per la stipula dell’atto di trasferimento.
3. L’Inail, deducendo di essere esso il titolare, insieme con il notaio banditore, del potere di convocazione per il rogito, non si presentò davanti al notaio indicato dall’aggiudicatario e, senza aver provveduto a tale convocazione, con nota della direzione regionale dell’ 1 marzo 2016 dichiarò il dottor Gasbarri decaduto dall’aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione.
4. Con citazione del marzo 2016 il dottor Gasbarri, assumendo di aver diritto ad acquistare l’appartamento de quo in forza del verbale di aggiudicazione della relativa procedura d’asta, convenne l’Inail davanti al tribunale di Roma chiedendo il trasferimento dell’immobile ai sensi dell’articolo 2932 c.c. e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti all’errata descrizione delle caratteristiche catastali del bene aggiudicato; in subordine, previo accertamento dell’inadempimento dell’Inail, la condanna del medesimo alla restituzione del doppio (o, in ulteriore subordine, dell’importo) della caparra e dei costi sostenuti per l’incanto.
5. A fondamento della propria domanda l’attore deduceva di essere titolare del diritto soggettivo all’acquisto dell’immobile sorto dal verbale di aggiudicazione e sosteneva l’invalidità della clausola contenuta nel bando d’asta alla cui stregua d’Inali si riserva in ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto, per motivate ragioni, la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura d’asta e all’aggiudicazione, senza che l’Offerente o l’Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti».
6. L’Inail si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, comunque, contestando nel merito la domanda dell’attore.
7. Con ricorso ex art. 41 c.p.c. il dottor Gasbarri ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo a queste Sezioni Unite di statuire la giurisdizione del giudice ordinario.
8. L’Inail ha depositato controricorso
9. Il ricorso è stato discusso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2020, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria e il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
10. Va preliminarmente osservato che la materia delle dismissioni immobiliari non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Queste Sezioni Unite hanno infatti già chiarito che la “cartolarizzazione” degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, è compresa nel più vasto ambito delle “procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici”, indicato come possibile oggetto dei “giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa” dall’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l’ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio (Cass. SSUU nn. 20322/06, 5593/07, 24417/10).
11. Nella materia in questione, quindi, il riparto della giurisdizione deve ancorarsi al tradizionale criterio della situazione soggettiva dedotta in giudizio, alla cui stregua, come queste Sezioni Unite hanno già chiarito (cfr. ord. 20902/11) rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
12. Nella specie la causa della domanda attorea è il diritto soggettivo all’acquisizione della proprietà del bene oggetto di asta di cui il dottor Gasbarri assume essere titolare per effetto del verbale di aggiudicazione. Donde la giurisdizione del giudice ordinario, essendo appena il caso di ricordare che, ai sensi dell’articolo 386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto.
13. Né può attribuirsi rilievo, per radicare la giurisdizione nel giudice amministrativo, alla nota dell’1.3.2016 con cui l’Inail ha dichiarato il dott. Gasbarri decaduto dall’aggiudicazione, giacché tale declaratoria di decadenza non esplica l’esercizio di un potere amministrativo di apprezzamento discrezionale dell’interesse pubblico, ma trova causa nel ritenuto inadempimento del dott. Gasbarri all’obbligazione di stipulare il contratto definitivo su di lui gravante per effetto dell’aggiudicazione dell’immobile oggetto dell’asta (si veda lo stralcio di detta nota riportato a pag. 9 della citazione introduttiva: «essendo ormai scaduti i termini dilatori a Lei concessi per la stipula … ed essendo acclarata, dai contatti intercorsi, la Sua volontà di non procedere all’acquisto al prezzo di aggiudicazione
d’asta, l’Istituto La dichiara decaduto dall’aggiudicazione e, di conseguenza, procederà all’incamerare le cauzioni costituite»). Si tratta quindi di una dichiarazione negoziale qualificabile come atto paritetico e non come atto di esercizio di potere amministrativo.
14. Né l’attribuzione della presente controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe giustificarsi con l’argomento che la vicenda dedotta in giudizio si colloca in una fase anteriore alla stipula del contratto traslativo. il Collegio intende infatti dare seguito al principio che, nelle procedure di dismissione degli immobili degli enti previdenziali, la fase pubblicistica – e, quindi, la giurisdizione generale di legittimità – riguardano la fase dell’asta, fino all’aggiudicazione; cfr. SSUU 3238/10, pag. 8, ove si legge: «ritenuto che, quindi, a fronte di una procedura d’asta ad evidenza pubblica, in cui le parti non agiscono su un piano di parità di diritti e doveri, ma nella quale una di esse per il conseguimento di un pubblico interesse e’ posta in posizione di supremazia, la posizione del privato partecipante si pone, fino al conseguimento dell’aggiudicazione del bene, in una posizione di interesse legittimo». Si vedano altresì, nella materia limitrofa della domanda di sentenza traslativa ex 2932 c.c. del conduttore che ha accettato l’offerta di vendita dell’Ente, le pronunce di queste Sezioni Unite nn. 6023/16, 13386/18 e 19281/18, nelle quali è stato affermato il principio che l’azione ex art. 2932 c.c. intentata dal conduttore nei confronti dell’ente pubblico proprietario dell’immobile locato, a seguito della conclusione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di detto cespite, quale conseguenza dell’esercizio del diritto di opzione riconosciuto dall’ente in favore del conduttore medesimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo volta a far valere il diritto soggettivo alla stipula coattiva del contratto di vendita, in forza dell’accertamento dell’avvenuto perfezionamento del contratto preliminare. Nello stesso senso questa Corte si è altresì pronunciata con la sentenza n. 15816/16, in tema di dismissione di immobili del patrimonio disponibile comunale avvenuta, all’esito infruttuoso dell’asta pubblica, con le modalità della trattativa privata; in tale sentenza, è stato infatti affermato che la facoltà dell’ente di recedere, in ogni momento, dalle operazioni di vendita, riconosciuta nell’offerta irrevocabile di acquisto del bene dal medesimo accettata, non è predicabile in termini di determinazione autoritativa, a fronte della quale l’aggiudicatario è titolare di un mero interesse legittimo, perché l’ambito dello ius poenitendi così pattiziamente circoscritto riguarda la fase già esecutiva del rapporto. Da ultimo, infine, in SSUU 3887/19 si è ulteriormente ribadito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda del privato di accertamento giudiziale dell’obbligo dell’ente di stipulare in suo favore la vendita dell’immobile, dal medesimo privato precedentemente condotto in locazione, rientrante tra quelli acquisiti al patrimonio comunale a seguito dello scioglimento di un ente comunale di assistenza, in relazione ai quali l’Amministrazione municipale abbia deliberato la vendita in favore degli affittuari.
15. Deve quindi, conclusivamente, affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, giacché l’oggetto della causa consiste nell’accertamento del diritto soggettivo all’acquisto della proprietà dell’immobile che l’attore deduce essere entrato nel proprio patrimonio per effetto dell’aggiudicazione.
P.Q.M.
La Corte regola la giurisdizione dichiarando la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Spese al merito.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2020
IL PRESIDENTE
Giovanni Mammone
Allegati:
SS.UU, 28 maggio 2020, n. 10082, in tema di dismissioni immobiliari della p.a.
Nota dell'Avv. Maurizio Fusco
La materia delle dismissioni immobiliari della p.a. non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1. Il principio di diritto
La “cartolarizzazione” degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici è compresa nel più vasto ambito delle “procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici”, indicato come possibile oggetto dei “giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa” dall’art. 23 bis della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le relative controversie sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l’ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio.
2. La fattispecie
La causa petendi della domanda è stata identificata nel diritto soggettivo all’acquisizione della proprietà del bene oggetto di asta di cui l’istante assume di essere titolare per effetto del verbale di aggiudicazione; ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., SS.UU, 20902/2011).
3. La motivazione
Nelle procedure di dismissione degli immobili degli enti previdenziali, la fase pubblicistica riguarda il momento dell’asta fino alla aggiudicazione.
A fronte di una procedura d’asta ad evidenza pubblica, in cui le parti non agiscono su un piano di parità di diritti e doveri, ma nella quale una di esse è posta in posizione di supremazia per il conseguimento di un pubblico interesse, il privato partecipante, fino al conseguimento dell’aggiudicazione del bene, è titolare di un interesse legittimo (cfr., SS.UU, 3238/10).
Nella materia limitrofa della domanda di sentenza traslativa ex art. 2932 c.c., vengono richiamate diverse pronunce delle Sezioni Unite (nn. 6023/16; 13386/18 e 1981/18), nelle quali è stato affermato il principio che l’azione ex art. 2932 c.c. intentata dal conduttore nei confronti dell’ente pubblico proprietario dell’immobile locato, a seguito della conclusione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di detto cespite, quale conseguenza dell’esercizio del diritto di opzione riconosciuto dall’ente in favore del conduttore medesimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo volta a far valere il diritto soggettivo alla stipula coattiva del contratto di vendita, in forza dell’accertamento dell’avvenuto perfezionamento del contratto preliminare.