Civile Ord. Sez. U Num. 2090 Anno 2020
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 30/01/2020
ORDINANZA
sul ricorso 8835-2019 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE DI PERUGIA, con ordinanza emessa il 20/02/2019 (r.g. n. 2882/18) nella causa tra:
NARDUCCI MARCELLA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, il quale conclude chiedendo risolversi il conflitto negativo di giurisdizione dichiarando la giurisdizione del Giudice Tributario.
Fatti di causa
Narducci Marcella ha impugnato innanzi alla CTP di Perugia l’avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria emesso dall’Agenzia delle entrate di Perugia chiedendone l’annullamento, previa declaratoria incidentale dell’illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca legale eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari di Perugia il 28.02.2014 e della cartella di pagamento relativa a detto tributo.
Con sentenza n.69/16, depositata il 28.10.2017, la CTP ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, sul rilievo che la ricorrente non aveva contestato la debenza del tributo, ma unicamente la legittimità dell’iscrizione dell’ipoteca.
La Narducci ha quindi riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Perugia, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti impugnati.
Detto Tribunale, con ordinanza del 20.02.2019, ha dubitato a sua volta della propria giurisdizione dopo la prima declinatoria della CTP, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario.
L’Agenzia delle entrate, in esito alle rituali comunicazioni, si è costituita al fine di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art.370, comma 1 c.p.c.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del Giudice tributario.
Motivi della decisione
1. I dubbi prospettati dal Tribunale di Perugia attengono all’individuazione dell’autorità giudiziaria dotata di giurisdizione rispetto alle domande formulate dalla ricorrente, tendenti ad ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione e dell’iscrizione di ipoteca legale eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari di Perugia, ai sensi del combinato disposto degli artt.2817 e 2834 c.c., a garanzia del prezzo residuo risultante dalla sentenza resa dal Tribunale di Perugia – Sez. Dist. Città di Castello, nell’ambito della causa civile nella quale era stata formulata domanda ai sensi dell’art.2932 c.c. da Narducci Marcella contro la Cooperativa Edilizia Casaviva a r.I., poi Fallimento Cooperativa Edilizia Casaviva a r.l.
1.1 Ciò posto, giova ricordare che ai fini dell’individuazione della giurisdizione tributaria assume rilievo l’art.2 del d.lgs. n.546/1992, secondo il quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale.
1.2 Si è sul punto già chiarito che, ai fini della delimitazione dell’ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.2, norma espressamente diretta a definire l’oggetto della giurisdizione tributaria, senza che tale disciplina possa essere, ai fini
anzidetti, in qualche modo condizionata, in senso limitativo, da quanto previsto dal successivo art.19 il quale, agendo su un piano distinto, elenca gli atti che possono, e debbono, essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario. Ciò in quanto l’art.2 costituisce la sedes materiae per individuare i confini della
giurisdizione tributaria, delineati essenzialmente attraverso l’indicazione dei tributi oggetto di controversia, con i relativi accessori.
1.3 Detti confini, in relazione ai successivi interventi normativi introdotti dapprima con la I. 28 dicembre 2001, n.448, art.12, e poi con il d.l. 30 settembre 2005, n.203, art.3-bis, convertito nella I. 2 dicembre 2005, n.248, sono stati ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati (con esclusione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora), e sempre che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria (Corte cost., sentenze n.4 e n.130 del 2008, n.238 del 2009, n.39 del 2010; Cass., S.U., n.20323 del 2012, Cass., S.U., n.21929/2018).
1.4 In sostanza, quella tributaria è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall’amministrazione finanziaria (Cass., S.U., n.20889 del 2006; Cass., S.U., n.27209 del 2009).
1.5 Va aggiunto che è, altresì, necessario che alla controversia non sia estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, radicandosi, per converso, innanzi alla giurisdizione ordinaria la controversia intercorsa esclusivamente tra privati che, in mancanza di un soggetto investito di potestas impositiva, esclude l’esistenza di un rapporto tributario (Cass., n.15031 e n.26820 del 2009; Cass., n.8312 del 2010; Cass., n.2064 del 2011; Cass., n.7526 del 2013).
2. Occorre ora verificare se i principi più volte espressi da questa Corte, in tema di riparto fra giudice ordinario e giudice tributario, siano tali da attrarre nell’orbita della giurisdizione tributaria, non soltanto la controversia relativa all’avviso di liquidazione concernente l’imposta ipotecaria liquidata dall’Agenzia delle entrate – pure oggetto dell’originaria richiesta di annullamento da parte della Narducci – sulla quale non è invero dato dubitare in relazione alla natura fiscale della sottostante pretesa, ma anche la domanda con la quale si faccia questione, in connessione con altra vicenda attratta dalla giurisdizione tributaria – come nel caso di specie – anche della legittimità dell’ipoteca legale iscritta dal Conservatore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2817 e 2834 c.c.
2.1 Orbene, il cennato art.2834 c.c. prevede che “Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all’ipoteca da parte dell’alienante o del condividente”. L’art.2817 1^ comma, c.c., per quel che qui rileva, prevede inoltre che “Hanno ipoteca legale:1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione.”
3. Ora, la questione relativa alla legittimità dell’iscrizione di ipoteca legale non può ritenersi attratta dalla giurisdizione tributaria.
3.1 Ed invero, la legittimità dell’iscrizione legale operata dal Conservatore è totalmente sganciata dal rapporto tributario correlato all’imposta ipotecaria applicabile, attenendo alle vicende collegate ai rapporti fra alienante ed acquirente, le quali esulano totalmente da questioni da poter considerare ancillari rispetto al rapporto tributario in contestazione.
3.2 Da ciò non sembra possibile concludere nel senso dell’assimilabilità dell’iscrizione ipotecaria disciplinata dall’art.2834 c.c. a quella regolata dall’art.77 d.P.R. n.602/1973, per la quale queste Sezioni Unite hanno ormai stabilmente riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario (Cass., S.U., 17 aprile 2019 n.10773; Cass., S.U., n.3738/2015) essendo evidentemente correlata alla salvaguarda della pretesa fiscale portata dal ruolo.
3.3 In questa direzione, del resto, è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’iscrizione di ipoteca, ai sensi dell’art.77 del d.P.R. n.602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art.2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire (cfr. Cass. n.4464/2016; Cass. n.3232/2012).
3.4 Né appaiono persuasive le considerazioni del Tribunale che ha dubitato della propria giurisdizione richiamando, per attrarre alla giurisdizione tributaria le questioni concernenti la legittimità dell’iscrizione di ipoteca legale ex art.2834 c.c., il terzo comma dell’art.2 del d.lgs. n.546/1992.
3.5 Ed invero, tale ultima disposizione, nella parte in cui chiarisce che “il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione della controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”, non può in alcun modo ricomprendere le vicende collegate all’ipoteca legale di cui qui si discute.
Sulla base di tali considerazioni e in difformità rispetto a quanto ritenuto dal Procuratore generale, deve essere dichiarata la giurisdizione tributaria in relazione alla domanda tesa all’annullamento dell’avviso di liquidazione relativo all’imposta ipotecaria e imposta di bollo pretesi dall’ufficio impugnato dalla Narducci e la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di annullamento dell’iscrizione ipotecaria eseguita dal Conservatore dei RR.II. di Perugia a garanzia della somma di euro 27.531,47.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione tributaria in relazione alla domanda tesa all’annullamento dell’avviso di liquidazione relativo all’imposta ipotecaria e imposta di bollo impugnato dalla Narducci.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di annullamento dell’iscrizione ipotecaria eseguita dal Conservatore dei RR.II. di Perugia a garanzia della somma di euro 27.531,47.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 17 dicembre 2019.
Il Presidente
Allegati:
SS.UU, 30 gennaio 2020, n. 2090, in tema di ipoteca legale
Nota dell'Avv. Maurizio Fusco
La questione relativa alla legittimità dell’iscrizione di ipoteca legale non può ritenersi attratta dalla giurisdizione tributaria.
1. Il principio di diritto
La legittimità dell’iscrizione di ipoteca legale operata dal Conservatore é totalmente sganciata dal rapporto tributario correlato all’imposta ipotecaria applicabile, attenendo alle vicende collegate ai rapporti fra alienante ed acquirente, le quali esulano da questioni da poter considerare ancillari rispetto al rapporto tributario in contestazione.
Deve essere invece dichiarata la giurisdizione tributaria in relazione alla domanda tesa all’annullamento dell’avviso di liquidazione relativo alle imposte ipotecarie e di bollo.
2. Aspetti rilevanti
Ai fini della delimitazione dell’ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs 546/1992, norma espressamente diretta a definire l’oggetto della giurisdizione tributaria.
In sostanza, quella tributaria è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall’amministrazione finanziaria.
3. Riflessioni conclusive
Si segnalano sul punto due pronunce della Cassazione a Sezioni Unite (la n. 20323 del 2012 e la n. 21929 del 2018).
Rilevante la precisazione secondo cui l’iscrizione di ipoteca, ai sensi dell’art. 77 del d.p.r. 602/1973, sugli immobili del debitore e del coobbligato al pagamento dell’imposta, non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire.