Civile Sent. Sez. U Num. 12154 Anno 2021
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: FERRO MASSIMO
Data pubblicazione: 07/05/2021
SENTENZA
Sul ricorso n. 13654-2016 proposto da:
JULIET S.P.A., nella qualità di società procuratrice di SIENA NPL 2018 S.R.L., già cessionaria dei crediti pecuniari di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n.3, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Sanasi d’Arpe, vincenzofedericosanasidarpe©ordineavvocatiroma.org che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO OCMA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n.14, presso lo studio dell’avvocato Marco Barbera, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvio Marozzi avvsilviomarozzi@puntopec.it , come da procura in calce all’atto;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza App. Firenze 24 marzo 2016, n. 455, in R.G. 500/2010;
viste le memorie del Fallimento depositate per l’adunanza 8 settembre 2020 fissata avanti al Collegio della Prima Sezione civile e poi per l’udienza avanti alle Sezioni Unite;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, quanto ai primi due motivi, con rigetto del terzo.
FATTI DI CAUSA
1. JULIET S.P.A., nella qualità di società procuratrice di SIENA NPL 2018 S.R.L., già BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.[MPS], impugna la sentenza App. Firenze 24 marzo 2016, n. 455, in R.G. 500/2010 che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza Trib. Siena 30.9.2009, n.627/2009 la quale, in accoglimento della domanda di OCMA s.p.a. [OCMA], aveva condannato la banca (la convenuta MPS) alla restituzione di interessi usurari e anatocistici indebitamente versati, ciò nella misura di C 56.246,90;
2. ha premesso la sentenza impugnata che: a) dopo l’introduzione dell’appello da parte di MPS e la costituzione di OCMA s.p.a., il giudizio era interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento dell’appellata; b) con l’atto di riassunzione, MPS insisteva nel gravame, ma il Fallimento, costituendosi, ne eccepiva la tardività, invocando la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio stesso;
3. la corte ha condiviso l’eccezione di intempestività della citazione in riassunzione, ritenendo che: a) l’apertura del fallimento, ai sensi dell’art.43 co.3 I.f., determina l’interruzione del processo in modo automatico, cioè prescindendo dalla dichiarazione del procuratore della parte costituita; b) la individuazione del dies a quo, da cui far decorrere il termine per la riassunzione in capo alla parte non colpita dall’evento interruttivo, coincide con la effettiva conoscenza legale dello stesso e, nella specie, troverebbe applicazione il regime trimestrale dell’art.305 c.p.c., come novellato dall’art.46 co.14 della legge 18 giugno 2009, n.69, in ragione della introduzione dell’appello dopo l’entrata in vigore della riforma; c) a seguito del fallimento di OCMA s.p.a., pronunciato il 16 aprile 2014 [dal diverso Tribunale di Ascoli Piceno], la banca MPS aveva ricevuto l’avviso ex art.93 I.f. [in realtà 92 I.f.] in data 3 maggio 2014, così insinuandosi al passivo il 10.6.2014; d) il ricorso in riassunzione veniva depositato in data 29 aprile 2015, cioè posteriormente alla dichiarazione d’interruzione (con provvedimento della corte d’appello reso all’udienza del 9 dicembre 2014) e notificato al curatore il 25 giugno 2015; e) la predetta automaticità interruttiva trovava luogo nella vicenda, cui si applicava il precetto dell’art.43 co.3 I.f., norma processuale introdotta dal d.lgs. n.5 del 2006 e comunque come tale riferibile anche a fallimenti, come quello dell’OCMA, dichiarati successivamente alla riforma, posto che la disposizione s’imponeva a prescindere dal fatto che nel giudizio fosse stato parte sin dal suo sorgere il curatore o solo la società poi fallita; f) non risultava essere stata specificamente contestata dalla banca la maturata conoscenza legale del fallimento di OCSA alla data dell’avviso, avendo l’appellante circoscritto l’opposizione all’eccezione della curatela ad un rilievo di “inammissibile estensione della domanda”, senza prendere meglio posizione sul punto, così potendosi sostenere che, ai sensi dell’art.115 c.p.c., la predetta conoscenza risultava altresì “nello stesso processo in cui la relativa eccezione è stata fatta valere”; g) era comunque esclusa la necessità, ai fini estintivi, di una conoscenza legale, nel senso di “acquisita non in via di mero fatto”, ma necessitante di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento, “assistita da fede privilegiata”, poiché la banca, ricevendo l’avviso dal curatore e poi insinuandosi al passivo, era a conoscenza dell’interruzione, oltre che del processo in cui essa operava; h) di nessun rilievo, allo scopo d’invocare una costituzione del fallimento, erano le attività del procuratore della società OCMA espletate con la dichiarazione del relativo fallimento, trattandosi di obbligo enunciativo scaturente dal mandato e diretto solo a far valere la declaratoria di fallimento a fini interruttivi, altro essendo il soggetto-curatore;
4. la Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria 12 ottobre 2020, n.21961, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della individuazione del dies a quo del termine di decadenza per riassumere, a cura della parte non colpita da fallimento, il processo che sia stato interrotto ai sensi dell’art.43 co.3 I.f., ravvisando pronunce difformi sulla portata di una serie di eventi integranti la conoscenza, in capo alla medesima parte, dell’intervenuto fallimento, con possibile – ma non generale – superamento del contrasto, in via alternativa, ove tale certezza sia conseguita attraverso una dichiarazione giudiziale; nella medesima pronuncia il Collegio ha altresì sottolineato l’esigenza di una ricognizione dell’istituto ampliata, per simmetria, anche all’ipotesi, pur estranea alla fattispecie di conflitto, in cui si tratti di individuare quali atti o fatti siano idonei a concretizzare il dies a quo allorchè la prosecuzione del giudizio investa l’iniziativa del curatore fallimentare;
5. in vista dell’udienza avanti alle Sezioni Unite, il sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1.Il primo motivo censura l’errata o falsa applicazione dell’art. 43, co. 3, l.f., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., contestando che la comunicazione dell’avviso effettuata dal curatore alla banca, nella qualità di creditrice, e non invece al suo difensore, integri gli estremi della conoscenza legale, da cui far decorrere i termini per la riassunzione (peraltro pari a 6 e non a 3 mesi), posto che l’istituto, in una lettura costituzionalmente corretta, implica che l’esternazione dell’evento o la sua notifica avvengano formalmente nell’ambito del processo coinvolto dall’interruzione e da riassumere, in parallelo a quanto sostenibile, a parti inverse, ove sia il curatore interessato ad analoga iniziativa di ripresa del processo;
2.con il secondo mezzo è invocata la violazione o falsa applicazione dell’art. 305 c.p.c., come modificato dall’art. 46, co. 14, legge n. 69 del 2009, avendo errato la corte a non considerare che il termine di tre mesi presente nella nuova formulazione dell’art. 305 cit. opera solo per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009 e che, ai fini della tempestività della riassunzione, il riferimento è al momento del deposito del ricorso proposto dalla parte interessata a riattivare il procedimento e non all’atto di notifica del ricorso alla curatela;
3.il terzo motivo lamenta l’errata o falsa applicazione dell’art. 11 preleggi e dell’art. 24 Cost., con riferimento al testo dell’art. 43, co. 3, l.f., dolendosi la banca dell’affermazione del giudice distrettuale secondo cui la citata norma sarebbe di immediata applicazione, dunque idonea a regolamentare la discussa interruzione, nonostante il relativo giudizio civile sia stato introdotto nel 2002, dunque prima della già menzionata disposizione novellatrice del 2006;
4.il quarto mezzo denuncia l’errata o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., laddove la corte ha equivocato la condotta della banca che, non contestando il ricevimento dell’avviso del curatore, quale circostanza di fatto, ha comunque ed in realtà avversato il significato giuridico che da essa se ne voleva trarre, senza dunque alcuna acquiescenza all’eccepita estinzione;
5.il terzo motivo assume una valenza pregiudiziale ed è infondato; la modifica dell’art. 43, co. 3, I.f. trova applicazione, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 5 del 2006, a partire dal 16.7.2006, data di vigenza della più parte delle relative disposizioni; invero, anche nella specie, va confermato il principio, più volte espresso dagli indirizzi sezionali e come osservato altresì dal Procuratore generale, per cui «non si tratta di applicare le norme che regolano la procedura concorsuale, comunque avviata successivamente al 16.7.2006 e, quindi regolata dalle nuove disposizioni, quanto piuttosto di applicare ai processi civili – già pendenti al 16.7.2006 – la nuova disciplina processuale introdotta dalla novella del 2006 in forza del principio generale tempus regit actum»;
6.aggiunto al testo rubricato “rapporti processuali”, il precetto era, quindi, già vigente all’epoca della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 16.4.2014 nei confronti della OCMA S.p.A. in liquidazione e, come tale, idoneo a replicarsi con riguardo ai rapporti processuali incisi in senso interruttivo, da quel momento, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale; la disciplina transitoria dettata dall’art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 stabilisce a sua volta che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato preventivo, pendenti alla stessa entrata in vigore della riforma, sono definiti dalla legge anteriore, secondo un richiamo in realtà restrittivamente già inteso da questa Corte (Cass. 5650/2013, 27165/2016 e così, da ultimo, Cass. 9370/2021), così da non permetterne un’estensione oltre la regolazione delle procedure concorsuali, convenendosi qui con la non pertinenza del predetto diritto intertemporale al fine di non affrontare la latitudine del principio dell’automatica interruzione del processo quale posto dall’art.43 co.3 l.f.;
7.tale prima conclusione appare poi utilmente aggiornabile ad un ulteriore limitato profilo del ricorso, enunciato con il terzo motivo ed in parte anticipato all’altezza del secondo, assolvendo l’illustrazione delle ragioni di fondatezza delle rispettive censure, questa volta, ad un’utile demarcazione del perimetro delle soluzioni più decisivamente adottabili; una prima necessaria ricognizione temporale dei diversi eventi, qualificati come idonei al computo della decorrenza del termine per riassumere il processo interrotto per fallimento di una parte, impone infatti un censimento puntuale del regime processuale applicabile in rapporto alla riforma dell’art.305 c.p.c.;
8.rispetto ai fatti di causa, la compatibilità dell’interrogativo presuppone – in via ancora preliminare – che la regola organizzativa che presidia la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento sia la stessa già individuata nella sezione II del capo VII del libro II del codice di procedura civile e appena richiamata; la risposta è positiva, su di essa convergendo tanto l’assenza di un regime di specialità resa esplicita nella legge fallimentare o dettata in singole disposizioni processuali con riguardo al fallito o ai rapporti processuali di cui sia parte, quanto la giurisprudenza costituzionale che, recependo sul punto e quale diritto vivente la ricostruzione degli indirizzi di legittimità, non ha posto in dubbio che il fallimento continui a costituire un caso di interruzione del processo, limitandosi a registrare la ben diversa portata assunta dalla integrazione dell’art.43 I.f. che ora al comma 3 ne ospita solo una variante «automatica» (Corte cost. 17/2010);
9. ciò premesso, nella fattispecie la corte d’appello ha erroneamente computato un termine di tre anziché di sei mesi, ai fini del proprio giudizio sulla causa di estinzione per mancata riassunzione del processo interrotto per il fallimento di OCMA; siffatta riduzione, operata dall’art.46, co. 14, legge 18 giugno 2009, n.69, trova applicazione, ai sensi dell’art.58 co.1 della predetta legge, solo quanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore che, fissata al 4 luglio 2009, impone tuttavia di considerare quale sia il “giudizio instaurato” e perciò determinante; secondo un orientamento fermo di questa Corte occorre in realtà fare riferimento al giudizio di primo grado, «restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio» (Cass. 15741/2013, 19969/2015, 20102/2016, 19979/2018), poiché la disposizione esige che «il relativo giudizio sia stato ab initio instaurato» (Cass. 20102/2016) in epoca successiva alla citata entrata in vigore della novella;
10. il conseguente accoglimento del secondo motivo conferisce rilevanza alle attività di riassunzione svolte dalla banca e al suo interesse processuale, nel coltivare in particolare, come profilo principale, il primo motivo, così giustificando a confronto il deposito in cancelleria del suo ricorso (avvenuto il 29 aprile 2015) rispetto alla dichiarazione giudiziale del fallimento di OCMA (pronunciata in causa il 9 dicembre 2014 dalla corte); la dilazione temporale così conteggiata, interna al semestre dell’art.305 c.p.c. ratione temporis applicabile, permette di ipotizzare almeno l’utilità, per la ricorrente, di una decisione che, in avvicinamento d’indagine alla questione posta dall’ordinanza interlocutoria e facendo decorrere ipoteticamente il dies a quo per la riassunzione del processo interrotto per fallimento appunto dalla sua dichiarazione giudiziale (rectius, dal momento in cui essa si doveva dare per conosciuta), sconfessi o degradi la rilevanza di altri eventi veicolanti altrimenti la medesima conoscenza;
11.conne ulteriore puntualizzazione, va infine disconosciuta la significatività – pur concessivamente esposta nella sentenza impugnata – della più tardiva notifica alla curatela dell’atto di riassunzione, avvenuta il successivo 25 giugno 2015, dato che, a seguire quella tesi, ancora una volta la parte difetterebbe d’interesse alla decisione, non potendo richiamare adempimenti esterni al citato semestre; in tema, già queste Sezioni Unite avevano precisato che «verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice» (Cass. s.u. 14854/2006), così che, una volta eseguito in modo tempestivo quell’adempimento, il tempo non svolge più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, «pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius»; si tratta di indirizzo costantemente ribadito nella giurisprudenza sezionale, cui va data continuità (Cass. 5348/2007, 6023/2007, 16016/2010, 13683/2012, 21869/2013, 7661/2015, 2174/2016, 9819/2018, 6921/2019, 2526/2021);
12. così circoscritti gli ambiti di rilevanza fattuale della controversia, la questione detta dunque l’interrogativo circa la possibilità o meno di considerare conosciuto il fallimento di OCMA, in capo alla banca, per aver essa ricevuto in proprio dal curatore l’avviso destinato ai creditori, cui è seguita la relativa insinuazione al passivo; ove il dies a quo per la riassunzione, ai citati fini, possa dirsi integrato dal primo evento (la comunicazione ricevuta dalla parte e su iniziativa del curatore il 3 maggio 2014) ovvero dal secondo (l’atto di partecipazione al concorso fallimentare e quale creditore ad opera della stessa banca il 10 giugno 2014) o comunque dal coordinamento di entrambi, il termine semestrale dell’art.305 c.p.c. non potrebbe dirsi rispettato, derivandone la tardività della riassunzione, nel senso considerato, estrinsecata mediante il deposito del ricorso solo in data 29 aprile 2015; se invece si ritiene che il giudice del merito avrebbe dovuto individuare nell’emissione della dichiarazione dell’interruzione del processo (avvenuta all’udienza del 9 dicembre 2014, dunque ivi conosciuta ex art.176 co.2 c.p.c.) il dies a quo del termine semestrale per la riassunzione del giudizio, attuata con il menzionato deposito del ricorso, l’estinzione non sarebbe dovuta essere dichiarata; queste Sezioni Unite ritengono condivisibile il secondo assunto, in accoglimento del primo motivo di ricorso;
13. nella Relazione governativa di accompagnamento al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, l’introduzione del vigente comma 3 dell’art. 43 I.f. venne illustrata esponendo che In sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l’apertura del fallimento determina l’interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex art. 300 c.p.c.; successivamente, l’art. 7, comma 1, lett. Ob), decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, introdusse un quarto comma, per il quale Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia; si tratta di una duplice, progressiva, operazione legislativa, volta da un lato ad attenuare, già con l’automaticità dell’interruzione dei processi pendenti, i costi latenti del contenzioso non endoconcorsuale e così, indirettamente, la durata dei fallimenti, oltre che, dall’altro lato, ad istituire regole di trattazione selettiva per tutti i processi in cui assuma la qualità di parte l’organo concorsuale, in un’unitaria riorganizzazione delle cause collaterali rispetto alla gestione in senso stretto del processo liquidatorio, la sola condotta in modo tendenzialmente officioso, secondo diversa e tradizionale specialità e in una posizione di istituzionale sbilanciamento fra le varie parti; al diritto domestico, in ormai necessaria correlazione attuativa, si affianca infine la DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 riguardante (oltre ai quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni) altresì le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, ove all’art.25 lett. b) si prescrive che gli Stati membri provvedono affinché … il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure;
14. a fronte di tale contesto, che – per la sua ispirazione – non può dirsi estraneo alla ricerca di un polo d’interpretazione dell’istituto in esame, lo strumento individuato è consistito nella assimilazione della dichiarazione di fallimento (ove essa determina l’interruzione del processo) ai comuni eventi interruttivi per i quali gli artt. 299 co.1, 300 co.3, 301 co.1 c.p.c. sanciscono, con formula intesa equivalente, che il processo è interrotto, dunque con riflessi inediti nella zona in cui opera l’art.305 c.p.c. quanto a prosecuzione o riassunzione; si tratta di un effetto attrattivo che, avvenendo ipso iure, per omogenea lettura costituzionale (Corte cost. 17 del 2010) e della giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 7443 del 2008, Cass. 773/2013), rende irrilevante – ai fini della produzione della conseguenza interruttiva – la notificazione alle altre parti costituite da parte del soggetto fallito, la dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento, nonché gli atti e i fatti previsti dal quarto comma dell’art. 300 c.p.c. nel caso di fallimento del contumace; il fallimento di una parte processuale dunque, in questi termini, fuoriesce dall’ambito applicativo dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 300 c.p.c.; mentre la eventuale omessa pronuncia del giudice, assumendo ai fini interruttivi natura meramente dichiarativa, è a sua volta improduttiva di conseguenze, cioè inidonea a pregiudicare gli effetti che l’interruzione sopravvenuta ha già prodotto, posto che la prosecuzione ciononostante del corso del processo implica la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza, secondo la previsione regolata negli artt. 298 e 304 c.p.c. (Cass. 3459/2007, 22268/2010, 790/2018) e comunemente – finora – elevata a nullità relativa, soggetta alla disciplina dell’art. 157 c.p.c., pertanto non rilevabile d’ufficio ed eccepibile solo dalla parte nel cui interesse sono poste le norme in tema di interruzione ossia dalla parte colpita dall’evento interruttivo (Cass. 12980/2002; Cass. 8641/1998; Cass. 6625/1997; Cass. 2340/1996; ed oltre Cass. 24025/2009, 17199/2016);
15. la descritta, più recente, collocazione istituzionale restituisce allora attualità alla problematica convivenza tra l’effetto interruttivo (determinatosi automaticamente con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ex artt. 16 u.co. I.f., 133 co.1 c.p.c.) e la ripresa del processo, assoggettata dall’art. 305 c.p.c. ad un onere d’iniziativa temporalmente delimitato e condizionante, ove non assolto, il prodursi di una causa di estinzione; la correlazione tra interruzione e riassunzione o prosecuzione, a propria volta e beninteso, s’inserisce in una prospettiva funzionale che lo stesso legislatore canalizza, ma non per tutti i processi pendenti, posto che in altri la dichiarazione di fallimento si atteggia a causa di improcedibilità, ove l’orizzonte sia la definitiva migrazione e conversione (altrettanto volontarie) della domanda di credito in una insinuazione al passivo (ex artt.52, 93 I.f.), con rito speciale (nonché regole temporali ivi dettate) avanti agli organi concorsuali e arresto dell’iter processuale rilevabile d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione (Cass. 6196/2020, per il fallimento; Cass. 17327/2012, per l’amministrazione straordinaria; Cass. 9461/2020, per la liquidazione coatta amministrativa); potendosi pertanto affermare che solo nella prima vicenda la ripresa o la non ripresa in un termine certo è un risultato di sistema; il novellato art.43 co.3 I.f., tuttavia, almeno nel testo ratione temporis applicabile, non indica con altrettale specialità quale sia l’evento da cui decorre il termine per detta riassunzione e dunque, finora, la ricostruzione di relativa decadenza o, rispettivamente, tempestiva attività della parte, ha rinvenuto nella evoluzione di lettura dell’art.305 c.p.c. il pressoché esclusivo riferimento; il disegno di specialità, infatti, appare essersi compiuto solo con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che, al corrispondente comma 3 dell’art. 143 I.f., oltre a replicare il precetto vigente, vi aggiunge una regola propria, per cui il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice;
16. appare a questo punto dirimente comprendere se gli interessi e i diritti che la scrittura costituzionale cui è stato sottoposto l’art.305 c.p.c. ha tutelato, temperando la produzione automatica dell’effetto interruttivo rispetto alla definitiva perdita della possibilità giuridica della riassunzione o prosecuzione del processo, siano scopertamente gli stessi cui offre protezione il cennato punto d’arrivo della specialità concorsuale riformata, così da individuare, tra i plurimi indirizzi censiti, soluzioni al contempo idonee a dirimere il contrasto e, per razionalità di riconduzione a sistema, già armonizzate rispetto ad un assetto normativo destinato a compiersi quando entrerà in vigore nella sua interezza il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, con esso, anche il canone positivo dell’art. 143 co.3 CCII (allo stato, dal 1 settembre 2021);
17. va peraltro aggiunto che se un’identità di protezione rassicura sulla permanenza della situazione soggettiva al centro anche della disciplina riformata (apparendo, in tema, ininfluente la variazione di lemma, per esplicita opzione di continuità di fattispecie e sostituzione tra fallimento e liquidazione giudiziale, come voluto dall’art.349 CCII), l’osservazione non oltrepassa un primo gradino ricognitivo, a meno che proprio la seconda soluzione non espliciti una consapevole persistenza funzionale rispetto alla norma precedente; sul punto, almeno due indicatori permettono di aprire il confronto, posto che, per un verso e come efficacemente ricordato in dottrina, l’art.2, co.1 lett. m) della legge 19 ottobre 2017, n. 155, nel dettare i principi di delega per la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha attribuito al legislatore delegato la potestà di riformulare le disposizioni all’origine dei contrasti interpretativi, così da consentirne il superamento, in coerenza con gli stessi principi della legge delega; dall’altro lato, si anticipa, la regola fissata nell’art.143 co.3 CCII non esprime un dato di assoluta novità enunciativa, mostrando all’evidenza di coincidere con uno degli assetti ermeneutici sedimentati presso questa Corte e, in ciò, limitandosi a selezionare un’interpretazione possibile, tra le più, finora seguite, dunque ed obiettivamente delimitando la portata dell’istituto e pertanto, per quel che qui rileva, non assumendo una radicale natura anche legislativamente innovativa; a tale versante si può attribuire rilievo, nonostante il parziale differimento di vigenza del
CCII, apparendo l’opzione positiva prescelta già oggi idonea ad indicare una complessiva linea di condivisibile semplificazione ermeneutica;
18. per altro verso, sono infatti le stesse Sezioni Unite ad aver chiarito che il codice della crisi e dell’insolvenza «è testo in generale non applicabile – per scelta del legislatore – alle procedure … aperte anteriormente alla sua entrata in vigore (art. 390, primo comma, C.c.i.i.), e la pretesa di rinvenire in esso norme destinate a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare potrebbe essere ammessa se (e solo se) si potesse configurare – nello specifico segmento – un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro» (Cass. s.u. 12476/2020); orbene, un primo esempio, applicativo del citato canone, si è avuto nella più recente vicenda affrontata da Cass. s.u. 8504/2021, la quale – in tema di trattamento obbligatorio dei debiti tributari in un accordo di ristrutturazione ex art.182bis I.f. – ha sperimentato di dover «stabilire in via di comparazione se vi è o meno «continuità» tra le disposizioni legislative direttamente applicabili e quelle che lo saranno ai giudizi instaurati successivamente al 4 dicembre 2020», data di entrata in vigore, con l’art.3 decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (conv. nella legge 27 novembre 2020, n.159), di una novella modificatrice anche degli attuali artt. 180, 182bis e 1822ter I.f., che nella sostanza ha anticipato, dunque con positivo riscontro, le disposizioni corrispondenti del CCII (art.48), mentre la fattispecie decisa rifletteva una disciplina parimenti ripresa in altra disposizione del CCII (art.63), conseguendone la capacità della «nuova disciplina» di essere «utilmente impiegata come elemento di valutazione ermeneutica della prima»; per converso, nella Relazione illustrativa al CCII, sullo specifico punto si ribadisce che, per consentire al curatore di costituirsi nei giudizi che hanno ad oggetto rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l’apertura della stessa comporta di diritto l’interruzione automatica del processo – ed è il principio riflesso anche nell’attuale art.43 co.3 l.f. – ma per assicurare il diritto di difesa delle parti [formula letteralmente non ristretta al solo curatore], il termine della riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l’avvenuta interruzione;
19. che non si tratti di reversione al regime anteriore alla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, come è stato notato anche dal Procuratore generale, è constatazione condivisa con la tesi – riportata dalla dottrina – per cui esigere la declaratoria giudiziale dell’interruzione «perché scatti l’onere di riassunzione del processo non significa affatto ripristinare il regime in base al quale l’interruzione non era automatica», preso atto che il giudice può addivenire alla dichiarazione di interruzione del procedimento per il solo fatto di essere venuto a conoscenza della sopravvenuta procedura fallimentare e a prescindere da una canalizzazione di quella conoscenza siccome riferibile ad un’iniziativa del difensore del fallito, con le formalizzate dichiarazioni di cui all’art. 300, co. 1, c.p.c.; il superamento, con il decreto legislativo n.5 del 2006, della indispensabile informazione data formalmente dalle parti al giudice circa la dichiarazione di fallimento significa infatti fondamentalmente una duplice emancipazione, sia dagli eventi partecipativi rigidi dell’art.300 c.p.c., sia da un implicito limite dichiarativo gravante sul giudice stesso; si può allora qui aggiungere che la temuta «vanificazione» del principio di automaticità (quale paventata da Cass. 31010/2018, 16887/2018) ricorrerebbe solo ove il ruolo assegnato alla dichiarazione giudiziale si esaurisse nel riconsegnare al mero discrezionale impulso delle parti (rectius dei difensori) l’intera operatività dell’istituto, segnatamente ai fini di provocare l’attualità dell’onere di riassunzione, conseguenza che invece una attribuzione diretta ma concorrente al giudice della duplice prerogativa, di dichiarazione e altresì di disporre la relativa comunicazione, può efficacemente scongiurare; proprio il codice della crisi, dunque, giustappone la scelta della dichiarazione giudiziale (per far decorrere il termine della riassunzione) al principio esplicito dell’effetto interruttivo (ancora automatico), non chiarendo tuttavia – nella sua lettera – se l’opzione sia limitata ad alcuni soggetti solamente, come si potrebbe evincere dal riferimento alla riassunzione (e non anche alla prosecuzione) e così delimitando la previsione della decorrenza del termine, almeno nella sua formula espressa, alla sola altra parte (secondo la locuzione dell’art.303 c.p.c.), cioè a quella non colpita da fallimento e però già tale nel processo interrotto; resterebbe allora, per questa tesi, tutto da costruire il coinvolgimento del medesimo effetto di decorrenza in capo al curatore, che ha tuttavia necessità di conoscere non tanto l’insorgenza fenomenica dell’evento, ma la sua portata interruttiva su un dato processo; la ipotizzata demarcazione, a dispetto dell’apparente maggiore incongruenza applicativa a tale figura dell’istituto della prosecuzione (cui ha riguardo l’art.302 c.p.c. e non fa riferimento testuale l’art.143 co.2 CCII), pone tuttavia in crisi la pur enunciata valenza generale della idoneità della dichiarazione giudiziale a fungere da dies a quo, confliggendo con il chiaro proposito riformatore che, nonostante la metonimia descrittiva dei vari interessati, e come visto, mostra di voler assicurare al curatore un consapevole ingresso nei processi pendenti, ma al contempo finalizza l’intera novella ad evitare una più generale ed indistinta estinzione misteriosa o silenziosa per tutte le parti (per assicurare il diritto di difesa delle parti, secondo la citata Relazione); la regola riformata, dunque, effettivamente opera in termini generali solo ove, in realtà, la pronuncia dichiarativa sia formalmente partecipata altresì al curatore, perché resa in un’udienza cui egli abbia presenziato ovvero gli sia stata comunicata o notificata come atto autonomo, così combinandosi, per mera tecnica aggregativa, l’osservanza dei principi di necessaria conoscenza, descritti nel lungo percorso di costituzionalizzazione dell’art.305 c.p.c. e in più completo coordinamento con la novella; l’alternativa a tale doppia estensione, su cui si ritornerà, è quella di ipotizzare sin d’ora la perpetuazione di un sistema ancora più asimmetrico, nel quale il CCII avrebbe semplificato e ricondotto ad unico evento il dies a quo (la dichiarazione giudiziale d’interruzione del processo), ma solo per la parte non colpita dal fallimento, trascinando in un doppio canale, senza alcuna norma solutoria del conflitto interpretativo o anche solo elettiva di un’interpretazione tra le più del diritto giurisprudenziale ante riforma, tutti gli indirizzi conviventi sotto l’egida della necessaria conoscenza anche per il curatore, quali migrati in blocco nel medesimo nuovo istituto, dunque riformato solo parzialmente;
20. prima di riprendere la questione, va ancora osservato che un riordino organizzativo delle procedure concorsuali all’insegna di una strutturale e potenziata comunicazione telematica degli atti del procedimento e di un’interfaccia altrettanto costante con un ampliato plesso delle pubbliche amministrazioni, con i relativi registri e banche dati (come ad esempio previsto per il procedimento di apertura dall’art.42 CCII, per gli accessi del curatore dall’art.49 co.3 lett. f) CCII, con il richiamo agli attuali artt.155quater, 155quinquies e 155sexies disp. att. c.p.c. in tema di ricerca di dati, beni, rapporti ed informazioni), rende molto più realistica la seconda, unitaria, opzione prospettata, ove si consideri che la notizia del fallimento (o della futura liquidazione giudiziale) in tanto porta a sistema il suo principale effetto di opponibilità verso l’insolvente e i terzi (a seguito degli eventi di pubblicazione dell’art.17 l.f., replicati nell’art. 49 CCII), in quanto esso si completi secondo efficienti relazioni di cooperazione informativa anche con riguardo ai processi pendenti, che costituiscono, nella considerazione patrimoniale, una variante dei relativi rapporti, come esemplificato nell’esordio dell’art.43 co. 1 (ripetuto nell’omologo art.143 co.1 CCII); la stessa Direttiva (UE) 2019/1023 prevede, all’art.28 ed in tema di Uso di mezzi di comunicazione elettronici, che gli Stati provvedono affinché, nelle procedure d’insolvenza, le parti coinvolte, i professionisti e le autorità giudiziarie o amministrative possano eseguire attraverso mezzi di comunicazione elettronica, anche nelle situazioni transfrontaliere, almeno alcune azioni tra cui l’insinuazione al passivo, la presentazione dei piani di ristrutturazione o di rimborso, le notifiche ai creditori, le contestazioni e impugnazioni, giustificando un profilo di doverosità nell’impiego di tali mezzi, raccordato agli obiettivi della trasparenza, rapidità, efficienza di gestione e semplificazione dei rapporti fra i soggetti interessati; il diritto eurounitario, per questi principi e in quanto sovraordinato al diritto interno, comporta invero ai sensi dell’art.288 co.3 TFUE, l’obbligo generale per gli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere il risultato prescritto da una direttiva; ciò persuade a riconoscere che, se è pur ribadito che la dichiarazione giudiziale dell’interruzione del processo, per fallimento di una parte, non ha valore costitutivo ai predetti fini e però la si vuol comunque elevare a concorrente strumento legale di formazione della conoscenza dell’evento interruttivo in modo certo, generale e reciproco, la relativa pronuncia ben potrebbe costituire il dies a quo per computare l’identico termine perentorio, invero riunificato all’art.305 c.p.c., da rispettare tanto per la riassunzione come per la prosecuzione, atteggiandosi solo la formalità della sua partecipazione alle modalità diverse che siano indispensabili per perfezionare la rispettiva fattispecie cognitiva; per il curatore, allora, anche la dichiarazione da parte del giudice della avvenuta interruzione potrebbe segnare l’evento da cui computare il predetto termine, beninteso a patto che il provvedimento gli sia comunicato con modalità di almeno equivalente certezza attestativa, pari cioè a come la stessa pronuncia diviene conosciuta dall’altra parte nel processo e perciò ricorrendo ad un’iniziativa formale di notificazione a cura di chi abbia interesse a far consumare il prima possibile il termine ovvero di comunicazione dallo stesso ufficio giudiziario (e salvi i casi in cui il curatore sia presente all’udienza della pronuncia); in questa seconda eventualità l’iniziativa corrisponde – per quanto detto – sia alla ratio acceleratoria e comunque di priorità di trattazione immanente alla riforma del CCII (e già anticipata negli interventi legislativi del 2006 e 2015 sull’art.43 l.f.), sia al canone di rapidità di cui si gioverebbero le procedure d’insolvenza (come voluto dalla Direttiva (UE) 2019/1023), sia ad un’esplicitazione della direzione dei procedimenti che va orientata all’insegna della proficuítà delle prestazioni giurisdizionali pubbliche (art.127 c.p.c.), che risulterebbe contraddetta dalla consapevole inutilizzabilità delle stesse (come sarebbe per la nullità degli atti sopravanzati nonostante la causa d’interruzione, ex artt.304-298 c.p.c.), nonchè al più sollecito svolgimento del procedimento (art.175 c.p.c.), secondo canoni (ripresi anche per il giudizio di appello, ex art.359 c.p.c.) di ragionevole durata altresì all’insegna del precetto di cui all’addii Cost.; in tal modo, il parametro della conoscenza del fallimento quale causa interruttiva ai sensi dell’art.43 I.f. si salda, simmetricamente per curatore e parte che non ne sia colpita, proprio al processo inciso dall’interruzione stessa, derivando dalla pronuncia dichiarativa del giudice l’identica certezza del nesso tra l’evento e i suoi effetti, per scongiurare i quali il soggetto interessato dovrà attivare un equivalente strumento antagonistico, la prosecuzione o la riassunzione; la descritta lettura semplifica altresì gli interrogativi sulle forme legali idonee ad integrare la conoscenza dell’avvenuta interruzione, evitando la rincorsa ad un catalogo empirico non agevolmente prevedibile laddove l’accento, come riscontrato nella giurisprudenza di legittimità, pone inevitabilmente in luce i limiti di una generale capacità del difensore a veicolare la notizia del fallimento connessa a processo per il quale non abbia investitura, del curatore stesso ad interloquire in modo diretto con la parte non fallita e non invece con il suo difensore, nonchè di tutti gli atti diversi meramente indizianti di una conoscibilità presumibile del fallimento, ma non altrettanto certa della sua portata interruttiva su un dato procedimento; d’altronde, si annota, in tema di sospensione o interruzione del processo amministrativo, lo stesso art.79 del d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, nel rinviare alla disciplina del codice di procedura civile, alla disposizione seguente formalizza, a proposito della riassunzione, che essa avviene, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione (art.80 co.3), importando le forme degli atti partecipativi del codice di rito, definendo cioè i modi con cui è declinata la conoscenza stessa e così dettagliandone i bisogni di certezza;
21. la conservazione di compatibilità costituzionale dell’art.305 c.p.c. e poi dell’art.43 l.f. illustra pienamente il valore del diritto di difesa tutelato e che si declina nella necessaria conoscenza che le parti del processo debbono avere della causa d’interruzione, anche quando essa operi quale effetto automatico; la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell’art. 305 c.p.c., in relazione ai parametri degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere dalla interruzione del processo per l’apertura del fallimento, anziché dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, il termine per la riassunzione ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita e dai soggetti che hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento, con sentenza interpretativa di rigetto n. 17 del 2010 ha dato continuità ai princìpi espressi nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. in relazione alle ipotesi di interruzione ipso iure previste dagli artt. 299, 300 co.3, 301 c.p.c. (Corte cost. 139 del 1967, per l’interruzione nei casi dell’art.301 c.p.c., morte o impedimento del procuratore; Corte cost. 159 del 1971, per l’interruzione di cui agli artt. 299 e 300 co.3 c.p.c., parte costituita personalmente); in particolare, la pronuncia ha ricostruito la disciplina dell’interruzione quale ispirata alla «esigenza primaria di tutelare la parte colpita dall’evento» ed altresì «la parte cui il fatto interruttivo non si riferisce», dando atto del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ne era seguito, per cui il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui di tale evento abbia avuto conoscenza «in forma legale» la parte interessata alla riassunzione, con la conseguenza che il relativo dies a quo «può ben essere diverso per una parte rispetto all’altra» ed ascrivendo, come detto, il caso del novellato art.43 co.3 l.f. ad una nuova ipotesi di «interruzione automatica del processo»; tale effetto segnerebbe pertanto la differenza rispetto al regime previgente, in cui il medesimo risultato derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell’evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte; non avendo però la disposizione modificatrice previsto nulla per la riassunzione, la Corte ha soggiunto che «al riguardo continua a trovare applicazione l’art.305 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie» e del «principio di diritto che sulla base di esse si è consolidato», riconoscendosi la identità di ratio e posizione processuale delle parti interessate rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica;
22. la presa di conoscenza «in forma legale» dell’evento interruttivo automatico costituisce dunque il fatto cui ancorare il dies a quo del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo, ma è anche il punto d’approdo di una prudente, quanto significativa, evoluzione concettuale e linguistica dell’impianto argomentativo costituzionale (cui mostra di rinviare anche Corte cost. n. 261 del 2010, laddove, in identica fattispecie, ribadisce il convincimento della «interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 305 cod. proc. civ. alla luce delle sentenze citate»); nelle precedenti decisioni d’incostituzionalità (quelle menzionate sull’art.305 c.p.c.; sulla sospensione, Corte cost. n. 34 del 1970; per la riassunzione del procedimento per le pensioni di guerra, Corte cost. n.36 del 1976) la Corte costituzionale aveva operato le rispettive espunzioni additivannente introducendo il più semplice e generale criterio della «conoscenza»; la precisazione effettuata con la sentenza n.17 del 2010 contiene, nella consapevolezza del formante giurisprudenziale nel frattempo consolidato, un complessivo giudizio della sua coerenza costituzionale laddove, in apparente distanza da un principio di assoluta libertà delle forme, i giudici abbiano elevato a paradigma un requisito che armonizzi l’effettività della conoscenza con un suo grado di declinazione processuale rappresentativa e più formale, questo potendosi intendere per conoscenza acquisita «in forma legale»;
23. l’analisi della giurisprudenza di legittimità, necessariamente di tipo casistico quale scaturente dal più aperto quadro sostanziale introdotto dalle pronunce di costituzionalità, censisce tuttavia, accanto al difetto del riferimento più specifico ad un unico strumento idoneo a produrre la citata conoscenza (diversamente dalla formula più ristretta del codice del processo amministrativo), una non univoca definizione delle relative forme di produzione in capo alle varie parti del processo interrotto, nell’intendere la “parte” (se il soggetto che sta in giudizio o il suo avvocato), nel fissare eventuali fatti significativi, sostitutivi di quelle forme, da cui desumere con ragionevole certezza quella conoscenza e se quelle “forme di produzione” e quei “fatti significativi” debbano necessariamente realizzarsi nell’ambito del processo interrotto o possano, viceversa, rinvenirsi anche all’esterno del perimetro di quel processo;
24. un primo indirizzo ha preso le mosse, nella selezione dei mezzi d’informazione idonei a conseguire l’effetto conoscitivo, dalla necessità di concretizzare l’espressione della conoscenza legale, riversando in essa il momento in cui la parte interessata alla riattivazione del processo ex art. 305 c.p.c. abbia avuto l’informazione dell’evento interruttivo automatico, con modalità tali da essere documentabile e rilevante ai fini processuali, cioè una «dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita» (in caso di dichiarazione del procuratore dell’attore circa la morte del procuratore del convenuto, Cass. 3085/2010), ma negando che il citato valore fidefaciente possa provenire personalmente da un atto della parte (Cass. 4851/2012) ovvero sia idoneo a determinare in capo alla curatela la conoscenza legale dell’evento interruttivo l’invio alla stessa da parte del creditore (appellato nel giudizio interrotto) dell’istanza di ammissione al passivo (vantando il credito stabilito nella sentenza di primo grado impugnata nel frattempo dal fallito, Cass. 6331/2013), pur con l’affermazione che la dichiarazione d’udienza dell’evento interruttivo ad opera del procuratore della parte non fallita sarebbe invece stata idonea ad integrare la conoscenza legale, poiché destinata al difensore del curatore che l’avrebbe dovuta rendere nota al curatore; sul punto, va in realtà osservato che proprio l’art.43 co.3 l.f., per tutelare pienamente l’autonomia del fallimento e gli interessi dei creditori concorsuali, ha posto fine al dubbio sull’ultrattività del mandato del difensore del soggetto fallito (Cass. 4795/2020) e con essa anche di qualsiasi obbligo giuridico derivante dal mandato difensivo conferito dal soggetto già in bonis, compreso quello di informare la curatela della pendenza del processo in corso al fine di consentirle di riattivarlo;
25. il consolidamento della tesi più restrittiva della conoscenza legale è dunque pervenuto a fissarne il perimetro nella conoscenza formalmente conseguita dalle parti in causa all’interno del processo con le modalità previste dall’art. 300 c.p.c., vale a dire la dichiarazione del procuratore in udienza, la notifica al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c., la certificazione dell’ufficiale giudiziario, non avendo alcuna rilevanza l’eventuale conoscenza dell’evento interruttivo di fatto acquisita aliunde, essendo la notificazione personale alla parte utilizzabile nei soli casi in cui si tratti di notiziare dell’evento interruttivo automatico la parte rimasta priva di procuratore (così non operando la raccomandata inviata dal curatore alla controparte del giudizio d’impugnazione, invece che al relativo procuratore, Cass. 13334/2013); sulla stessa scia, è stato però affermato, con riguardo alla legittimazione suppletiva o sussidiaria riconosciuta al fallito «volta a sopperire alla carenza d’iniziativa degli organi fallimentari e finalizzata al conseguimento di una pronuncia inopponibile alla massa, ma valida ed efficace una volta conclusa la procedura concorsuale», che il relativo onere di conoscenza legale in capo alla società fallita risulta soddisfatto se vi sia stata prova dell’avvenuta notificazione ad essa della sentenza dichiarativa di fallimento, idonea a determinare la decorrenza del termine per la riassunzione, «indipendentemente dalla circostanza che il curatore … sia stato informato soltanto successivamente della pendenza del giudizio» (Cass. 17944/2020);
25. un secondo indirizzo, attenuativo della rigidità tipizzata delle forme processuali intese come mezzi idonei a provocare, in capo al soggetto interessato alla riassunzione o prosecuzione del processo, la conoscenza dell’apertura del fallimento quale evento interruttivo automatico, risulta espresso nelle pronunce che impongono la necessaria e però ancora legale conoscenza anche dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare (Cass. 1879/2014), così non bastando l’acquisizione della notizia ricevuta dal patrocinatore officiato dal giudice delegato (per quanto di fatto conseguita, ma non per atto di fede privilegiata, Cass. 27165/2016);
26. un terzo orientamento ha tematizzato la decisività dell’ordinanza d’interruzione pronunciata in udienza, ascrivendole la portata di mezzo di conoscenza legale (Cass. 3782/2015), dovendosi però osservare che si tratta di una qualità strettamente dipendente non dalla mera pronuncia ma dalla correlazione che sia operata tra il riferimento alla dichiarazione di fallimento e il suo pervenire nella sfera di conoscenza del curatore; è vero che la pronuncia in udienza della citata ordinanza
dovrebbe essere considerata conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi, mentre se pronunciata fuori udienza verrebbe comunicata a cura del cancelliere (art. 176 co.2 c.p.c.), ma nel caso in cui la curatela sia interessata a proseguire un giudizio interrotto, essa non potrebbe di per sé essere considerata legalmente a conoscenza della rilevanza dell’evento interruttivo nel processo in cui sia dichiarata l’interruzione (e dunque della necessità di proseguirlo nel termine perentorio ex art. 305 c.p.c. per evitarne l’estinzione), in quanto formalmente non risulta parte del processo interrotto, diventando tale solo dopo la riattivazione di esso a cura della parte interessata ovvero, ai fini dell’indagato dies a quo, assumendo rilevanza la predetta comunicazione dell’ufficio stesso; va però aggiunto che nel frattempo il principio si è meglio coalizzato attorno ad un nucleo di decisioni per le quali con chiarezza la parte non fallita non è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore «indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata» (Cass. 5288/2017, 4519/2018, 7547/2018, 9016/2018, 10696/2019, 4795/2020);
27. una quarta serie di casi, dando coerenza simmetrica alla esigenza della duplice conoscenza in capo al curatore dell’evento interruttivo e del processo su cui esso incide, ha replicato il principio anche per la parte sulla quale non abbia inciso il fallimento, così non essendo sufficiente che un patrocinatore di questa ne sia investito, occorrendo invece, perché si abbia carattere legale della conoscenza, che essa abbia riguardo proprio allo specifico processo interrotto (Cass. 12890/2020) e dunque attingendo il procuratore la cui conoscenza dell’evento interruttivo (dichiarazione di fallimento dell’altra parte) rileva ai fini della decorrenza del termine di riassunzione del processo quale difensore della parte nell’ambito del processo interrotto, non anche quel diverso procuratore che la difende nell’ambito di un distinto contenzioso (Cass. 6398/2018; in un caso di PEC del curatore all’avvocato del creditore istante, parte del giudizio interrotto Cass. 2658/2019);
28. un altro quinto indirizzo, indulgendo verso una nozione di effettività, ha a sua volta affermato che la conoscenza legale della dichiarazione di fallimento, anche come fatto extraprocessuale, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, può radicarsi in capo alla parte personalmente e non in capo al suo procuratore (Cass. 21325/2018, 15996/2019); nello stesso filone, Cass. 31010/2018 ha conferito rilievo alla comunicazione effettuata ex art.92 l.f. dal curatore, cioè l’avviso di apertura del concorso e l’avviso a presentare la domanda di insinuazione al passivo, se inviata al procuratore che difende la parte nel processo interrotto e vi sia riferimento specifico alla lite pendente, documentando la legittimazione del soggetto alla comunicazione mediante copia autentica della sentenza di fallimento; a sua volta, Cass. 9578/2018 ha elevato la comunicazione inviata via PEC al curatore contenente una domanda di ammissione al passivo, con tutti i riferimenti utili per individuare il giudizio pendente interrotto, siccome pienamente idonea a determinare la conoscenza legale di tale giudizio in capo al curatore (così anche Cass. 17535/2020, in caso di riassunzione eccedente i tre mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione al passivo, benché entro tre mesi dalla dichiarata interruzione del giudizio ex art. 645 c.p.c.);
29. va pertanto constatata la obiettiva difficoltà di ricondurre ad unitaria formula la conoscenza legale, così da individuare ex ante gli atti partecipativi del fallimento e del suo effetto interruttivo, come si evince dalla ritenuta non idoneità a far decorrere il termine per la riassunzione in capo ad un debitore (che aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo) della dichiarazione fatta dal difensore di una parte, terza chiamata in causa, con la quale si dava atto dell’intervenuto fallimento del creditore opposto, dichiarazione corredata dal deposito dell’avviso di cui all’art. 92 I.f., inviato alla terza chiamata in causa dal curatore del fallimento, e dal provvedimento di ammissione al passivo (Cass. 16887/2018); mentre conferma la ricordata aspirazione alla simmetria Cass. 33157/2019 per la quale la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall’evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori;
30. dal confronto della disciplina interruttiva, non automatica, del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace per ragioni diverse dal fallimento, secondo la regolazione dell’art.300 ai commi 1, 2 e 4 c.p.c., rispetto all’interruzione automatica, come avviene con il fallimento, si ricava peraltro che, nella prima, ricorre un tradizionale rigore, trattandosi di atti che hanno effetti costitutivi e si pongono all’interno della fattispecie interruttiva, tendenzialmente escludendo la rilevanza di atti diversi da quelli tipici, così che la dichiarazione di volontà e non di scienza, resa in udienza o notificata, deve essere certa, esprimendo la volontà che il giudizio sia interrotto; nella seconda vicenda, invece, per i casi di interruzione ipso jure, le forme di produzione della conoscenza dell’evento interruttivo, in capo alla parte interessata a riassumere o proseguire il giudizio, non risultano, in generale, predeterminate dalla legge processuale e si pongono all’esterno degli elementi costitutivi della fattispecie interruttiva, esse non avendo natura negoziale, bensì risolvendosi in atti partecipativi, i quali, non determinando ex se l’effetto interruttivo, solo consentono di individuare il dies a quo del termine perentorio di riassunzione o prosecuzione del giudizio;
31.va allora stabilito se, tra gli indirizzi richiamati, ricorra un peculiare sforzo di tipizzazione delle forme di conoscenza partecipative che, per quanto non generalizzato, sia in grado evidente di assolvere alle esigenze di difesa sottese al descritto percorso di costituzionalizzazione della norma processualcivilistica, interpretando in senso funzionale l’accento progressivamente assunto dalla connotazione quale legale della conoscenza voluta; trattandosi di terminologia presente nelle pronunce della Corte costituzionale ricognitive proprio degli indirizzi di legittimità che si sono sviluppati a seguito delle prime, la formula va a sua volta recepita nel significato che traspare dalle decisioni di questa Corte, ove è ampiamente riconoscibile, accanto al valore della effettività della conoscenza dell’evento interruttivo comunque conseguita, l’attenzione a valorizzarne prima ancora forme di produzione ex ante idonee a documentare in modo certo ovvero attendibile (cioè con il massimo livello di fidefacienza) il relativo contenuto, compendiando (così da abbracciare – per quanto qui rilevante – sia la posizione della parte non colpita da fallimento che il curatore) il contesto processuale in cui l’evento interruttivo opera e non solo l’evento in sé, cioè la mera dichiarazione di fallimento; tale ricerca conduce ad individuare nel terzo indirizzo, che collega l’onere di riassunzione o prosecuzione del processo interrotto alla dichiarazione giudiziale d’interruzione per intervenuto fallimento della parte, le più congrue forme di produzione della conoscenza, in correlazione con gli istituti partecipativi di tale atto, esprimendo piena sintonia con la precisa scelta di certezza e garanzia per la difesa di tutte le parti del processo, attuali o potenziali, già descritta con riguardo all’art. 143 co.3 CCII;
32. ovviamente la selezione dell’indirizzo interpretativo a composizione del rilevato contrasto non è arbitrabile in ragione della sua idoneità semplificatrice, pur dovendosi dare atto che proprio dalla rassegna degli orientamenti riassunti si ricava che il curatore, per essere messo nelle condizioni di poter difendersi nel giudizio interrotto, ha solo la necessità di conoscere quali siano i processi pendenti di cui è parte il fallito, e solo del fornire questa informazione, qualora il curatore non la riceva in occasione del compimento o della ricezione di atti inerenti al suo ufficio, occorrerebbe – in thesi – onerare la parte del giudizio interrotto, non colpita dall’evento interruttivo, interessata a provocare la decorrenza del termine per la prosecuzione nei confronti del curatore medesimo; ne consegue che la posizione della parte (di regola, con il suo difensore) non colpita dall’evento interruttivo automatico e quella del curatore del fallimento sono solo parzialmente simmetriche, poiché la prima necessita di sapere essenzialmente, seppure in un contesto di garanzia procedinnentale attinente al processo pendente, che una delle altre parti del giudizio è stata dichiarata fallita, mentre il secondo ha bisogno di sapere quali siano i giudizi di cui è parte il soggetto fallito;
33. a tali bisogni corrisponde allora, secondo una prima alternativa metodologica, la constatazione che, almeno nel regime vigente, l’art. 43 co.3 l.f., in una attrazione non solo funzionale ma anche di intera disciplina nell’alveo dell’art.305 c.p.c, resterebbe irrimediabilmente consegnato ad una ricognizione aperta a forme di produzione della conoscenza tanto atipiche come suscettibili di integrarsi in formule combinatorie in cui l’effettività è mediata dal valore partecipativo assegnabile ad alcuni atti del processo e però anche ad attività di notiziazione provenienti da soggetti qualificati pubblicisticamente quali più o meno fidefacienti ovvero ancora ad eventi o condotte riconducibili alla stessa parte non colpita da fallimento o al curatore, in un’integrazione extraprocessuale accentuata della conoscenza presupposta; la tesi sottostante, qui riunificata in un punto di sintesi e anche ad accantonare in via provvisoria le sue ramificazioni, non dovrebbe allora nemmeno essere predicabile di classificato contrasto, poiché – a volerla riproporre – si limiterebbe a dare conto di un regime plurale, con devoluzione aperta dei parametri di riscontro, in prospettiva della documentalità processuale o non della conoscenza ovvero della sua inferenza anche da altri fattori, con uno spostamento netto sul terreno della prova, salvo selezionare in questa sede una più univoca modalità partecipativa dell’evento; il limite intrinseco di questa prima alternativa, in realtà, è proprio la ricchezza delle sue fattispecie, ciascuna delle quali restituisce un segmento che avvicina al risultato effettuale della conoscenza, dividendosi tuttavia nella casistica, continuamente scossa dall’efficacia raggiunta nel singolo caso dalla rappresentazione conseguita in capo alla parte dell’evento-fallimento e del suo collegamento ad un determinato processo, lasciando sullo sfondo – per non contraddire l’automaticità dell’effetto interruttivo – il dar conto dell’essersi già prodotta la interruzione stessa, conseguenza voluta dalla legge, perciò ritenendo non indispensabile veicolarla quale specifico oggetto di conoscenza; ed infatti la dialettica fra i vari rami di questo indirizzo prende le mosse dall’assicurazione di valore fidefaciente agli atti partecipativi, quali la dichiarazione resa in udienza dall’avvocato del soggetto dichiarato fallito o la notificazione dal medesimo effettuata nei confronti delle controparti ex art. 170, co. 1, 2 e 3 c.p.c., avente ad oggetto l’evento interruttivo, la certificazione dell’intervenuta dichiarazione di fallimento da parte dell’ufficiale giudiziario contenuta nella relazione di notificazione di uno degli atti di cui all’art. 292 c.p.c. e poi, dopo la modifica dell’art.300 co.4 c.p.c. (con l’art. 46, co. 13, della legge n. 69 del 2009), anche la dichiarazione, resa in udienza e però documentata, avente per oggetto la pronuncia di fallimento con valore per le altre parti non colpite; tuttavia proprio la formula non tipizzabile della conoscenza legale non limita le forme di produzione ai citati atti, tradizionalmente costitutivi dell’effetto interruttivo previsto dall’art.300 c.p.c. e qui usati per una più ristretta finalità, così giustificandosi l’allargamento, inevitabilmente ed appunto funzionale, ad una estensione di idoneità ampliata ad ogni atto formale e documentabile in sede processuale dalla parte interessata ad eccepire l’estinzione del giudizio, in grado di trasmettere in modo attendibile alla parte interessata alla riassunzione o prosecuzione dello stesso l’informazione della verificazione dell’evento interruttivo (dichiarazione di fallimento) o di qualsiasi altro fatto che presuppone necessariamente l’avvenuta verificazione di quell’evento; così come l’estensione raggiunge ogni atto formale e documentabile in sede processuale da chi eccepisca l’estinzione del giudizio, proveniente dalla parte interessata alla riassunzione o prosecuzione, dal quale emerga con evidenza che quest’ultima, a partire dal compimento di quell’atto, era a conoscenza della dichiarazione di fallimento; la modifica dell’art.43 co.3 l.f., tuttavia, rendendo inopponibile al curatore ogni atto processuale compiuto dopo la dichiarazione di fallimento della parte insolvente, rende inidonei di per sé soli gli atti a struttura partecipativa di cui all’art. 300 c.p.c., a determinare la conoscenza dell’onere di prosecuzione del giudizio interrotto, anche se posti in essere dalla parte dichiarata fallita, poiché il curatore è terzo rispetto al processo, oltre che soggetto diverso rispetto al dichiarato insolvente, né sopravvive – per i medesimi effetti e come visto – il mandato professionale ove il fallito si sia costituito in giudizio, potendosi predicare il citato canone dell’automatica interruzione prevalente rispetto ad un’astratta ultrattività del mandato dell’art.1728 co.1 c.c., non sussistendo alcun obbligo comunicativo con un soggetto privo di incarico professionale riferibile all’organo della procedura;
34.ne deriva, per l’assolvimento dei bisogni del curatore e come premesso, che nel riassunto ampio orientamento ricorre la citata utilizzazione delle più varie forme partecipative al fine di procurargli la conoscenza del giudizio da proseguire; per converso, vi sussiste un’analoga estesa latitudine altresì degli atti cui a sua volta il curatore ricorre per notiziare le altre parti del processo interrotto non colpite dall’evento circa la intervenuta dichiarazione di fallimento, ma con varianti significative – e dunque incertezze – circa la necessità o meno di documentare il fallimento ovvero, confidando sulla qualità di pubblico ufficiale, limitandosi a veicolarne gli estremi (verificabili presso il registro delle imprese) ovvero ancora circa la identificazione del destinatario, se l’avvocato della parte (dotato di jus postulandi, dunque – secondo i precedenti che ne hanno trattato – il solo in grado di definire gli interessi dell’assistito attraverso il processo) o anche la parte personalmente; analogamente, la medesima incertezza ricorre quando l’atto sia rivolto dalla parte verso la procedura concorsuale, se cioè destinato al curatore (come possibile per le insinuazioni al passivo) dallo stesso avvocato che patrocina quel creditore nel processo interrotto, da un altro avvocato della parte o dal creditore in persona, a sua volta con dubbi (o comunque aperta articolazione probatoria) ove si tratti di impresa o pubblica amministrazione organizzata per uffici e filiali rispetto a persona fisica o soggetto meno strutturato e con volumi di contenzioso diversamente dominabili sul piano informativo;
34. ulteriore segno unificante gli indirizzi riuniti in questa prospettiva è infine la generale carenza di considerazione di specialità dell’art.43 co.3 I.f., offrendo essi una lettura dell’esaminato automatismo interruttivo quale mera species rispetto a quelli previsti nel codice di rito, senza precipua valorizzazione del mutato contesto istituzionale, all’insegna della accelerazione e della priorità di trattazione, in cui la norma fallimentare è inserita; per contro, il terzo indirizzo sopra elencato, descrivendo proprio la dichiarazione giudiziale quale elemento indefettibile e generale costitutivo del dies a quo per la decorrenza del termine di riassunzione o prosecuzione, sembra meglio rispettare un approccio di compatibilità dell’art.43 co.3 l.f., senza assorbirne del tutto la portata tra gli eventi interruttivi degli artt. 299, 300 co.3 e 301 co.1 c.p.c., bensì più coerentemente considerando, con la specialità della norma, la funzione già attuale cui essa assolve; inoltre, esso appare il più idoneo a realizzare, con le specificazioni organizzative qui descritte, quei valori-obiettivo di affidabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme processuali costituenti «imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo» (Cass. s.u. 23675/2014), potendosi pervenire a tale risultato se la indispensabile sedimentazione del formante giurisprudenziale identifica riferimenti il più possibile semplificati ed univoci, così assicurando attendibilità delle soluzioni e stabilità degli approdi ermeneutici, indispensabili per orientare la condotta quotidiana degli interpreti e quindi degli utenti del sistema giudiziario al corretto impiego delle risorse del processo; osservano queste Sezioni Unite che, nei termini esposti, questa Corte può così assolvere anche alla funzione nomofilattica coerente con il principio di sicurezza giuridica per cui, alla stregua dell’art.6 §1 Convenzione EDU (e per evitarne una violazione), non è sufficiente la soluzione di un contrasto interpretativo arbitrando tra i vari indirizzi emersi in giurisprudenza ove non si scongiuri, più radicalmente e come necessario, proprio «une défaillance de la Haute Cour de cassation dans son role de régulateur de ces conflits» (CEDU Beian c. Roumanie, § 63, 6 dicembre 2007), quale sarebbe ove l’orientamento prescelto non fosse dotato di un’elevata qualità di chiarezza ed univocità;
35. un peculiare aspetto più volte affermato nel sopra menzionato indirizzo (sin da Cass. 5288/2017, 5289/2017, 5290/2017) è dunque che, «intervenuto il fallimento, l’interruzione è sottratta all’ordinario regime dettato in materia dall’art. 300 c.p.c. (è, cioè, automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall’evento), ma non anche nel senso che la parte non fallita è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata» (conf. Cass. 4519/2018, 7547/2018, 4795/2020); la prima affermazione bilancia e concretizza l’apparente rigidità della seconda, mettendo in evidenza che proprio la specialità del fatto extraprocessuale (la dichiarazione di fallimento di una delle parti) è assunta dal legislatore come uno spartiacque talmente strategico, nell’assicurazione di inutilità e dunque di improduttività di conseguenze agli atti processuali ciononostante compiuti nel processo per ciò stesso interrotto, da presupporre che esso operi a prescindere dalla mera iniziativa di una parte, ricadendo dunque anche sullo stesso giudice del processo un dovere di cooperazione alla fissazione, come visto, di una celere stabilità delle relative sorti, mediante un suo atto di natura dichiarativa che provochi altresì l’inizio della decorrenza del termine per riassumere o proseguire da chi vi abbia interesse e legittimazione; si tratta di uno sviluppo colto da Cass. 9016/2018 ove si è detto che il decorso dei termini previsti dall’art. 305 c.p.c. ai fini della declaratoria di estinzione presuppone, rispetto alla parte contrapposta a quella colpita dall’evento interruttivo, «non solo la conoscenza in forma legale del medesimo evento, ma anche una situazione di quiescenza del processo, che si verifica per effetto della formale constatazione da parte del giudice istruttore dell’avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta»; e così Cass. 10696/2019 ha ulteriormente specificato che «non v’è nessun onere di riassunzione prima della formale dichiarazione di interruzione»;
36. la connotazione pubblicistica della procedura concorsuale, una volta ed appena aperta, si riflette pertanto anche al di fuori della liquidazione in senso stretto e non potrebbe essere altrimenti ove una regola tanto solenne quanto puntuale, come l’interruzione ipso jure del giudizio in cui sia parte un fallimento, venisse arbitrata opportunisticamente o discrezionalmente, ma in modo di fatto casuale, dall’iniziativa di una parte rimettendo la sua verifica, senza alcun limite di tempo, ad un controllo di concludenza di una vicenda conoscitiva – come è immanente al primo gruppo d’indirizzi – del tutto estranea ai poteri giudiziali di direzione, nonché sollecito e leale svolgimento del processo interrotto;
37. la citata doverosità giudiziale della dichiarazione, pur integrando un segmento dei plurimi veicoli conoscitivi sinora praticati nella giurisprudenza delle forme di produzione di cui all’art.305 c.p.c., prima ancora di connettersi in modo diretto alla scelta dell’art. 143 co.3 CCII, esprime invero un dato di idoneità rappresentativa assoluta rispetto ad ogni altro mezzo partecipativo dell’evento interruttivo del processo, perché riunisce le qualità istituzionali della fonte privilegiata (il soggetto emittente) alla certezza dell’inerenza del fallimento esattamente al processo su cui quello incide (affermata proprio dal giudice che ne è singolarmente investito); il che consente anche di superare i dubbi e le incertezze delle fattispecie in cui l’atto di riassunzione della parte, seguendo una diversa logica casistica (come invece ritenuto da Cass. 6516/2019), sia elevato a requisito sufficiente alla riattivazione del processo, ma prescindendo da una formale dichiarazione del giudice; parimenti, la pronuncia giudiziale, se emancipata dalla mera sollecitazione o istanza di una parte costituita (che potrebbe anche mancare, ove il giudizio promosso dal soggetto poi fallito fosse stato condotto verso un contumace), mostra di dipendere dall’assetto organizzativo dell’ufficio giudiziario e dunque dal modo con cui possono essere raccolte o vi possono affluire le notizie del fallimento più che dalle sole iniziative dei suoi partecipi; nel nostro ordinamento, per questo primo aspetto, proprio l’investimento di priorità di trattazione dei giudizi in cui sia parte un soggetto fallito disposto con il decreto legge n. 83 del 2015 all’art.43 co. 4 I.f. (cui corrisponde, con ampliamento a tutte le nuove procedure riformate, l’art.5 co.3 CCII) asseconda una cornice normativa di piena compatibilità di strumenti di raccolta delle relative informazioni – oggi, sull’eventuale dichiarazione di fallimento resa a carico di una parte – che mettano strutturalmente i giudici nella condizione di rendere tempestivamente e anche d’ufficio la descritta dichiarazione, coerente, come premesso, ai doveri e alle prerogative di cui agli artt.127 c.p.c. (trattazione proficua della causa) e 175 c.p.c. e 81bis disp. att. c.p.c. (suo svolgimento leale e sollecito, anche con fissazione di udienze d’istruzione secondo calendario per termini rispettabili);
38. in tema, la giurisprudenza costituzionale, pronunciandosi sulla compatibilità ex artt. 3 e 111 Cost. della previsione obbligatoria della istituzione del calendario del processo, ha affermato – con l’art.81bis disp. att. c.p.c., «diretta emanazione dell’art.175 c.p.c.» – che il legislatore, «rendendo esplicito e disciplinando con maggior dettaglio il potere-dovere del giudice di formare il calendario del processo (quando provvede sulle richieste istruttorie e, quindi, non In relazione ad ogni causa e ad ogni momento di essa), ha inteso perseguire l’esigenza di rendere conoscibili alle parti (sia pure in modo non rigido) i tempi del processo stesso, la necessità di evitare (per quanto possibile) inutili rinvii e ancora la possibilità di realizzare il principio di ragionevole durata», trattandosi di «uno strumento che consente un’organizzazione programmata del processo, attraverso un «governo dei tempi» delle fasi di necessaria articolazione della procedura, che ne riduca la durata, introducendo elementi di prevedibilità concreta del momento nel quale la causa arriverà a decisione»; la non fondatezza della questione, significativamente, è stata altresì argomentata ribadendo che ad alcuni profili critici addotti dal rimettente, in punto di selezione dei ruoli e pianificazione delle cause, «va eventualmente posto rimedio approntando le idonee ed opportune misure organizzative», così mettendo in evidenza piene prerogative di governo dei flussi anche da parte del giudice civile (e non solo della pubblica amministrazione della giustizia), ove in essi ricorrano processi in cui una parte sia stata dichiarata fallita e dunque gli stessi risultino automaticamente interrotti, ben potendo allora proprio l’ordinanza dichiarativa assolvere ad una funzione provocatoria della predeterminazione della estinzione ove il processo non sia riassunto o proseguito; si tratta di conclusione coerente con lo scopo legittimo di assicurare il regolare funzionamento della giustizia, più volte enunciato dalla Corte EDU con riguardo all’art.6 §1 (Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria § 70, 10 maggio 2011), laddove l’importanza di amministrare la giustizia senza ritardi ingiustificati che possano comprometterne la credibilità e l’effettività realizza un interesse generale della società («court proceedings unhindered by unjustified delays», in Konstantin Stefanov v. Bulgaria § 64, 15 ottobre 2015);
39. nè sembra esservi sicuro ostacolo alla comunicazione d’ufficio dell’ordinanza dichiarativa di interruzione del processo, per fallimento di una parte, altresì al curatore che, per definizione, non vi aveva assunto la medesima qualità; se invero il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all’art.305 c.p.c. viene fatto coincidere con la produzione della conoscenza dell’evento interruttivo, secondo una forma legale che implica la dichiarazione giudiziale – la sola, come visto, a connettere al di fuori di dispute sulla fidefacienza tanto causa d’interruzione quanto singolo processo su cui essa incide – e si realizza mediante la successiva (facoltativa) notificazione della parte costituita (con atto del suo difensore) proprio al curatore fallimentare (di persona), il dubbio sulla svolgibilità di un’analoga attività di comunicazione dello stesso ufficio giudiziario non risiede nella veste di parte, non ancora assunta dal curatore nel processo interrotto; si tratta, infatti, di una forma di produzione della conoscenza che, oltre a distanziarsi dalle connotazioni più indulgenti all’effettualità assunte dagli indirizzi che si intende superare, condivide con l’iniziativa della parte interessata (che continuerà a potervi adempiere, se ritiene) la natura di fattispecie meno extraprocessuale, in questa accezione, perché pur sempre originante dalla constatazione del fallimento assunta in primo luogo dal giudice del processo interrotto e dunque volta a veicolare una sua pronuncia, per quanto meramente dichiarativa; d’altra parte lo stesso principio di «sécurité juridique» secondo la declinazione dell’art. 6 §1 della Convenzione EDU tende a garantire una certa stabilità delle situazioni giuridiche e a favorire la fiducia nella giustizia, quali elementi fondamentali di uno Stato di diritto (CEDU Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie § 116, 29 novembre 2016), così che il bilanciamento tra il diritto di accesso alla giustizia e la perdita della possibilità di esercizio dell’azione lascia agli Stati membri margini d’intervento (CEDU Stanev c. Bulgaria §§ 229-231, 17 gennaio 2012), ma evitando al contempo un eccesso di formalismo (che minerebbe «l’équité de la procédure») e «une souplesse excessive» che (finirebbe per vanificare le condizioni di procedura e) condurrebbe, irragionevolmente per un litigio civile, ad una indiscriminata imprescrittibilità (CEDU Anofi Pasteur c. France § 57, 60, 13 febbraio 2020); parimenti l’art. 6 §1 della Convenzione EDU garantisce l’accesso ad un giudice per la risoluzione delle controversie a carattere civile, traducendosi però, secondo il canone di effettività, non solo nell’affermazione astratta del relativo diritto, ma nel poter conseguire «une solution juridictionnelle du litige», altrimenti rivelandosi illusoria la previsione delle azioni senza che lo Stato si dia carico di «veiller à ce que la cause fasse l’objet d’une décision définitive à l’issue de la procédure judiciaire», così doverosamente sostanziandosi «les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties» (CEDU Kutie c. Croatie § 25, 1 marzo 2002); d’altronde, l’accesso alla giustizia non è assoluto ma può essere soggetto a limitazioni, consentite implicitamente in quanto il corrispondente diritto per sua stessa natura necessita della regolamentazione dello Stato, che può variare nel tempo e nello spazio a seconda dei bisogni e delle risorse della comunità e degli individui, sempre che sussista una ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati e gli obiettivi che si cerca di realizzare (CEDU Dos Santos Calado et autres c. Portugal §109-110, 31 marzo 2020);
40. infine, va osservato che la più generale previsione di trattazione con priorità dei procedimenti, di cui è esempio l’art.43 co.4 I.f., risulta essere stata specificamente rispettata altresì dall’art.1ter co. 7 della legge 24 marzo 2001, n.89 (cioè proprio nella disciplina domestica in tema di Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) quale autonoma rispetto all’attivazione, che una parte intenda (ed abbia l’onere di) esperire, precostituendo le condizioni di ammissibilità (ex art.2) perché poi rilevi la violazione della Convenzione EDU, sotto il profilo della trasgressione del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sopra menzionato; la considerazione induce così ad assegnare a tali previsioni di esame e definizione prioritari una portata, anche interna, di impegno ordinamentale primario, aggiuntivo rispetto all’accelerazione eventualmente conseguente, per procedimenti diversi, in cui gli interessati abbiano sollecitato il rispetto dei rispettivi tempi; al contempo, la salvaguardia delle disposizioni che determinano l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti al cospetto dei rimedi preventivi, attesta anche per le prime la piena rispondenza al comune obiettivo convenzionale della durata ragionevole;
41. d’altra parte, come visto con riguardo alla improcedibilità da dichiararsi per sopravvenuto fallimento (o ingresso in procedura concorsuale di una parte) allorchè la domanda si sostanzi in una pretesa lato sensu di credito, ricorre un identico interesse pubblico alla razionalizzazione della risorsa-processo, ciò giustificando, come per la prima vicenda, la comune regola della officiosità provvedimentale; né appare necessario interrogare la relazione del curatore fallimentare rispetto alla successione nel processo ex art.110 c.p.c., potendosi però osservare – a giustificazione ulteriore della officiosità – che un adempimento concorrente della comunicazione giudiziale al curatore riflette un principio di provocazione della continuazione del processo con chi abbia assunto la corretta legittimazione processuale come sovente stabilito, in sede di controllo sull’avvicendamento nella medesima da questa Corte, nella fattispecie esattamente opposta, allorché «la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato in bonis al curatore nei procedimenti pendenti all’atto della chiusura» (Cass. 25603/2018); tant’è che perfino nel giudizio di legittimità «deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell’imprenditore tornato in bonis, visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito» (Cass. 21729/2013), secondo un principio anticipato da Cass. s.u. 9692/2013 che così ha previsto – pur in diverso caso di disciplina di cui all’art. 110 c.p.c. ed in favore del successore a titolo universale di una delle parti già costituite – un atto che sia partecipato alla controparte «per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria», secondo la finalità di garanzia e utilità del processo ritenuta comune (ed infatti testualmente ripresa) anche per il caso del curatore fallimentare nella cit. Cass. 21729/2013;
42. ne consegue che rigettato il terzo motivo, anche il primo motivo è fondato – oltre al secondo, con assorbimento del quarto – stante l’inidoneità della comunicazione ex art. 92 I.f. dell’avviso al creditore (tanto più se personalmente attinto dall’atto) e non contenente uno specifico riferimento al processo in cui era parte il fallito, a costituire dies a quo per la riassunzione del medesimo, integrando il relativo termine, invece, la dichiarazione giudiziale d’interruzione pronunciata in udienza e, nella fattispecie, risultando tempestivo l’atto di riassunzione; la conclusione viene dunque assunta sulla base del principio, reso a soluzione del contrasto dedotto con l’ordinanza di questa Corte n. 21961/2020 e ritenuto coerente con l’auspicio ivi formulato di una prognosi affidabile per le conseguenze della condotta processuale di ciascuna parte, per cui: «in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art.43 co.3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art.305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 I. f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art.176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima»;
il ricorso va accolto nei limiti sopra riferiti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, in questa sede reputandosi sussistenti, ai sensi degli artt.92 e 385 c.p.c. e per la natura della questione dirimente trattata, le ragioni per dichiarare la compensazione fra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo e il secondo motivo ai sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il quarto motivo, con compensazione fra le parti delle spese del procedimento di legittimità, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2021
Il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro
il Presidente
dott. Angelo Spirito
Allegati:
Ordinanza interlocutoria, 12 ottobre 2020, n. 21961, per SS.UU, 07 maggio 2021, n. 12154, in tema di interruzione del processo
SS.UU, 07 maggio 2021, n. 12154, in tema di interruzione del processo
Nota della Dott.ssa Valentina Petruzziello
Sul dies a quo per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto per fallimento di una delle parti
1. Il principio di diritto
In caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) ex art. 43, c. 3, della L.Fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, pena l’estinzione ex art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità di cui agli artt. 52 e 93 della L.Fall. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, c. 2, c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai fini predetti – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il Giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento stessa.
2. Il contrasto risolto
Acclarato che la dichiarazione di fallimento costituisce il presupposto per l’interruzione automatica del giudizio in cui è parte il soggetto fallito, le Sezioni Unite si soffermano su quando un fatto, o un atto, sia idoneo a determinare la conoscenza qualificata dell’evento interruttivo in capo alla parte interessata alla riassunzione o prosecuzione del processo, soprattutto al fine di individuare il dies a quo di decorrenza del termine perentorio per la riattivazione del giudizio.
Il punto è stato oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale, di cui si segnalano alcuni indirizzi.
Un primo orientamento, in senso restrittivo, ha ritenuto atti idonei al fine solo gli atti formali e processualmente documentabili, quali la dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita.
Un secondo filone ha ritenuto necessario che la parte interessata abbia conoscenza legale non solo dell’evento interruttivo, ma anche dello specifico giudizio sul quale il fallimento è destinato ad operare.
Una terza tesi, di converso, ha valorizzato, in senso decisivo, l’ordinanza dichiarativa dell’interruzione del processo.
3. La soluzione interpretativa
Le Sezioni Unite, appurata la difficoltà di ricondurre la conoscenza legale ad una formula unitaria, avallano l’indirizzo che collega l'onere di riassunzione o prosecuzione del processo interrotto alla dichiarazione giudiziale di interruzione per intervenuto fallimento di una delle parti.
La doverosità giudiziale della dichiarazione, secondo la Corte, esprime un dato di idoneità rappresentativa assoluta rispetto ad ogni altro mezzo partecipativo dell'evento interruttivo del processo, perché riunisce le qualità istituzionali della fonte privilegiata (il soggetto emittente) alla certezza dell'inerenza del fallimento esattamente al processo su cui esso incide (affermata proprio dal Giudice che ne è singolarmente investito).
L’orientamento prescelto è, inoltre, in grado di assolvere alle esigenze di difesa sottese al percorso di costituzionalizzazione della norma processualcivilistica, nonché al connotato di legalità ed effettività della conoscenza dell’evento interruttivo.
La soluzione prescelta dalle Sezioni Unite non solo ha il merito di risultare coerente con il sistema processuale, ma si caratterizza per la sua semplicità: il processo risulta interrotto ipso iure dal momento della dichiarazione di fallimento; il termine di tre mesi per la riattivazione del processo, a pena di estinzione, decorre, tuttavia, dalla conoscenza legale che ne abbiano avuto i soggetti interessati (fra cui chiaramente anche il curatore) nelle forme processualmente rilevanti: la pronuncia in udienza dell’ordinanza che dichiara l’interruzione ovvero la sua comunicazione.