REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Oggetto
Giurisdizione
e società
R . G . N . 21337/2010
Cron. 20941
Rep. CI
Ud. 27/09/2011
CC
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA – Primo Pres.te f. f. –
Dott. FERNANDO LUPI – Presidente di Sezione –
Dott. MAURIZIO MASSERA – Consigliere –
Dott. RENATO RORDORF – Rel. Consigliere –
Dott. ALDO CECCHERINI – Consigliere –
Dott. ALFONSO AMATUCCI – Consigliere –
Dott. SALVATORE DI PALMA – Consigliere –
Dott. GIOVANNI AMOROSO – Consigliere –
Dott. STEFANO PETITTI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 21337-2010 proposto da:
DE CAPITANI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, V1A PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FUSCO RENATO, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 12855/2010 della CORTE dei CONTI per il FRIULI VENEZIA GIULIA;
udito l’avvocato Renato FUSCO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, il quale chiede che la Corte, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
Premesso in fatto che:
– il Procuratore regionale presso la Sezione della Corte dei conti della Regione Friuli Venezia Giulia ha citato in giudizio dinanzi a detta sezione il sig. Stefano De Capitani, amministratore delegato della INSIEL s.p.a., società partecipata interamente dalla regione, chìedendone la condanna al pagamento di euro 232.000;
– la domanda muove dal presupposto che, senza necessità alcuna e quindi illegittimamente, il sig. De Capitani, nella suindicata veste, ha stipulato con un proprio predecessore un contratto di consulenza per effetto del quale la società partecipata dalla regione ha dovuto erogare un ingiustificato corrispettivo subendo quindi un corrispondente danno;
– il sig. De Capitani ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato poi anche con memoria, sostenendo che la vertenza esula dalla competenza giurisdizionale della Corte dei conti; nel medesimo senso ha concluso anche il Procuratore generale.
Considerato in diritto che:
– si ritiene di dover dare continuità all’orientamento da ultimo manifestato dalle sezioni unite di questa corte nelle pronunce n. 14957/ 1 1, n. 14655/11, n. 16286/10, n. 8429/ 10, n. 519/10 e n. 26806/09, pur essendosi registrate anche alcune decisioni di segno parzialmente diverso (si vedano, ad esempio, le pronunce n. 10062/ 11 e n. 10063/11), che appaiono però giustificate dalla specificità delle singole fattispecie e che, comunque, non sembrano fondate su un compiuto riesame critico delle argomentazioni poste a base dell‘orientamento sopra richiamato;
– in particolare, appare decisivo il rilievo secondo cui, quando l’amministrazione per l’espletamento di propri compiti istituzionali si avvale di società di diritto privato da essa partecipate, l’esistenza di un rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione del giudice contabile può essere configurata in capo alla società, ma non anche personalmente in capo ai soggetti (organi o dipendenti) della stessa, essendo questa dotata di autonoma personalità giuridica;
– del pari non sembra superabile il rilievo secondo cui, sempre per effetto della distinta personalità di cui la società è dotata e della sua conseguente autonomia patrimoniale rispetto ai propri soci (e, quindi, rispetto all’ente pubblico partecipante), i danni eventualmente ad essa cagionati dalla mala gestio degli organi sociali o comunque da atti illeciti imputabili a tali organi o a dipendenti non integrano gli estremi del cosiddetto danno erariale, in quanto si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è un ente soggetto alle regole del diritto privato, e non su quello del socio pubblico;
– la circostanza che l’ente pubblico partecipante possa tuttavia risentire del danno inferto al patrimonio della società partecipata, quando esso sia tale da incidere sul valore o sulla redditività della partecipazione, può eventualmente legittimare un‘azione di responsabilità della procura contabile nei confronti di chi, essendo incaricato di gestire tale partecipazione, non abbia esercitato i poteri ed i diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d’indirizzare correttamente l’azione degli organi sociali o di reagire opportunamente agli illeciti da questi ultimi perpetrati, ma non consente di saltare a pie’ pari la distinzione tra patrimonio della società e patrimonio dell’ente partecipante né, quindi, di investire la Corte dei conti con un‘azione di responsabilità per danno erariale quando il danno dedotto si riferisce al patrimonio sociale e non direttamente a quello del socio pubblico;
– nel caso di specie, pertanto, non appaiono ravvisabili i presupposti per affermare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di una controversia per risarcimento del danno subito da una società per a2ioni, partecipata da un ente pubblico ma operante in regime di diritto privato, in conseguenza di atti di mala gestio imputati al suo amministratore.
P.q.m.
La corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Cosi deciso, in Roma, il 27 settembre 2011
Il Presidente
Allegati:
SS.UU, 12 ottobre 2011, n. 20941, in tema di responsabilità dell’amministratore
Nota dell'Avv.ta Beatrice Amodeo
Riparto di giurisdizione e azione di risarcimento del danno cagionato da società pubbliche
1. Il principio di diritto
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull’azione di risarcimento dei danni cagionati dalla mala gestio degli organi sociali, laddove il pregiudizio subito gravi sul patrimonio della società che, anche se a partecipazione pubblica, rimane un ente soggetto alle regole di diritto privato.
2. Brevi considerazioni
La Suprema Corte stabilisce i confini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e contabile in caso di azione di risarcimento del danno subito da una società per azioni partecipata da un ente pubblico in conseguenza della mala gestio dei suoi organi sociali e, nello specifico, dal suo amministratore delegato.
La pronuncia va letta in combinato disposto con la sentenza gemella n. 20940, in Giurisprudenzasuperiore.it, con nota dell’Avv.ta Beatrice Amodeo.
Le Sezioni Unite statuiscono che i danni cagionati alla società dalla mala gestio degli organi sociali, o comunque da atti illeciti imputabili agli stessi, non integrano gli estremi del c.d. danno erariale e, pertanto, non rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è un ente soggetto alle regole del diritto privato.
La Corte afferma, inoltre, in linea con quanto statuito dalla sentenza sopra richiamata, che l’azione della procura contabile può essere legittimata solo laddove il danno cagionato da un dipendente o da un amministratore sia tale da incidere, invia diretta ed immediata, sul valore o sulla redditività della partecipazione societaria dell’ente pubblico.