Civile Ord. Sez. U Num. 5253 Anno 2020
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Data pubblicazione: 26/02/2020
ORDINANZA
sul ricorso 15118-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n. 1118/2019 depositata il 18/4/2019 nella causa tra:
GELARDI ROSALIA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase –
contro
COMUNE DI PALERMO;
– resistente non costituitosi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2020 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude per la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Rosalia Gelardi, coniuge del defunto Rosario Maramaldo, a suo tempo assegnatario di un alloggio popolare sito a Palermo, manifestò in più occasioni all’Istituto autonomo case popolari la sua volontà di procedere all’acquisto dell’immobile, in conformità alla richiesta presentata dal coniuge nel lontano 1968. L’I.A.C.P. comunicò all’Agenzia del demanio la possibilità di procedere alla vendita, come da richiesta.
Trasferito il bene dall’Istituto al Comune di Palermo nel 2013, quest’ultimo comunicò alla Gelardi, in data 7 luglio 2017, che la vendita poteva essere compiuta, ma solo dopo la definizione della procedura di subentro nell’alloggio, con contestuale voltura del contratto di locazione. A seguito di questa lettera, la Gelardi chiese la voltura del contratto, ricevendo però dal Comune di Palermo, in data 20 settembre 2017, il preavviso di rigetto della domanda. In tale contesto il Comune emise ordinanza di sgombero dell’alloggio con provvedimento del 26 settembre 2017, motivando il provvedimento sulla circostanza che l’interessata non aveva titolo per la detenzione dell’immobile.
Avverso l’ordinanza di sgombero la Gelardi ha proposto ricorso cautelare, ai sensi degli artt. 669-bis e 700 cod. proc. civ., al Tribunale ordinario di Palermo il quale, con ordinanza emessa in contraddittorio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
2. La causa è stata riproposta davanti al Tribunale amministrativo regionale di Palermo il quale, con ordinanza del 18 aprile 2019, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., ritenendo che la controversia debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ha premesso il TAR che il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione sul presupposto che la parte attrice avesse fatto valere in quella sede una posizione di interesse legittimo; infatti, poiché il Comune aveva respinto la richiesta di vendita dell’immobile per il fatto che la Gelardi non godeva dei necessari requisiti reddituali e patrimoniali, il Tribunale ordinario aveva ritenuto che il provvedimento di sgombero fosse conseguenziale rispetto a quello di diniego della richiesta di vendita.
Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale ordinario, il TAR di Palermo ha osservato che la nota con la quale il Comune di Palermo aveva comunicato il preavviso di rigetto della domanda di voltura del contratto di locazione non era, in effetti, un provvedimento definitivo di rigetto e rimaneva, pertanto, estraneo all’oggetto della domanda, la quale era limitata «alla sola impugnazione dell’ordinanza di rilascio dell’immobile illegittimamente detenuto». Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, pertanto, il TAR ha affermato che le controversie concernenti l’ordine di rilascio di un alloggio economico e popolare occupato senza titolo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, perché la domanda non investe il provvedimento di assegnazione, ma è solo finalizzata a contrapporre all’atto amministrativo di rilascio una posizione di diritto soggettivo.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., chiedendo che venga affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rileva il Collegio che, come correttamente ha osservato il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, queste Sezioni Unite hanno già affermato, con le due conformi ordinanze 7 luglio 2011, n. 14956, e 13 ottobre 2017, n. 24148, che in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell’amministrazione comunale di rilascio di immobile occupato senza titolo e di assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale della P.A., la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e tanto anche qualora l’opponente deduca il possesso dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione, ovvero al solo fine di paralizzare la pretesa di rilascio.
In linea con questa giurisprudenza devono essere considerate anche l’ordinanza 20 aprile 2018, n. 9918, in tema di impugnazione di un provvedimento di rilascio, e l’ordinanza 12 luglio 2019, n. 18828, in relazione ad una domanda di subentro nel contratto; nonché l’ordinanza 22 aprile 2013, n. 9694, che ha attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente.
Quest’orientamento, al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità, trova il proprio fondamento nel fatto che anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 133 c.p.a., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si collega alla natura della posizione giuridica che in concreto viene fatta valere; per cui, mentre fino al momento dell’assegnazione dell’alloggio l’operato della pubblica amministrazione costituisce esercizio di un potere pubblico, nella fase successiva all’assegnazione il rapporto tra l’amministrazione ed il privato assume connotati tipicamente privatistici, posto che le due parti si trovano su di un piano di parità.
In presenza dell’esercizio di un potere pubblico la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, mentre quando nessun potere discrezionale venga esercitato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
2. Facendo applicazione di questi principi al caso concreto, si vede che la Gelardi ha impugnato davanti al Tribunale ordinario l’ordinanza di sgombero del 26 settembre 2017, n. 125, emessa dal Comune di Palermo. Ora è indubbio, come lo stesso TAR che ha sollevato il conflitto ha rilevato, che il provvedimento impugnato è giunto al termine di una complessa vicenda amministrativa, nella quale la parte attrice aveva manifestato alla pubblica amministrazione la sua volontà di procedere all’acquisto dell’immobile; intento che il Comune di Palermo aveva ritenuto legittimo ed ammissibile, ma a condizione che fosse in precedenza definita la procedura di subentro nell’alloggio, con contestuale voltura del contratto di locazione. Per cui, comunicato dal Comune di Palermo il preavviso di rigetto della domanda di voltura, era stato poi emesso il provvedimento di sgombero. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, non è in discussione il provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione – che non risulta, fra l’altro, ancora emanato, avendo l’amministrazione solo comunicato un preavviso in tal senso – ma l’ordinanza di sgombero, rispetto alla quale la vicenda relativa alla voltura del contratto di locazione rimane sullo sfondo.
In definitiva, quindi, l’oggetto della causa è soltanto il diritto dell’amministrazione di procedere in via esecutiva allo sgombero dell’immobile, diritto cui l’occupante dell’alloggio intende opporsi, per cui la controversia ha ad oggetto l’esercizio di un diritto soggettivo.
3. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta.
Non occorre provvedere sulle spese, in assenza di parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 gennaio 2020.
Il Presidente
Allegati:
SS.UU, 26 febbraio 2020, n. 5253, in tema di edilizia residenziale pubblica
Nota dell'Avv. Alfonso Ciambrone
Le Sezioni Unite chiariscono, ribadendoli, i criteri di riparto della giurisdizione in tema di edilizia residenziale pubblica
1. La giurisprudenza costante
Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 133 c.p.a. (a norma del quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a procedure di affidamenti di pubblici lavori, servizi e forniture), il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si collega alla natura della posizione giuridica che in concreto viene fatta valere.
Ne consegue che, mentre fino al momento dell’assegnazione dell’alloggio l’operato della pubblica amministrazione costituisce esercizio di un potere pubblico, nella fase successiva all’assegnazione il rapporto fra l’amministrazione ed il privato assume connotati tipicamente privatistici, in quanto le parti si trovano su di un piano di parità.
2. Conseguenze operative
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell’amministrazione comunale di rilascio di immobile occupato senza titolo e di assegnazione in locazione a terzi, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale della P.A., la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse.
Quanto sopra anche qualora l’opponente deduca il possesso dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione, ovvero al solo fine di paralizzare la pretesa di rilascio (cfr., SS.UU, 13 ottobre 2017, n. 24148; 7 luglio 2011, n. 14956, nonché 20 aprile 2018, n. 9918, in tema di impugnazione di un provvedimento di rilascio, e 12 luglio 2019, n. 18828, in relazione ad una domanda di subentro nel contratto).