REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Oggetto
Giurisdizione
e società
R . G . N . 1644/2011
Cron. 20340
Rep. 8564
Ud. 27/09/2011
PU
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA – Primo Pres.te f. f. –
Dott. FERNANDO LUPI – Presidente di Sezione –
Dott. MAURIZIO MASSERA – Consigliere –
Dott. RENATO RORDORF – Rel. Consigliere –
Dott. ALDO CECCHERINI – Consigliere –
Dott. ALFONSO AMATUCCI – Consigliere –
Dott. SALVATORE DI PALMA – Consigliere –
Dott. GIOVANNI AMOROSO – Consigliere –
Dott. STEFANO PETITTI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 1644-2011 proposto da:
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VTA BAIAMONTI 25;
– ricorrente –
contro
PULEO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONEA,32, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STAGNO D’ALCONTRES ALBERTO, per delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 201/2010 della CORTE CONTI – Sezione Giurisdizionale d’Appello per la regione SICILIA – PALERMO, depositata il 30/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
udito l’Avvocato Domenico BONACCORSI DI PATTI;
udito iI P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei conti.
Svolgimento del processo
Con atto depositato il 19 gennaio 2009 il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana citò in giudizio dinanzi a detta sezione il sig. Giovanni Puleo riferendo che, a seguito di una convenzione stipulata dal competente assessorato regionale con il locale comitato della Croce Rossa italiana (in prosieguo indicata come CRI), quest’ultima aveva affidato il servizio di trasporto sanitario d‘urgenza ad una società interamente partecipata dalla stessa CRI, denominata Siciliana Servizi Emergenza s.p.a. (in prosieguo SISE). Il sig. Puleo, col voto espresso nell‘assemblea della SISE in veste di rappresentante della socia unica CRI, aveva determinato l’attribuzione dell‘incarico di revisore contabile di detta società ad un soggetto privo dei requisiti di eleggibilità prescritti dagli artt. 2399 e 2409-quinquies c.c. Pertanto, il Procuratore regionale chiese che il medesimo sig. Puleo fosse condannato, in faVore della Regione Sicilia o, in subordine, della SISE, al risarcimento del danno, commisurato agli emolumenti indebitamente corrisposti al revisore ineleggibile.
L’adita sezione regionale accolse la domanda proposta in Via subordinata e condannò il convenuto a risarcire il danno subito dalla SISE, liquidato in euro 22.009,43.
Chiamata a pronunciarsi sulI’impugnazione principale, proposta dal sig. Puleo, e su quella incidentale, proposta dal procuratore generale, la Sezione g iurisdizionale d’appello della Corte dei conti presso la Regione Siciliana dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, osservando che non risultava alcun rapporto di servizio direttamente intercorso tra la Regione e la SISE, società di diritto privato danneggiata daII’operato del sig. Puleo, onde l’azione risarcitoria avrebbe dovuto essere promossa dinanzi al giudice ordinario.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti, chiedendo che sia affermata la competenza giurisdizionale del giudice contabile.
Il sig. Puleo ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Il Procuratore geneFale presso la Corte dei conti censura l’impugnata sentenza per violazione dell‘art. 1 della legge n. 20 del 1994, in relazione all‘art. 103, secondo comma, cost.
Egli muove dal presupposto che risulti irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, discutere se il soggetto danneggiato dalI’iIIegittimo comportamento del sig. Puleo sia la Regione, da cui provengono i fondi pubblici occorrenti per la copertura finanziaria del servizio di trasporto sanitario d’urgenza gestito dalla CRI attraverso la partecipata SISE, oppure se sia stata quest’ultima ad essere danneggiata dalla nomina di un revisore ineleggibile. Essendo il capitale di detta società interamente in mano al socio pubblico CRI, è infatti pur sempre denaro pubblico quello che è stato mal speso per remunerare il summenzionato revisore. Insiste poi il ricorrente nel sostenere che tra l’ente regionale e la SISE, per il tramite della CRI, intercorse un rapporto di servizio, ravvisabile in ogni ipotesi di relazione funzionale tra la pubblica amministrazione ed il soggetto privato al quale siano stati affidati compiti istituzionali facenti capo all‘amministrazione medesima, della quale la SISE costituirebbe un ente strumentale, o organo indiretto, essendo sovvenzionata e controllata dalla Regione Siciliana. Né potrebbe sostenersi che il rapporto di servizio fa capo alla società, ma non al sig. Puleo, dovendosi in contrario ritenere che I‘instaurazione di un tale rapporto si verifichi con chiunque, in seno alla società, ponga in essere i presupposti per la distrazione del denaro pubblico dal fine per cui è stato erogato. Del resto, il sig. Puleo — osserva ancora il ricorrente – era un dipendente dell’ente pubblico CRI ed in tale veste ha partecipato all‘assemblea della società partecipata, determinandone col proprio voto l’esito illegittimo, sicché la giurisdizione della Corte dei conti troverebbe qui fondamento pure nella previsione del quarto comma del citato art. 1 della Iegge n. 20/94, che tale giurisdizione estende alla responsabilità per i danni cagionati dal dipendente anche ad amministrazioni o ad enti diversi da quelli di appartenenza.
2. Le sezioni unite sono intervenute ripetutamente, negli ultimi anni, sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità di organi o dipendenti di società a partecipazione pubblica.
Il tema è stato particolarmente approfondito nella sentenza del 19 dicembre 2009, n. 26806, la quale ha affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull‘azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amminìstratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo aIl‘autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. La giurisdizione di quest‘ultima sussiste, invece, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti di dette società i cui comportamenti abbiano compromesso la ragione stessa della partecipazione sociale dell‘ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, così da arrecare pregiudizio al patrimonio del socio pubblico direttamente e non come mero riflesso del danno al patrimonio sociale; e sussiste altresì, nei confronti del Fappresentante dell‘ente partecipante (o comunque del titolare del potere dì decidere per esso) che abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione.
Tale orientamento è stato poi seguito dalla prevalente giurisprudenza (si vedano, tra le altre, le pronunce delle sezioni unite n. 14957/11, n. 14655/1 1, n. 16286/10, n. 8429/10, e n. 519/ 10), pur essendosi registrate anche alcune decisioni di segno parzialmente diverso (ad esempio, le pronunce n. 10062/11 e n. 10063/1 1), che appaiono però giustificate dalla specificità delle singole fattispecie e che, comunque, non sembrano fondate su un compiuto riesame critico delle argomentazioni poste a base dell’orientamento sopra richiamato.
A siffatto orientamento giova fare riferimento anche nel caso in esame, poiché neppure i rilievi contenuti nel ricorso valgono a porne in discussione i presupposti logici e giuridici, essenzialmente fondati sulla non superabile dìstinzione della personalità giuridica della società partecipata tanto da quella del socio partecipante, che dunque non è il diretto titolare del patrimonio sociale e non è perciò direttamente danneggiato dal pregiudizio eventualmente arrecato a detto patrimonio, quanto da quella degli organi e dei dipendenti della società medesima, ai quali quindi non si estende automaticamente il rapporto di servizio che sotto il profilo funzionale lega la società alla pubblica amministrazione.
2.1. Ciò posto, e venendo alla vicenda in esame, giova sottolineare che qui l’azione di responsabilità è stata esercitata dalla procura contabile non già nei confronti di un organo o di un dipendente della società per azioni partecipata dalla CRI, bensì nei confronti di colui il quale aveva rappresentato la medesima CRI nell‘assemblea di detta società, determinando col proprio voto la nomina illegittima di un revisore contabile, con un conseguente ingiustificato pregiudizio per il patrimonio sociale.
L’individuazione del rapporto di servizio, quale presupposto della giurisdizione del giudice contabile, si pone quindi in termini diversi da quelli che ricorrono in caso di azione esercitata nei confronti di organi sociali accusati di mala gestio. Il soggetto passivo dell’azione in esame è, infatti, pacificamente un dipendente della CRI, o comunque un incaricato da essa di svolgere una funzione inerente ai suoi compiti istituzionali. Non occorre perciò ipotizzare che il rapporto di servizio facente capo al sig. Puleo sia mediato da quello che funzionalmente lega alla pubblica amministrazione o ad altro ente pubblico la società cui è stata demandata la gestione del serViziO di trasporto sanitario d’emergenza, esponendosi così però alI‘obiezione che un siffatto rapporto, per le ragioni già sopra dette, non potrebbe trasferirsi in capo agli amministratori della società e, tanto meno, ai soci o a chi li rappresenta in assemblea. Il rapporto di servizio discende qui invece, in modo immediato e diretto, dalla circostanza che il medesimo sig. Puleo era inquadrato nel personale della CRI e che questa ha statuto di ente pubblico (non economico).
Appare perciò indiscutibile che il dipendente ben possa esser c:hiamato a rispondere dinanzi al giudice contabile del danno eventualmente cagionato nell‘esercizio delle proprie mansioni.
2.2. L‘attenzione va spostata, allora, proprio sull‘elemento del danno, per esaminare il quale si rende però necessaria una premessa.
Nell‘esercitare l’azione di responsabilità di cui si discute, il procuratore contabile ha formulato due domande: la prima, proposta in via principale, mirava al risarcimento del danno subito dalla Regione Siciliana; la seconda, subordinata, aveva invece riguardo al danno patito dalla società SISE. Essendosi concluso il giudizio di primo grado con l’accoglimento della domanda subordinata ed avendo il sig. Puleo proposto appello, il medesimo procuratore ha formulato a propria volta un gravame incidentale insistendo perché la condanna al risarcimento deì danni fosse pronunciata in favore dell’amministrazione regionale. La Sezione giurisdizionale d’appello, nella motivazione della sentenza in questa sede impugnata, ha prima ipotizzato l’inammissibilità di tale gravame incidentale, per difetto del requisito della soccombenza (sentenza cit., pag. 9), ma ha poi proceduto ugualmente ad esaminare la domanda di risarcimento per il danno subito dalla Fegione, distintamente dalla domanda di risarcimento del danno in favore della SISE, concludendo per il proprio difetto di giurisdizione al riguardo (sentenza cit., pag. 12), ed il dispositivo registra unicamente quest‘ultima statuizione. Sembra potersene desumere che l’ipotizzata inammissibilità del gravame incidentale per difetto di soccombenza abbia avuto, nell’econc›mia della decisione d’appello, il valore di un mero obiter dictum, poiché non si comprenderebbe altrimenti la ragione dell‘esame della questione di giurisdizione negli ampi termini sopra riferiti, né il fatto che solo la declinatoria della giurisdizione abbia poi trovato spazio nel dispositivo.
Il tema della giurisdizione va quindi esaminato avendo riguardo all’intera estensione delle domande originariamente proposte.
2.21. S’è detto sopra che non compete al giudice contabile di pronunciarsi su un danno inferto al patrimonio di una società per azioni, che resta un soggetto di diritto privato pur quando sia partecif›ata da un ente pubblico. Fa eccezione l’ipotesi in cui si tratti di una società di diritto speciale, soggetta ad un regime normativo che, al di là della veste esteriore di società azionaria, valga ad assimilarla ad un vero e proprio ente pubblico (come nel caso della RAI: cfr. Sez. un. n. 27092 del 2009). Ma un tale regime speciale non si ravvisa, quanto alla SISE, che è interamente regolata dalla Iegge comune; né giova richiamarsi in proposito ai finanziamenti erogati in favore di detta società dalla Regione Siciliana ed ai controlli da quest’ultima esercitati: poiché ciò si colloca su un piano meramente convenzionale, che non è idoneo ad incidere sulla natura giuridica privata dell‘ente, così come non vi incide la circostanza che il suo azionariato sia costituito da un unico socio pubblico, nulla ovviamente escludendo che possa formarsi in avvenire una compagine sociale più ampia e diversamente composta, senza che ne risultino modificate la struttura e la natura giuridica della società.
La conseguenza è che, in base ai principi già dianzi richiamati, deve essere certamente esclusa la giurisdizione contabile in ordine all’azione proposta per il ristoro del danno subito dal patrimonio della SISE, società per azioni di diritto privato, in conseguenza del voto espresso in assemblea dal rappresentante del socio pubblico CRI.
2.2.2. L‘azione, come s’è detto, è stata però proposta anche facendo riferimento al danno subito dal medesimo socio pubblico, la CRI, e da questo traslato a carico dell’amministrazione regionale. Ovviamente, lo stabilire se siffatta prospettazione sia o meno fondata attiene al merito, ed esula perciò dal presente giudizio di legittimità, circoscritto al tema della Proprio in punto di giurisdizione va allora richiamata una considerazione già espressa dalle sezioni unite nella citata sentenza n. 26806 del 2009, ove è stato posto bene in luce come sia certamente prospettabile l‘esercizio dell‘azione risarcitoria dinanzi al giudice contabile nei confronti del rappresentante dell‘ente, titolare di una partecipazione in una società di capita li, il quale abbia colpevolmente trdscurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione. In quella sentenza quest‘argomentazione – specificamente riferita all’ipotesi del mancato esercizio dei poteri del socio nel proporre egli stesso l’azione sociale di responsabilità contro gli organi sociali — aveVa essenzialmente lo scopo di rafforzare la conclusione negativa in ordine alla giurisdizione contabile riferita al ristoro del danno subito dalla società, servendo a dimostrare che detta conclusione non provoca un‘illogica lacuna nella tutela dell’interesse pubblico. Qui, invece, la medesima argomentazione assume una valenza decisiva, perché proprio di questo si tratta: del rappresentante del socio pubblico accusato di aver esercitato i diritti e le facoltà inerenti alla partecipazione sociale in modo non conforme al dovere di diligente cura del valore di tale partecipazione, che si sostiene esserne stata perciò pregiudicata. Entro questi limìti, sussiste quindi la giurisdizione contabile e l’impugnata sentenza deve essere perciò cassata, con rinvio alla Sezione giurisdizionale d’appello della Regione siciliana (in diversa composizione), che procederà ad esaminare nel merito la sola domanda di risarcimento dei danni asseritamente provocati dal sig. Puleo alla Regione Sicilia col comportamento da lui tenuto, quale rappresentante della Croce Rossa Italiana, nell’assemblea della società da quest‘ultima partecipata.
P.Q.M.
La corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente provocati dal sig. Puleo alla Regione Sicilia col comportamento da lui tenuto, quale rappresentante della Croce Rossa Italiana, nell’assemblea della società Siciliana Servizi Emergenza s.p.a., cassa l’impugnata sentenza in relazione al profilo di censura accolto e rinvia la causa alla Sezione giurisdizionale d’appello della Regione siciliana
Così deciso, in Roma, il 27 settembre 2011.
L’estensore
(Renato Rordorf)
Il presidente
(Paolo Vittoria)
Allegati:
SS.UU, 12 ottobre 2011, n. 20940, in tema di responsabilità dell’amministratore
Nota dell'Avv.ta Beatrice Amodeo
Riparto di giurisdizione e azione di risarcimento del danno cagionato da amministratori e dipendenti di società pubbliche
1. Il principio di diritto
Spetta al giudice contabile la giurisdizione sull’azione di risarcimento dei danni cagionati dal rappresentante del socio pubblico accusato di aver esercitato i diritti e le facoltà inerenti alla partecipazione sociale in modo non conforme al dovere di diligente cura del valore di tale partecipazione, che si sostiene esserne stata perciò pregiudicata.
2. La questione di massima di particolare importanza
Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi in merito al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile in tema di azione di risarcimento dei danni subiti da una società ad esclusiva partecipazione pubblica per effetto della condotta del rappresentante dell’ente pubblico, che, con il voto espresso in assemblea, ha attribuito l’incarico di revisore contabile ad un soggetto privo dei requisiti richiesti ex lege.
La Cassazione dapprima analizza l’elemento del rapporto di servizio, intercorrente tra l’ente e la persona fisica che ha cagionato il danno, ed afferma che, laddove la relazione discenda in via immediata e diretta dall’inquadramento del dipendente nel personale dell’ente pubblico, quest’ultimo ben può essere chiamato a rispondere dinanzi al giudice contabile del danno eventualmente cagionato nell’esercizio delle mansioni.
Le Sezioni Unite poi affermano che non compete al giudice contabile pronunciarsi sul danno inferto al patrimonio della società, pur partecipata da un ente pubblico, trattandosi di un soggetto di diritto privato, mentre rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti il danno cagionato alla partecipazione del socio pubblico, laddove il nocumento derivi dall’esercizio di diritti e facoltà (ad es., di voto) non conforme al dovere di diligente cura del valore della partecipazione.
3. Riflessioni conclusive
La Cassazione chiarisce in maniera puntuale le condizioni per estendere il regime della responsabilità erariale agli amministratori e ai dipendenti delle società partecipate.
La prassi amministrativa ha visto la creazione di numerose società pubbliche istituite per finalità e scopi diversi, che ha portato in alcuni casi ad abusi del modello societario, anche alla luce delle intrinseche peculiarità degli enti pubblici.
La previsione di limiti, formali e sostanziali, entro i quali estendere l’applicabilità dell’istituto della responsabilità erariale, precisa la Cassazione, risulta essere in linea con l’esigenza di arginare le prassi scorrette e con la necessità di ancorare l’istituto alle inderogabili norme di legge.