Civile Ord. Sez. U Num. 15570 Anno 2021
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: DI MARZIO MAURO
Data pubblicazione: 04/06/2021
ORDINANZA
sul ricorso 30857-2019 proposto da:
CONSORZIO CRESCENDO IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori pro tempore, SOCIETA’ REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’UMBRIA – SVILUPPUMBRIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, rappresentati e difesi dagli avvocati RODOLFO VALDINA e PIER FRANCESCO VALDINA;
– ricorrenti –
contro
LANDI EMILIO, CHIERUZZI MARCO, MERLINI ORIETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE LA SPINA e SESTO SANTUCCI;
SCORSOLINI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che lo rappresenta e difende;
DELL’OVA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO MATTIELLO, che lo rappresenta e difende;
GALANELLO FAUSTO, SPALLACCINI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato EMILIO FESTA;
MAZZI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato SABRINA MAGRINI – STUDIO LEGALIASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO SANTARELLI;
DELL’OVA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO MATTIELLO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonchè contro
SETTIMI ALESSANDRO, ZAGANELLA DANIELE, ANTONIELLA GIAMPAOLO, TOMASSINI MARCO, DI GIOVENALE ADRIANO, TIRACORRENDO MASSIMO, RUINA ANTONIO, GALANELLO RAFFAELE, ASSICURATORI DEI LLOYD’S, ALLIANZ S.P.A., SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 335572017 del TRIBUNALE di TERNI.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, il quale conclude per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
RILEVATO CHE
1. — Il Consorzio Crescendo in liquidazione e la Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – SviluppoUmbria S.p.A. ricorrono per regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti di Galanello Fausto, Spallaccini Marco, Settimi Alessandro, Zaganella Daniele, Antoniella Giampaolo, Tomassini Marco, Di Giovenale Adriano, Tiracorrendo Massimo, Ruina Antonio, Galanello Raffaele, Scorsolini Luca, Mazzi Massimo, Dell’Ova Alessandro, Merlini Orietta, Landi Emilio, Chieruzzi Marco, Assicuratori dei Lloyd’s, Allianz S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Italiana Assicurazioni S.p.A. e Unipolsai Assicurazioni S.p.A.
2. — Il Consorzio Crescendo in liquidazione e SviluppoUmbria S.p.A. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni le persone fisiche sopraindicate, già amministratori e revisori del Consorzio nell’arco temporale, antecedente alla sua collocazione in liquidazione, ricompreso tra il 2006 e il 2016, chiedendone condanna, per responsabilità connesse allo svolgimento dell’incarico, al risarcimento del danno complessivamente quantificato in C 2.233.616,00.
3. — Istituito il contraddittorio, chiamati in manleva dai convenuti gli assicuratori elencati, a fronte dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti, in favore della Corte dei conti, il giudice adito ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni al 19 ottobre 2019.
È seguita la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione.
CONSIDERATO CHE
4. — A fondamento del proposto regolamento le ricorrenti, in breve, invocano l’autorità di Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22406, che, anche per le società in house, sancisce il criterio del concorso della giurisdizione ordinaria e quella contabile: sostengono le ricorrenti che, quantunque il Consorzio non sia assimilabile ad una società in house, giacché dotata di un alto grado di autonomia rispetto agli enti pubblici soci, l’affermazione del principio della giurisprudenza concorrente debba a maggior ragione trovare applicazione nei confronti di esso, con riguardo alle azioni dirette a far riconoscere la responsabilità degli amministratori e, soprattutto, a ricomporre il patrimonio consortile depauperato.
5. — Dell’Ova Alessandro, Mazzi Massimo, Merlini Orietta, Landi Emilio, Chieruzzi Marco, Scorsolini Luca, Galanello Fausto resistono con controricorsi in cui sono svolti argomenti ampiamente sovrapponibili. Dell’Ova Alessandro ha depositato anche un successivo scritto difensivo. In breve si osserva che:
– ) il ricorso è inammissibile sia per l’esistenza di precedenti contrari, sia per il difetto di autosufficienza;
– ) erroneamente si invoca la giurisprudenza in tema di società in house poiché il Consorzio ha natura pubblica, ed il concorso tra giurisdizioni non vale per il Consorzio, che è ente pubblico economico, privo di autonomia rispetto agli enti locali e agli altri enti consorziati, avente capitale consortile interamente costituito da fondi pubblici e vincolato al fine pubblico.
6. — Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria con cui ha chiesto dichiararsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
7. — Hanno depositato memoria i ricorrenti, Merlini, Chieruzzi, Dell’Ova, Scorsolini.
RITENUTO CHE
8. — In punto di ammissibilità occorre premettere che, «una volta che la difesa di alcuni dei convenuti in giudizio dinanzi al Tribunale abbia eccepito il difetto di giurisdizione di quel giudice, assumendo di essere in presenza di una situazione che comporterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice contabile, fondato o meno che sia tale assunto, una questione di giurisdizione risulta per ciò stesso posta, sicché non può negarsi alla parte interessata il diritto di ottenere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione la dirimano preventivamente, così da evitare il protrarsi di qualsiasi possibile incertezza al riguardo nel corso successivo del giudizio» (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2015, n. 5848).
Sicché le Sezioni Unite «non possono esimersi dall’accertare se nel caso in esame il giudice adito sia o meno munito di giurisdizione, dal momento che ciò è contestato», dovendosi aggiungere — secondo una prospettiva di cui subito si darà conto — che «qualora tale accertamento si concludesse in senso positivo ogni eventuale questione d’interferenza con la giurisdizione concorrente di altro giudice investirebbe — allora sì — unicamente il tema della proponibilità della domanda, che ovviamente resta estraneo al regolamento di giurisdizione» (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2015, n. 5848).
9. — Ancora in punto di ammissibilità, il ricorso, sotto il profilo dell’autosufficienza, è ammissibile, essendo i fatti di causa sufficientemente comprensibili alla lettura dell’atto.
10. — Va però detto che il ricorso chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, ma fa anche «salva la corretta individuazione del Foro competente per materia in relazione alle eccezioni svolte da alcuni convenuti i quali hanno chiesto la remissione della controversia al Tribunale delle Imprese».
Ora, non sembra che le ricorrenti abbiano in tal modo sollecitato una pronuncia anche sulla competenza, ma, se così fosse, essa sarebbe inammissibile perché eccedente rispetto al mezzo proposto.
11. — Non è qui in discussione la sussistenza della giurisdizione della Corte di conti in ordine all’ipotetica responsabilità amministrativa per danno all’erario degli originari convenuti, quanto la sussistenza di una giurisdizione concorrente del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria introdotta in sede civile.
12. — Vale allora anzitutto osservare che il Consorzio Crescendo in liquidazione è costituito tra alcuni Comuni umbri, la Provincia di Terni, la Comunità montana Monte Peglia e Selva di Meana e SviluppoUmbria s.p.a. a norma dell’art. 36 della legge n. 317 del 1991 e della convenzione di cui all’art. 25 della legge n. 142 del 1990, «per la promozione, nell’ambito del comprensorio degli Enti territoriali partecipanti, delle condizioni necessarie alla creazione e allo sviluppo di attività produttive in conformità agli indirizzi stabiliti dagli Enti pubblici partecipanti e dalla Regione» (art. 1 dell’atto costitutivo).
Si tratta di un ente pubblico economico, che svolge funzioni di natura pubblica e utilizza risorse pubbliche (Cass., Sez. Un., 6 marzo 2018, n. 5304), «non persegue, per se stesso, scopi di lucro» (art. 4 dello statuto), non può distribuire utili (art. 6 dello statuto), è sottoposto alla vigilanza della Regione che può scioglierne l’amministrazione e commissariarlo in caso di «gravi irregolarità nella gestione o nel perseguimento delle finalità istituzionali o impossibilità di funzionamento» (art. 23 dello statuto) e «informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti» (art. 24 dello statuto).
13. — Ciò detto, è agevole rammentare, sul tema, che queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che, «in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione» (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2019, n. 33092).
Non vi è cioè ostacolo al concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, giacché, laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una eventuale interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (di recente in motivazione Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4883; Cass., Sez. Un., 10 settembre 2019, n. 10019, con la giurisprudenza ivi richiamata).
In tale prospettiva, ad esempio, l’esperibilità dell’azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore della Corte dei conti, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico, non esclude la possibilità del datore di lavoro di promuovere l’ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda (Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 63).
Parimenti, l’azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, I.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. in house nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, salva la giurisdizione contabile sulle controversie in materia di danno erariale eventualmente ascrivibile alla condotta degli anzidetti soggetti, sicché, ove sia prospettato anche un danno erariale, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (Cass., Sez. Un., 10 aprile 2019, n. 10019).
Ed ancora, sempre nella stessa linea, l’azione promossa dal Consorzio sviluppo aree e iniziative industriali, volta ad ottenere l’accertamento della responsabilità degli organi di amministrazione e controllo per il dissesto economico dell’ente e il risarcimento del conseguente danno patrimoniale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo finalizzata alla tutela del capitale sociale e del patrimonio consortile (inteso quale entità autonoma e separata dalle singole quote conferite dalle amministrazioni consorziate), a fronte della violazione di obblighi di natura contrattuale, gravanti sui soggetti sopra indicati in vista di una corretta gestione delle risorse e della realizzazione dello scopo sociale dell’ente (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2021, n. 781).
Occorre allora distinguere l’azione promossa dal P.M. contabile nei confronti di determinati soggetti per responsabilità amministrativa da danno erariale da quella fondata sulla responsabilità in ambito civilistico dei medesimi soggetti, non potendo la giurisdizione della Corte dei conti ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l’amministrazione e i soggetti danneggianti (Cass., Sez. Un., 19 maggio 2016, n. 10323, in motivazione).
Né rileva che (come nel caso in esame, almeno per quanto consta) l’azione erariale non sia stata o non sia stata ancora esercitata, essendo il P.M. contabile l’unico soggetto legittimato ad esercitarla «sulla base di specifica e concreta notizia di danno», essendo «riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario la puntuale definizione de/limite funzionale delle attribuzioni della Corte dei conti e della sua giurisdizione, la quale non opera automaticamente in base al disposto costituzionale, anche in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa, non essendo la Corte dei conti “il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici” (Corte cost., sentenze n. 355 del 2010, n. 46 del 2008, n. 641 del 1987)» (così Cass., Sez. Un., n. 10019/2019 cit., in dichiarata continuità con il precedente di Cass., Sez. Un., n. 22406/2018 cit., e ancora Cass., Sez. Un., n. 4883/2019 cit.).
14. — Tali essendo le regole di diritto da applicare, occorre osservare, nel caso in esame, che le originarie attrici, come emerge dall’atto di citazione, hanno fatto valere la responsabilità solidale ex artt. 2608, 1710 e 1176 c.c. degli amministratori, dei revisori e del direttore generale per inadempimenti di natura contabile e gestionale, sicché la controversia è senz’altro devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto della natura civilistica di essa.
15. — In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Poiché il giudizio pende già innanzi al Tribunale di Terni, non occorre disporre translatio iudicii.
16. — Spese al definitivo. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Terni anche per le spese di questo giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.
Allegati:
SS.UU, 04 giugno 2021, n. 15570, in tema di responsabilità degli organi societari
Nota dell'Avv. Maurizio Fusco
É competente il giudice ordinario in relazione alla domanda diretta a far valere la responsabilità degli organi di amministrazione e controllo di un consorzio costituito tra Comuni, per inadempimenti di natura contabile e gestionale
1. Il principio di diritto
Occorre distinguere l’azione promossa dal P.M. contabile nei confronti di determinati soggetti per responsabilità amministrativa da danno erariale da quella (di natura senz’altro civilistica) fondata sulla responsabilità in ambito civilistico dei medesimi soggetti, non potendo la giurisdizione della Corte dei Conti ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l’amministrazione e i soggetti danneggianti (cfr., SS.UU, 19 maggio 2016, n. 10323).
2. I precedenti conformi
In tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti anche quando investono uno stesso fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi fra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei Conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (cfr., SS.UU, 28 novembre 2013, n. 26852).
Non vi è cioè ostacolo al concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, giacché, laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una eventuale interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (cfr., SS.UU, 19 febbraio 2019, n. 4883).
3. Riflessioni conclusive
L’esperibilità dell’azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore della Corte dei Conti nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico, non esclude la possibilità del datore di lavoro di promuovere l’ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono uno stesso fatto materiale; il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività, anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda.