Civile Sent. Sez. U Num. 23990 Anno 2023
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: RUBINO LINA
Data pubblicazione: 07/08/2023
SENTENZA
sul ricorso 28767-2022 proposto da:
ARNONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato DIEGO GALLUZZO;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
nonché
sul ricorso 28769-2022 proposto da:
ARNONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato DIEGO GALLUZZO;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO;
– intimato –
avverso le sentenze nn. 187/2022 (per il ricorso r.g. 28767/2022) e n. 189/2022 (per il ricorso 28769/2022), entrambe del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE e depositate il 21/10/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte dall’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte vogliano rigettare i ricorsi.
FATTI DI CAUSA
1. Con delibera in data 12.2.2021 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (d’ora innanzi, per brevità, COA) di Agrigento, su iniziativa del Procuratore generale di Palermo, operava la cancellazione dall’albo dell’ Avv. Giuseppe Arnone in quanto erano venuti meno i requisiti di iscrizione previsti dall’art. 17, comma 9, della legge n. 247 del 2012, per essere l’avvocato sottoposto al regime di semilibertà.
2. L’Avv. Arnone proponeva, in data 20.4.2021, ricorso al Consiglio Nazionale Forense (d’ora innanzi, per brevità, CNF) e lo sottoscriveva in proprio, conferendo anche mandato all’avv. Daniela Principato, non abilitata all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Nel merito, adduceva che non erano sussistenti le cause della operata cancellazione, attese le sostanziali differenze esistenti tra il regime di semilibertà, cui era sottoposto, e la sottoposizione all’esecuzione di pene detentive, ipotesi prevista dall’ordinamento professionale come causa di cancellazione dall’albo.
3. Il CNF, con sentenza n. 187 emessa in data 18.6.2022, dichiarava inammissibile il ricorso, per mancanza di ius postulandi, avendo l’avv. Arnone conferito mandato ad un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, senza che ciò potesse essere sanato dalla sottoscrizione in proprio del ricorso anche da parte dell’Arnone, in quanto lo stesso, al momento della sottoscrizione, era a sua volta privo di ius postulandi essendo stato sospeso.
La sentenza aggiungeva che in data 18 maggio l’impugnazione era stata rinunciata dall’Arnone, con conseguente stabilizzazione del provvedimento impugnato dalla data della pronuncia, in quanto l’impugnazione sospende l’esecutività della decisione e, finché essa non sia stata definita, gli effetti della cancellazione non sono destinati ad operare, a tutela del legittimo affidamento dei terzi che con l’avvocato si trovino a relazionarsi.
4. Alla medesima udienza del 18 giugno 2022, dinanzi al CNF, era chiamato e trattato, dopo il ricorso di cui sopra, un distinto ricorso avverso altro provvedimento disciplinare adottato nei confronti del dott. Arnone, del quale era stata disposta la radiazione perché ritenuto responsabile delle seguenti incolpazioni:
A) violazione degli artt. 52.1 e 53.1 in relazione all’art. 4.1 e 4.2 del Codice deontologico forense per aver violato il dovere di impostare i rapporti con i magistrati in servizio presso il Tribunale di Agrigento con dignità e rispetto e per aver violato il divieto di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti dei predetti magistrati ed in particolare per avere nelle memorie datate 4.2.2021 e depositate nel proc.n. 1865/14 MOd. 21 RG Tribunale di Agrigento definito il Procuratore dott. Luigi Patronaggio “delinquente in carica”, “criminale dal colletto bianco”, “il criminale Patronaggio” e per avere utilizzato le seguenti espressioni “in presenza di comprovate attività delinquenziali … sia dell ‘attuale Procuratore Capo di Agrigento Luigi Patronaggio”; “qui l’abuso costante ed abbagliante (delitto di abuso in atti d’ ufficio) è quello posto in essere da Luigi Patronaggio”; “oggi Patronaggio farebbe bene a costituirsi, a chiedere i domiciliari, ad incaricare il suo difensore a chiedere il patteggiamento”;”in carcere dovrebbe andare anche Luigi Patronaggio che sta consentendo la prescrizione ….per tutti i reati commessi dal medesimo . .., in primis la corruzione”, “ruolo delinquenziale di Luigi Patronaggio”; “Patronaggio garantisce la piena impunità alle persone da me denunziate; “reati commessi da Patronaggio per favorire Firetto” ·
B) violazione degli artt. 2.1, 4.2, 9.1, 9.2, 20, 21.1, 22 del Codice Deontologico Forense per aver assunto condotte tali da compromettere i doveri di probità, dignità e decoro cui deve essere ispirata la condotta dell’Avvocato nonché l’immagine della professione forense.
Fatti commessi in Agrigento il 4.02.2021».
Nel provvedimento impugnato dinanzi al CNF, il CDD aveva ritenuto manifesto il disvalore deontologico della condotta tenuta dall’Arnone, considerando come «la responsabilità disciplinare in relazione alla condotta dell’ Avv. Arnone appare di tutta evidenza, essendo stato travalicato – ampiamente – il limite entro cui avrebbe potuto manifestare il proprio pensiero e la linea difensiva», e aveva comminato la massima sanzione della radiazione, ritenendola adeguata tenuto conto della gravità dei fatti e della numerosissima quantità di precedenti disciplinari a carico del medesimo.
5. In relazione alla decisione del CDD di cui al precedente punto 4. l’avv. Arnone proponeva due ricorsi:
1) un primo ricorso, depositato in data 3.3.2022 e sottoscritto personalmente dall’Avv. Arnone e dall’Avv. Daniela Principato, non cassazionista, munita di procura;
2) un secondo ricorso, di contenuto identico, depositato in data 4.3.2022 e sottoscritto unicamente dall’Avv. Francesco Menallo, cassazionista e munito di procura.
6. IL CNF dichiarava il primo ricorso inammissibile, risultando sottoscritto personalmente dall’Avv. Arnone, sospeso dall’albo a far data dal 28 gennaio 2021 in ragione dell’esecuzione di una serie di precedenti sanzioni. Affermava che il difetto di jus postulandi dell’incolpato non risultava sanabile dal conferimento della difesa all’avv. Daniela Principato, munita di procura speciale, ma non abilitata all’esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto l’art. 182 c.p.c risulta applicabile innanzi al CNF soltanto dove sussista la possibilità «di regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio» (per prima e tra le tante Cass. S.U. 27 aprile 2017, n. 10414), circostanza non ricorrente nel caso di specie.
6.1. Esaminava invece, ritenendolo ammissibile, il secondo ricorso, proposto dall’avv. Arnone con il patrocinio dell’Avv. Francesco Menallo, identico al primo nei contenuti, rilevandone la tempestività e ricordando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purchè esso sia tempestivo.
6.2. Il ricorso veniva quindi trattato e deciso, nonostante l’opposizione dello stesso Arnone che chiedeva si dichiarasse l’estinzione del procedimento per intervenuta sua cancellazione dall’Albo, con la sentenza n. 187 del 2022 adottata dal CNF nell’ambito della medesima udienza e qui separatamente impugnata.
6.3. Dopo averlo ritenuto ammissibile, il CNF, con la sentenza n. 189\2022, emessa in data 18.6.2022, rigettava nel merito il ricorso del dott. Arnone contro il provvedimento di radiazione, ritenendo che le espressioni utilizzate numerose volte dallo stesso, come già esattamente rilevato già dal CDD, superassero senza ombra di dubbio i limiti della critica, sia pur aspra, all’operato di un’autorità giudiziaria e apparissero senz’altro meritevoli della sanzione disciplinare, confermata nella misura massima della radiazione stante la quantità di procedimenti disciplinari a carico del medesimo.
7. In questa sede il dott. Giuseppe Arnone ha proposto due separati ricorsi, ciascuno articolato in tre motivi, l’uno per la cassazione della sentenza n. 187 del 2022 (con la quale si è dichiarato inammissibile il suo ricorso contro il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento che ne aveva disposto la cancellazione dall’Albo degli Avvocati), che ha preso il n.28767\2022 di iscrizione al ruolo generale, e l’altro per la cassazione della sentenza n. 189 del 2022, con la quale si è confermata la sua radiazione (iscritto al n. 28769\2022 del ruolo generale).
Entrambe le sentenze sono state emesse dal Consiglio Nazionale Forense in data 18.6.2022 e notificate al ricorrente in data 27.10.2022.
8. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto di entrambi i ricorsi.
9. L’intimato Consiglio dell’ordine territoriale non ha compiuto attività difensiva in questa sede.
10. Chiamate entrambe le cause all’udienza pubblica del 23 maggio 2023, si è disposta la riunione del secondo ricorso, r.g. 28769, proposto avverso la seconda sentenza (n.189\2022), a quello recante r.g. 28767\2022, proposto contro la prima sentenza (n.187\2022) ed iscritto a ruolo per primo, ai sensi dell’art. 274, secondo comma, cod. proc. civ., stante la connessione sia soggettiva che oggettiva tra le cause, relative a provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti di uno stesso professionista, definiti in sede di impugnazione dal CNF nell’ambito della stessa udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso n. 28767\2022 avverso la sentenza n. 187\2022
1.Con il primo motivo del ricorso avverso la sentenza n. 187, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 591 c.p.p., sostenendo che la declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso avverso il provvedimento di cancellazione avrebbe dovuto comportare la stabilità degli effetti della sua cancellazione dall’Albo a partire dal passaggio in giudicato del provvedimento del COA di Agrigento, 14 aprile 2021, o, in subordine, dalla data della propria rinuncia all’impugnazione, 18 maggio 2022, e non, in ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal CNF, dalla data della sentenza.
2. Con il secondo motivo, si denuncia l’eccesso di potere in cui sarebbe incorso il CNF, in quanto a fronte della rinuncia all’impugnazione e alla stessa inesistenza dell’impugnazione, non avrebbe potuto ritenere il ricorrente validamente iscritto fino al 18 giugno 2022.
3. Con il terzo motivo denuncia “la violazione degli artt. della Costituzione italiana che garantiscono il diritto di difesa, a partire dall’art. 27, nonché l’art. 1 della legge n. 247 \12, che sancisce il rispetto dei principi costituzionali e comunitari, e quindi sempre il diritto di difesa”. Sostiene il ricorrente che, giacché era stato già cancellato in via definitiva dall’albo degli avvocati, non aveva alcun titolo neanche per comparire e difendersi all’udienza del 18.6.2022, ove, in assenza di alcuna difesa, si è disposta la sua radiazione dall’albo.
Il ricorso n. 28769\2022 avverso la sentenza n. 189 del 2022
Con il primo motivo, il ricorrente formula una censura di eccesso di potere, ritenendo che il CNF, allorchè ha pronunciato la sentenza n. 189 del 2022, fosse ormai privo del potere di disporre sanzioni nei suoi confronti, non risultando più il dott. Arnone iscritto ad alcun albo forense nel momento in cui veniva giudicato: la cancellazione dall’albo era divenuta definitiva il 14 aprile 2021, o alla data della rinuncia all’impugnazione, 18 maggio 2022, o, al più, in pari data a quella del giudizio sulla radiazione dinanzi al CNF, ma prima che fosse esaminato il ricorso relativo alla radiazione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui si sottopone ai poteri del CNF la situazione di un soggetto già cancellato dall’albo professionale.
Con il terzo motivo denuncia “la violazione degli artt. della Costituzione italiana che garantiscono il diritto di difesa, a partire dall’art. 27, nonché l’art. 1 della legge n. 247 \12, che sancisce il rispetto dei principi costituzionali e comunitari, e quindi sempre il diritto di difesa”. Aggiunge che le predette norme sono state violate perché il dott. Arnone, già cancellato in via definitiva dall’albo degli Avvocati, non aveva alcun titolo neanche per comparire e difendersi all’udienza del 18.6.2022, ove in assenza di alcuna difesa, si è confermata la sua radiazione.
All’esito della pubblica udienza del 23 maggio 2023 si è disposta la riunione delle due cause, cui invero ben avrebbe dovuto provvedere il Giudice del merito disciplinare, in quanto non soltanto si tratta di decisioni disciplinari nei confronti di un medesimo professionista, ma esiste una stretta connessione oggettiva, enfatizzata, nella sua rilevanza, dalla complessiva linea difensiva adottata dal ricorrente: il dott. Arnone sostiene che, avendo rinunciato ad impugnare il provvedimento di cancellazione in data 15 maggio 2022, con rinuncia inserita nel procedimento definito con sentenza del CNF n. 187 del 2022, il ricorso con cui si impugnava la radiazione non avrebbe dovuto essere neppure fissato nè tanto meno esaminato nel merito dal CNF. Invece, malgrado tale rinuncia, il Consiglio Nazionale Forense riteneva di fissare nella medesima udienza del 18 giorno 2022 la discussione in ordine sia al ricorso avverso la cancellazione sia la discussione dell’altro ricorso, avverso il provvedimento di radiazione.
Il ricorrente evidenzia che, avendo rinunziato all’impugnazione avverso la cancellazione, non risultava più iscritto all’albo professionale nel momento in cui si è discussa la sua radiazione, e non aveva più alcun titolo neanche per poter presenziare all’udienza, non essendo più iscritto all’albo forense.
Per cui, sostiene il ricorrente che il procedimento avente ad oggetto la radiazione doveva essere dichiarato estinto, quanto meno perché la decisione relativa alla cancellazione, come comprova il numero progressivo 187 della relativa sentenza, era stata adottata prima della decisione in merito alla radiazione (che porta il numero progressivo 189), e nella prima decisione si riportavano le due circostanze sopra indicate, ovvero la rinuncia alla impugnazione e l’impugnazione sottoscritta da parte di difensore non abilitato.
Da questa premessa si dipartono le tre censure contenute e brevemente illustrate nei ricorsi.
Ciò premesso, i motivi di cui al ricorso n. 28769\2022, che devono logicamente essere esaminati per primi, sono infondati.
Il rapporto tra la cancellazione dall’albo, sia essa volontaria o officiosa e i procedimenti disciplinari a carico degli avvocati è regolato dalla attuale legge professionale nel senso che una volta avviati i prodromi di un procedimento disciplinare, esso debba andare avanti e non possa essere evitato a mezzo di una eventuale cancellazione dall’albo, che, comunque, nelle more non può essere disposta.
L’art. 57 della legge n.247 del 2012 (denominato “divieto di cancellazione”) dispone infatti che durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio di disciplina (quindi da un momento ancora antecedente rispetto all’apertura vera e propria del procedimento disciplinare) non può più essere deliberata la cancellazione dall’albo dell’incolpato; l’art. 17, 16° comma, prevede che non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 58.
L’attuale disciplina professionale si pone in sostanziale continuità con la precedente, in quanto già l’art.37, comma 8, del R.d.l. n. 1578 del 1933 poneva il divieto di pronunciare la cancellazione dall’albo degli avvocati, anche nel caso di richiesta di cancellazione volontaria, qualora fosse in corso, a carico dell’avvocato, un procedimento penale o disciplinare, sicché l’istanza dell’interessato non avrebbe avuto effetto sospensivo del giudizio relativo alla radiazione (v. Cass. Sez. U. 2015 n.15574); essa sposta però ad un momento antecedente rispetto al momento della apertura vera e propria del procedimento disciplinare il divieto di cancellazione.
La disposta cancellazione non spiegava quindi alcuna efficacia sospensiva o interruttiva del distinto procedimento disciplinare relativo alla radiazione, né tanto meno determinava la cessazione della materia del contendere in relazione a quest’ultimo.
Si aggiunga che, quanto alla dedotta stabilità o definitività ormai assunta dal provvedimento sulla cancellazione, esso era ancora soggetto ad impugnazione, tant’è che è stato impugnato dallo stesso ricorrente con il ricorso che ha preso il numero di ruolo n. 28767\2022.
Il rigetto del ricorso sulla radiazione e la conseguente definitività del provvedimento di radiazione del dott. Arnone dall’albo degli avvocati produce l’assorbimento dei motivi di ricorso relativi alla cancellazione dall’albo dello stesso dott. Arnone, dedotti con il ricorso n. 28767\2022.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
I ricorsi riuniti sono stati proposti in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte, giudicando sui procedimenti riuniti, dispone il rigetto dei motivi di cui al ricorso n. 28769\2022 del ruolo generale, dichiara assorbiti i motivi di cui al n. 28767\2022 del ruolo generale.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 23
Allegati:
SS.UU, 07 agosto 2023, n. 23990, in tema di illecito disciplinare
Nota del Dott. Vito D’Alessio
È possibile la cancellazione dall’albo in pendenza di un procedimento disciplinare?
1. Il principio di diritto
Il rapporto tra la cancellazione dall’albo, sia essa volontaria o officiosa, e i procedimenti disciplinari a carico degli avvocati è regolato dall’attuale legge professionale.
Una volta avviato, il procedimento disciplinare deve andare avanti e non può essere evitato a mezzo di una eventuale cancellazione dall’albo, che, comunque, nelle more non può essere disposta.
2. La fattispecie
Il COA ha deliberato la cancellazione di un avvocato dall’albo per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 17, c. 9, della legge professionale forense, per essere stato il professionista sottoposto a regime di semilibertà.
Successivamente, il medesimo legale è stato radiato in seguito a procedimento disciplinare, per violazione del dovere di impostare i rapporti con i magistrati con dignità e rispetto e violazione dei doveri di dignità, probità e decoro cui è tenuto l’avvocato.
Il professionista ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme costituzionali e della legge professionale che sanciscono il diritto di difesa, osservando che, dal momento in cui ne è stata disposta la cancellazione dall’albo, non poteva più essere promosso alcun procedimento disciplinare nei suoi confronti, poiché egli non avrebbe avuto titolo per difendersi e stare in giudizio.
3. Riflessioni conclusive
Le Sezioni Unite respingono il ricorso, attenendosi all’interpretazione letterale dell’art. 57 della L. 247/2012, che individua, quale termine iniziale del divieto di cancellazione dell’avvocato dall’albo, il giorno dell’invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, quindi in un momento antecedente all’avvio del procedimento disciplinare vero e proprio.
La ratio della norma, cui fa eco l’art. 17 della legge professionale e che si pone in continuità con la disciplina previgente, è evidentemente quella di impedire all’avvocato di richiedere la cancellazione con finalità elusive o dilatorie, ottenendo la sospensione o l’interruzione del procedimento disciplinare e sottraendosi così ai suoi effetti.