Civile Sent. Sez. U Num. 19676 Anno 2020
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 21/09/2020
SENTENZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 33918/2019 proposto da:
DEFILIPPI Claudio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Emanuele Principi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Fabio Gullotta in Roma, via Ronciglione, n. 3;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO;
– intimato –
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 95/2019, depositata il 7 ottobre 2019.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15 settembre 2020 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il Secondo;
udito l’Avvocato Emanuele Principi.
FATTI DI CAUSA
1. – L’avv. Claudio Defilippi, sottoposto a procedimento disciplinare per diversi capi di incolpazione per violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità e diligenza, è stato ritenuto responsabile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano, in esito all’adunanza del 10 novembre 2014, e condannato alla sanzione della censura.
2. – Avverso tale decisione, notificata in data 3 marzo 2015, l’avv. Defilippi ha proposto ricorso, con atto depositato il 27 marzo 2015.
3. – Il Consiglio nazionale forense, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 7 ottobre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.
Il CNF ha rilevato che, mentre la decisione impugnata è stata notificata all’avv. Defilippi in data 3 marzo 2015, il ricorso è stato depositato solo in data 27 marzo 2015, dunque quattro giorni dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni, verificatasi il 23 marzo 2015.
Secondo il giudice disciplinare, il termine di trenta giorni di cui all’art. 61 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) è riferibile esclusivamente alle impugnazioni avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, mentre per quelle pronunciate dal Consiglio dell’ordine degli avvocati continua a trovare applicazione il termine di venti giorni previsto dall’art. 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ciò anche dopo l’entrata in vigore, il 10 gennaio 2015, del regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, sul nuovo procedimento disciplinare.
4. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense il Defilippi ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 e il 12 novembre 2019, sulla base di due motivi. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione dell’esecutorietà della decisione impugnata.
L’intimato Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5. – In prossimità dell’udienza, il pubblico ministero ha depositato le proprie motivate conclusioni.
Il ricorrente, a sua volta, ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l’avv. Defilippi denuncia la violazione degli artt. 61 e 65 della legge professionale forense, nonché dell’art. 33 del regolamento disciplinare, avendo il Consiglio nazionale forense continuato ad applicare, benché abrogato, l’art. 50 del regio decretolegge n. 1578 del 1933. Il ricorrente si duole che il CNF, nel dichiarare inammissibile il ricorso, abbia fatto illegittima applicazione delle norme abrogate della vecchia legge professionale circa i termini di impugnazione delle decisioni disciplinari.
Con il secondo motivo la difesa del Defilippi sostiene che se avesse affrontato il merito dell’impugnazione, il CNF avrebbe dovuto constatare che la decisione del COA era carente di motivazione e di fondamento. In ogni caso, il giudice disciplinare avrebbe dovuto ridurre la sanzione inflitta, irrogandola, solo per gli addebiti effettivamente valutati come sussistenti, nel limiti dell’avvertimento.
2. – Il primo motivo è fondato.
2.1. – Ai sensi dell’art. 61 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF. L’art. 50 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 prevedeva invece che avverso le decisioni del consiglio dell’ordine degli avvocati l’impugnazione dinanzi al CNF dovesse essere proposta entro venti giorni dalla notificazione.
2.2. – Al fine di stabilire se l’atto di impugnazione proposto dall’avv. Defilippi avverso la decisione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano sia o meno tempestivo, occorre verificare quale dei due regimi suindicati sia ratione temporis applicabile al caso di specie.
2.3. – A tale riguardo, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha già stabilito, con un orientamento al quale il Collegio intende dare ulteriore continuità, che in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto dall’art. 61 della legge n. 247 del 2012, trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2; ciò in quanto la regola transitoria dettata dall’art. 65, comma 1, della citata legge impedisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto della norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore del previsti regolamenti. Né assume rilievo, rispetto a tale ricostruzione del sistema, la circostanza che la decisione sia stata pronunciata dal consiglio dell’ordine degli avvocati secondo il precedente ordinamento, anziché dal consiglio distrettuale di disciplina previsto dal nuovo ordinamento della professione forense (Cass., Sez. Un., 12 settembre 2017, n. 21113; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2018, n. 27756; Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2018, n. 32360; Cass., Sez. Un., 17 luglio 2019, n. 19230; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31026).
2.4. – Facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie, si trae la conclusione che l’impugnazione della decisione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano doveva avvenire secondo le regole fissate dalla legge n. 247 del 2012.
Quella pronuncia, infatti, benché assunta il 10 novembre 2014, è stata notificata all’interessato soltanto in data 3 marzo 2015: in questa data, il termine per proporre il ricorso avanti al Consiglio nazionale forense era, dunque, quello di trenta giorni, previsto dall’art. 61 della legge n. 247 del 2012.
Ne deriva che il ricorso al CNF, depositato in data 27 marzo 2015, siccome proposto nel rispetto del termine di trenta giorni di cui al citato art. 61, doveva essere ritenuto tempestivo.
3. – Resta assorbito l’esame del secondo motivo.
4. – Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata al CNF, il quale provvederà ad esaminare il merito dell’impugnazione erroneamente dichiarata inammissibile per tardività.
5. – La cassazione della sentenza impugnata comporta altresì l’assorbimento dell’esame della richiesta di sospensione dell’esecutorietà della decisione.
6. – Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, in ragione della natura del procedimento e della questione decisa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e l’istanza di sospensione; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Consiglio nazionale forense, in diversa composizione; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2020.
Il Presidente
Allegati:
SS.UU, 21 settembre 2020, n. 19676, in tema di impugnazioni
Nota dell'Avv. Alfonso Ciambrone
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso dinanzi al CNF, avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina, è di trenta giorni dal deposito della sentenza
1. La giurisprudenza costante
Il termine di cui all’art. 61 della L. 247/2012 trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF, 21 febbraio 2014, n. 2 (ex art. 65, c. 1, della L. 247/2012).
Non assume rilievo, e pertanto non si applica il diverso termine di venti giorni dalla notificazione ex art. 50 del R.d.l. 1578/1933, la circostanza che la decisione impugnata sia stata pronunciata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati secondo il precedente ordinamento, anziché dal Consiglio distrettuale di disciplina previsto dal nuovo ordinamento della professione forense (cfr., SS.UU, 12 settembre 2017, n. 21113; 31 ottobre 2018, n. 27756; 13 dicembre 2018, n. 32360; 17 luglio 2019, n. 19230; 27 novembre 2019, n. 31026).