Civile Ord. Sez. U Num. 16298 Anno 2021
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 10/06/2021
ORDINANZA
sul ricorso 28464-2020 proposto da:
ROMOLA FRANCESCO, in proprio e quale legale rappresentante della società Nautica 2000 di Romolo Francesco & C. s.a.s., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE ROSACCIO 53, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BATTAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE GULLO;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto pro tempore, AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DI GIOIA TAURO E DELLO STRETTO, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrentí –
avverso la sentenza n. 4979/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/08/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI DI CAUSA
Romolo Francesco, in proprio e quale legale rappresentante della società Nautica 2000 di Romola Francesco & C sas, con sede in Palmi, quest’ultima operante nel settore della cantieristica navale, nautica da diporto e rimessaggio di imbarcazioni, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c. contro il Ministero dell’Interno, l’Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria e l’Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, impugnando la sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 4979, pubblicata il 10 agosto 2020, di cui all’epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto dai predetti avverso la sentenza resa dal TAR Calabria, con la quale erano stati rigettati i ricorsi proposti contro due separati provvedimenti prefettizi di revoca della concessione da parte dell’Autorità portuale, con ordine di sgombero dell’area da impianti ed attrezzature, rispettivamente adottati in data 5 febbraio 2019 e, a seguito di ordinanza interlocutoria dello stesso Tar Calabria, in data 3 luglio 2019.
Le parti intimate si sono costituite con controricorso.
Il Procuratore Generale, depositando conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, c. 8 bis d.l. 137/2020, conv. con modificazione dalla I. n. 176/2020, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 27 aprile 2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione della vicenda occorre riassumere brevemente i fatti che hanno originato il giudizio innanzi al giudice amministrativo, definito con la sentenza del Consiglio di Stato qui oggetto di impugnazione.
2. Il contenzioso ha preso le mosse dal provvedimento prefettizio del 5 febbraio 2019 che, rilevata la sussistenza di presupposti per l’informazione antimafia di tipo interdittivo alla stregua degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, ha disposto la revoca della concessione demaniale rilasciata alla società Nautica 2000 il 21 settembre 2010, avente efficacia fino al 31 dicembre 2020, relativa ad una superficie di mq. 2600 di specchio acqueo, per l’installazione di strutture dedicate alla nautica di diporto presso il porto di Taureana di Palmi.
2.1 Impugnato il provvedimento innanzi al Tar Calabria, quest’ultimo, con ordinanza interlocutoria n. 64 del 5 aprile 2019, dopo avere sospeso l’efficacia degli atti impugnati, sollecitava il riesame dell’informativa in ordine a due aspetti specifici, cui seguiva altra informativa antimafia resa il 3 luglio 2019, unitamente alla conferma del decreto di revoca della concessione demaniale marittima il successivo 4 luglio 2019.
2.2. Anche tali ultimi provvedimenti venivano impugnati dalla società Nautica 2000 e dal Romola Francesco in proprio e il Tar Calabria, riuniti i due procedimenti, coni sentenza n. 748 del 30 dicembre 2019, accoglieva il ricorso avverso il primo provvedimento di informativa antimafia e revoca della concessione demaniale, respingendo la domanda risarcitoria, inoltre rigettando il ricorso proposto contro la seconda informativa antimafia.
3. Il Consiglio di Stato, adito per effetto dell’appello proposto da Romola Francesco e dalla Nautica 2000, ha rigettato l’impugnazione.
3.1. Per quel che ancora qui rileva il giudice di appello ha ritenuto che:
a) il secondo provvedimento interdittivo, emesso in esecuzione dell’ordinanza cautelare e notificato all’avvocato Michele Gullo, che difendeva la società nel primo giudizio, era stato regolarmente portato a conoscenza delle parte, in quanto emesso in esecuzione dell’ordinanza cautelare resa all’interno del procedimento nel quale era parte la società rappresentata dallo stesso difensore, a nulla rilevando che la notifica fosse avvenuta entro il termine fissato nell’ordinanza cautelare, avente natura ordinatoria. La stessa società aveva poi impugnato il secondo provvedimento, dimostrando di essere venuta a conoscenza del provvedimento, dovendosi ritenere la notifica al difensore né inesistente, né invalida, ma corretta ed equipollente a quella effettuata alla società ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011;
b) era destituito di fondamento il motivo di appello teso a sostenere l’estraneità della società a rischio infiltrativo, in quanto dallo stesso decreto n. 2/2013, emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva respinto la richiesta di misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di Romola Francesco, era emersa l’esistenza di un gruppo mafioso gestito e capeggiato dal padre del Romola Francesco e partecipato anche dai suoi figli, con operatività nel campo del traffico internazionale e nazionale di stupefacenti. Elementi che, pur inidonei a giustificare la misura di prevenzione personale, erano stati correttamente valorizzati dalla Prefettura per l’emissione del provvedimento interdittivo, a fronte dell’alto rischio infiltrativo della ‘ndrangheta nella compagine sociale, peraltro dovendosi parimenti considerare gli esiti delle indagini eseguite a carico di Romola Francesco. Dalle stesse, secondo il Consiglio di Stato, emergeva il sospetto che il Romola fosse dedito ad illeciti penali e non di notevole gravità, vieppiù confortato dal matrimonio dallo stesso contratto con Gagliostro Rosina, socio accomandante della società, sorella di Caldelaro Gagliostro e Gagliostro Carmelo, entrambi tratti in arresto in quanto appartenenti alla cosca Gagliostro. Era quindi da escludere la fondatezza della tesi difensiva che avrebbe voluto la società Nautica estranea a logiche di interesse di stampo mafioso, considerando l’appartenenza di due soci, accomandatario e accomandante, fra loro coniugi, a due famiglie della cui mafiosità non era lecito dubitare;
c) parimenti destituita di fondamento doveva ritenersi la censura relativa alla non applicabilità dell’informativa antimafia, trattandosi di concessione di valore inferiore ad euro 150.000, non potendosi escludere la possibilità che la Prefettura attivi l’informazione antimafia anche per concessioni ed appalti sotto soglia, tanto desumendosi dalla ratio legis del quadro normativo di riferimento e dalla precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato;
d) nemmeno poteva dirsi fondata la censura relativa alla mancanza di contraddittorio procedimentale, non trovando anzitutto applicazione i principi tratti dall’art. 6 del TUE, non applicabili in ambito di controversia non regolata dal diritto UE ed in ogni caso risultando garantita una forma di contraddittorio da attivare sulla base di una valutazione discrezionale dell’autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica. Era infatti necessario bilanciare detto principio con il diritto della parte a conoscere gli atti del procedimento, spesso collegati ad indagini di natura penale che non potevano essere rese ostensibili a pena di frustrare la finalità perseguita dalla legislazione antimafia.
4. Ciò posto, i ricorrenti hanno anzitutto dedotto il vizio del difetto assoluto di potere giurisdizionale e di eccesso del giudicato, rilevando che il Consiglio di Stato avrebbe indebitamente ritenuto valida la notificazione del secondo provvedimento interdittivo eseguita presso il difensore delle parti costituite nel primo giudizio. Secondo i ricorrenti il secondo provvedimento interdittivo non era stato emesso in esecuzione dell’ordinanza cautelare, trattandosi di un provvedimento nuovo in quanto emesso sulla base di diversi e nuovi presupposti, sicché lo stesso andava notificato alle parti personalmente. Per tale motivo, i giudici amministrativi avrebbero applicato una norma inesistente per giustificare la validità della notificazione e creata dallo stesso giudice.
5. Il motivo è infondato.
6. La giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite è ferma nel ritenere che il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per travalicamento dei limiti della giurisdizione ricorre solo nelle ipotesi in cui il giudice speciale abbia applicato non Ila norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. L’ipotesi non ricorre, invece, quando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la «voluntas legis» applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela. Tale operazione ermeneutica può, infatti, dare luogo, tutt’al più, ad un «error in iudicando», non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (cfr. Cass., S.U., 11 settembre 2019, n. 22711; Cass., S.U., 12 dicembre 2012, n. 22784; Cass., S.U., 28 dicembre 2020, 29653).
7. Orbene, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto la piena validità della notifica del provvedimento interdittivo adottato dalla prefettura di Reggio Calabria in esito all’ordinanza cautelare di sospensione del primo provvedimento interdittivo impugnato dai ricorrenti – Romola Francesco e Nautica 2000-. In tal modo il giudice amministrativo non si è affatto arrogato prerogative al medesimo non riconosciute dalla legge, ma ha, piuttosto, interpretato il secondo provvedimento interdittivo come seguito dell’ordinanza cautelare. In tal modo il sindacato che i ricorrenti intenderebbero sollecitare a queste Sezioni Unite, ben lungi dal sussumersi nel controllo alle stesse riservato alla stregua dell’art. 117, c. 8 Cost., finirebbe con l’invadere la sfera della giurisdizione amministrativa – e più esattamente il suo limite interno- connessa all’interpretazione dei provvedimenti verso i quali si appunta il ricorso della parte ed all’applicazione che lo stesso giudice ha fatto delle disposizioni normative in concreto applicate. Il che non è certo consentito a queste Sezioni Unite in forza dei principi appena ricordati.
7. Con ulteriore censura i ricorrenti deducono il travalicamento della giurisdizione penale da parte del Consiglio di Stato, disapplicando il giudicato assolutorio, avrebbe affermato la sussistenza di attività illecite del Romola Francesco, invece escluse dal giudice penale competente, ancor prima del giudice della prevenzione, essendo stato il Romola Francesco assolto per le condotte contestate ai suoi familiari oltre 30 anni prima, oltreché sottoposto a misure di prevenzione poi revocate. I giudici amministrativi, inoltre, avrebbero dato luogo all’applicazione di una norma inesistente, facendo rientrare la fattispecie in esame in norme che in realtà non la prevederebbero. Il giudice amministrativo, infatti, non avrebbe considerato l’annullamento del primo provvedimento interdittivo e l’assoluzione dei fratelli Gagliostro dal reato di associazione mafiosa, non valutata dalla sentenza impugnata ancorché documentata in data 23 luglio 2020. Tali circostanze, a dire dei ricorrenti, avrebbero dovuto portare all’annullamento anche del secondo provvedimento interdittivo.
9. La censura è inammissibile.
9.1. Ancora una volta i ricorrenti, ben lungi da dimostrare la ricorrenza di ipotesi di travalicamento della giurisdizione amministrativa, deducono la violazione della giurisdizione penale e la creazione di norme da parte del giudice amministrativo, ma in effetti contestano le valutazioni operate da quel giudice in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento interdittivo antimafia, che il Consiglio di Stato ha desunto non già confutando il contenuto di sentenze penali assolutorie del giudice penale, ma semmai valorizzando elementi desunti dalle indagini della Prefettura e dal decreto delle misure di prevenzione reso dalla Corte di appello di Reggio Calabria; e così ritenendo che gli elementi ivi raccolti, pur non risultando adeguati per giustificare le misure di prevenzione, denotavano l’alto rischio infiltrativo da parte della ‘ndrangheta nella compagine sociale della Nautica 2000.
9.2. In tal modo, peraltro, il Consiglio di Stato ha plausibilmente interpretato il proprio ruolo nell’ambito dei procedimenti volti a verificare la legittimità dei provvedimenti prefettizi in tema di informativa, opportunamente distinguendo i profili che attengono ai procedimenti di prevenzione e penale da quelli ad esso riservati, ponendosi in linea di continuità con la stessa giurisprudenza amministrativa -da ultimo, v. Cons. Stato, 11 gennaio 2021, n. 319, Cons.Stato, n.338/2021, e Cons. Stato, 4 febbraio 2021, n. 1049 e, in precedenza, Cons. Giust. amm. reg. sic., 31 dicembre 2019, n. 1104, ove si riconobbe che la regola causale del “più probabile che non” integra un criterio di giudizio di tipo empirico-induttivo, che ben può essere integrato da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso) e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia da qualsiasi logica penalistica (…); Cons. St., Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483; Id., 28 giugno 2017, n. 3171 ed ancora Cons.Stato n.338/2021, ove si è ritenuto che “… che la valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto ad essa si colloca in un momento successivo”-.
9.3. Ne consegue che le censure dei ricorrenti indebitamente contestano l’operato del giudice amministrativo nella parte in cui, invece, congruamente, questi ha operato la valutazione del provvedimento prefettizio sulla base delle regole del giudizio che ad esso pertengono. Censure che, per altro verso, tendono, in buona sostanza, ad una diversa valutazione delle risultanze esaminate dal giudice amministrativo, ancora una volta muovendo dall’erroneo presupposto che queste Sezioni Unite possano verificare la correttezza argomentativa delle decisioni adottate dal giudice amministrativo, le valutazioni del materiale probatorio dallo stesso operate e, in definitiva, il modo di esercizio della giurisdizione. Il che non è invece consentito quando il sindacato giurisdizionale è, come nel caso previsto dall’art. 118, c. 7 Cost., limitato alla verifica del rispetto del limite esterno della giurisdizione.
10. Con un’ulteriore censura i ricorrenti contestano il difetto di giurisdizione del g.a. con riferimento alla ritenuta applicazione dei presupposti per l’adozione di un provvedimento interdittivo antimafia per i rapporti concessori o negoziali sotto soglia (euro 150.000). Il giudice amministrativo, nel riconoscere la legittimità del provvedimento emesso dalla prefettura, avrebbe creato una nuova disposizione normativa, non prevedendo, al contrario, il quadro normativo attuale la verifica disposta dalla Prefettura.
10.1. Anche tale censura è inammissibile.
10.2. Il Consiglio di Stato, nel ritenere la piena legittimità dell’operato compiuto dalla Prefettura all’atto di disporre l’informativa antimafia e di revocare la concessione di bene demaniale di valore inferiore ad euro 150.000, ben lungi dal travalicare i limiti della giurisdizione amministrativa, ha fatto uso dei suoi poteri interpretativi in ordine al quadro normativo di riferimento, dagli stessi desumendo che detto controllo doveva ritenersi possibile oltre le ipotesi previste espressamente come doverose dagli artt. 83 e ss. d.lgs. n. 159/2011, laddove l’autorità prefettizia avesse svolto i suoi compiti per eleminare qualsiasi zona franca ai fini preventivi antimafia.
10.3. Tale opzione interpretativa, che riposa il suo fondamento nella ratio legis dell’art. 83, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 159/2011, come novellato dall’art. 25, comma 1, lett. b), della I. n. 161 del 2017, trova pieno conforto, anzitutto, nel precedente evocato dalla sentenza qui impugnata -Cons. Stato, 21 luglio 2014, n. 3874-.
10.4 In quest’ultima occasione il giudice amministrativo di ultima istanza ebbe a sottolineare che la circostanza che la normativa de qua sancisca l’obbligo di acquisire l’informazione esclusivamente nel caso di appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria “non vale a fondare la tesi contraria relativamente agli appalti sotto soglia, per i quali, pertanto, l’informazione deve ritenersi valida” (Cons. St., sez. III, 23.4.2014, n. 2040). Si tratta, infatti, di una legittima prerogativa della p.a., sebbene l’obbligo in argomento non sussista normativamente per gli appalti cc.dd. sottosoglia (Cons. Giust. Amm., 17.1.2011, n. 26), sicché legittimamente l’Amministrazione può richiedere anche per essi le opportune informazioni antimafia al Prefetto.
10.5. Detto indirizzo interpretativo, peraltro, deve ritenersi consolidato presso la giurisdizione amministrativa, se solo si consideri che, ancor prima nella giurisprudenza del Consiglio di Stato appena ricordato il medesimo organo giurisdizionale, occupandosi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. 252/1998, alla cui stregua le Pubbliche Amministrazioni «devono acquisire» le informazioni antimafia in relazione a determinate soglie di valore, poi specificando che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e), la documentazione antimafia «non è comunque richiesta» per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire, aveva già avuto modo di affermare “…come la scelta di un’amministrazione pubblica di avvalersi della possibilità di richiedere l’informativa non è preclusa dall’art. 10, comma 1, del d.P.R. 252/1998 (che impone l’obbligo di acquisire le informazioni, qualora l’importo della gara o della concessione superi la soglia normativamente posta), non essendovi un divieto di richiedere informazioni al di sotto della soglia indicata (in tal senso, cfr. Cons. Stato, V, n. 4533/2008; VI, n. 240/2008; III, n. 2798/2013 …)”-cfr. Cons. Stato. n. 3300/2016-.
10.6. Anche rispetto a tale censura prospettata dai ricorrenti non può, dunque, che escludersi un travalicamento da parte del giudice amministrativo del limite esterno della sua giurisdizione.
11. Va ora esaminata la censura che, sulla base dell’art. 6, par. 3 del TUE prospetta un travalicamento della giurisdizione amministrativa, laddove avrebbe essa escluso che la norma interna – 83, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 159/2011 – era contraria ad un principio contenuto nel Trattato dell’Unione europea. Il Consiglio di Stato, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto operare una lettura complessiva del ricorso e rilevare d’ufficio il contrasto tra la norma interna che non prevede il contraddittorio procedimentale ed il principio del contraddittorio previsto a livello europeo. In questa direzione, del resto, secondo i ricorrenti, deporrebbe la progressiva assimilazione, pur con i distinguo espressi dalla Corte costituzionale, fra disposizioni convenzionali e principi costituzionali.
12. La censura è inammissibile.
12.1. Il Consiglio di Stato, chiamato a verificare se fosse fondata la censura basata sulla violazione del principio del contraddittorio riconosciuto a livello del diritto dell’Unione europea, ha escluso che ricorresse tale vizio, rilevando l’assenza di connotati transfrontalieri nella controversia, specificamente ricordando Corte giust., 26 maggio 2020, C-17/20 che, chiamata dal giudice nazionale italiano a verificare la compatibilità del quadro normativo interno con il principio tutelato dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ebbe a dichiarare irricevibile la questione, non avendo il giudice a quo verificato la rilevanza della normativa UE rispetto al contenzioso dallo stesso esaminato.
12.2. Ora, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha escluso espressamente il carattere transfrontaliero della controversia, in tal modo elidendo ogni collegamento della stessa con il diritto UE e, conseguentemente eliminano la possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE.
12.3. Così operando, il giudice amministrativo non ha in alcun modo travalicato i limiti della sua giurisdizione, ma ha escluso che la controversia fosse regolata dal diritto dell’Unione europea, in tal modo incuneandosi perfettamente nel diritto giurisprudenziale che sia la Corte di giustizia – Corte giust. 6 marzo 2014, causa C-206/13, Cruciano Siragusa, Corte giust. 26 febbraio 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, punto 19 V., ancora più di recente, Corte di Giustizia, Sez. VII, 4 giugno 2020, n. C-32/20 e Corte giust., 10 dicembre 2020, C- 220/20, XX- sia la Corte costituzionale -da ultimo, Corte cost. n. 33/2021, che ha dichiarato, d’ufficio, l’inammissibilità della questione formulata dal giudice a quo in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 24 CDFUE, non avendo la Sezione rimettente motivato sulla sua rìconducibilità all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea ai sensi dell’art. 51 CDFUE, ciò che condiziona la stessa applicabilità delle norme della Carta, richiamando Corte cost. n. 190 del 2020, n. 279 del 2019, n. 37 del 2019- che questa stessa Corte a Sezioni Unite -V. Cass., S.U., 13 giugno 2012, n.9595; Cass., S.U., 27 ottobre 2014, n.22772; Cass.,, S.U., 7 novembre 2014 n.23867; Cass., S.U., 20 giugno 2012, n. 10130; Cass., 25 luglio 2014, n. 17006; Cass., 11 luglio 2014, n. 15940; Cass. pen., 17 ottobre 2014, n. 43453; Cass., 12 aprile 2013, n.9026; e Cass., 4 febbraio 2020, n. 2467- hanno definito, in modo ormai consolidato, escludendo che il giudice nazionale possa esportare, quale regola di giudizio, il parametro rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nell’ambito di contenziosi che non sono regimentati dal diritto UE.
12.4. Il che, peraltro, come opportunamente chiarito anche di recente da Corte cost. n. 32/2021, “… non esclude, naturalmente, che le norme della Carta possano essere comunque tenute in considerazione come criteri interpretativi degli altri parametri, costituzionali e internazionali, invocati dal giudice rimettente”.
12.5. E, del resto, risulta essere proprio quest’ultima prospettiva ad avere anima to la censura dei ricorrenti qui scrutinata, quando gli stessi intenderebbero sottoporre all’esame di queste Sezioni Unite la congruità della sentenza del Consiglio di Stato, nella parte in cui ha considerato legittimo il contraddittorio eventuale in materia di interdittiva antimafia per come calibrato dalla legislazione in atto in vigore.
12.6. Censura, che, tuttavia, disvela il reale intento dei ricorrenti, per l’appunto volto a contestare il modo -id est, est il merito- con il quale il Consiglio di Stato ha interpretato la disciplina in tema di controllo endo-procedimentale. Censura che non può che collocarsi in un ipotetico vizio di violazione di legge, come già detto,
estraneo al perimetro di intervento riservato a queste Sezioni Unite. Ciò che, dunque, in questa sede le Sezioni Unite non possono rivalutare- cfr. Cass., S.U., n. 27700/2020-.
12.7. Del resto, i ricorrenti non si sono qui doluti in alcun modo della pronunzia sotto il profilo della esclusione del carattere transfrontaliero del contenzioso, essendosi gli stessi concentrati sulla circostanza che, a loro dire, spetterebbe unicamente alla Corte di giustizia di verificare il contrasto fra norma interna e principio contemplato dal Trattato sull’unione europea. Affermazione, quest’ultima, che, al di là della sua conclivisibilità o meno, non può avere alcun rilievo nel presente procedimento, una volta che il giudice amministrativo ha escluso la rilevanza del diritto UE; valutazione, quest’ultima, che ove errata involgerebbe, ancora una volta, un error in iudicando che non può essere esaminato da queste Sezioni Unite.
10. I ricorrenti hanno poi ulteriormente prospettato il rifiuto o diniego di giurisdizione in relazione al mancato esame di elementi a dire degli stessi dirimenti i presupposti dell’informazione antimafia.
11. Tale censura è inammissibile, essa involgendo un vizio di natura processuale che è estraneo al sindacato riservato a queste Sezioni Unite .cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 27770/2020-.
11.1. La stessa censura è parimenti inammissibile laddove tende ad operare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice amministrativo per l’adozione dell’interdittiva antimafia e della revoca della concessione demaniale, che è estraneo al sindacato giurisdizionale sancito dall’art. 118, c. 7 Cost.
12. Analoghe conclusioni vanno espresse con riguardo alla prospettata lesione del principio del giusto processo che con riguardo al principio del contraddittorio
10. Il ricorso è quindi inammissibile.
11. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1„ comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria e dell’Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Allegati:
SS.UU, 10 giugno 2021, n. 16298, in tema di ricorso per cassazione
Nota dell'Avv. Maurizio Fusco
Il giudice amministrativo che si attiene al compito interpretativo che gli è proprio non travalica i limiti della sua giurisdizione
1. Il principio di diritto
Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per travalicamento dei limiti della giurisdizione ricorre solo nelle ipotesi in cui il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete.
L’ipotesi non ricorre, invece, quando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela.
Tale operazione ermeneutica può, infatti, dal luogo, tutt’al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
2. Le argomentazioni
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto la piena validità della notifica del provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura in esito alla ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento stesso impugnato dal ricorrente.
In tal modo il giudice amministrativo, secondo la Cassazione, non si è affatto arrogato prerogative non riconosciutegli dalla legge, ma ha, piuttosto, interpretato il provvedimento interdittivo come seguito dell’ordinanza cautelare.
Ne consegue che il sindacato che il ricorrente intende sollecitare, precisano le Sezioni Unite, ben lungi dal sussumersi nel controllo alle stesse riservato alla stregua dell’art. 111, c. 8, Cost., finirebbe con l’invadere la sfera della giustizia amministrativa - e più esattamente il suo limite interno - connessa all’interpretazione dei provvedimenti verso i quali si appunta il ricorso della parte ed all'applicazione che lo stesso giudice ha fatto delle disposizioni normative in concreto applicate.
3. Riflessioni conclusive
La censura del ricorrente volta a contestare il merito con il quale il Consiglio di Stato ha interpretato una disposizione normativa non può che collocarsi in un ipotetico vizio di violazione di legge, per sua struttura estraneo al perimetro di intervento riservato alle Sezioni Unite, al pari del vizio di natura processuale (quale anch’esso error in iudicando) (cfr., SS.UU, 04 dicembre 2020, n. 27770).