Civile Ord. Sez. U Num. 8508 Anno 2021
Data pubblicazione: 25/03/2021
ORDINANZA
sul ricorso 16226-2020 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE, con sentenza non definitiva n. 409/2020 depositata il 26/06/2020 nella causa tra:
—, —;
– ricorrenti non costituiti in questa fase –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA, FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL’USURA, U.T.G. – PREFETTURA DI ANCONA, COMITATO SOLIDARIETÀ VITTIME RICHIESTE ESTORSIVE
– resistenti non costituiti in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere —;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale —, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
Rilevato che:
—, — e —, a seguito del giudicato di condanna per reato di estorsione commesso ai loro danni, formularono richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, quantificando il danno nella misura di Euro 2.250.000,00.
Il Commissario Antiracket, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione, previa liquidazione del danno nella misura di Euro 420.000,00, provvide con decreto n. 135 del 2014 all’erogazione nella misura di 2/3 pari ad Euro 280.000,00 risultando stralciata la posizione di —.
Proposta impugnativa, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche con sentenza n. 117 del 2016 accolse parzialmente il ricorso «ai soli fini di un riesame da parte dell’Amministrazione, ferme ed impregiudicate le ulteriori determinazioni che la stessa intenderà adottare all’esito della rinnovata istruttoria, nel rispetto del contraddittorio procedimentale con le parti interessate e dell’obbligo di una puntuale motivazione in ordine a tutti gli aspetti esaminati».
Con decreto di data 22 febbraio 2018, il Commissario straordinario liquidò l’ulteriore risarcimento di Euro 160.000,00, elevando quindi il complessivo importo del risarcimento ad Euro 440.000,00.
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Ancona, — e — proposero domanda di integrale ristoro dei danni subiti.
Il Tribunale adito declinò la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, motivando nel senso che si trattava di provvedimento elusivo della sentenza del giudice amministrativo per il quale doveva essere proposto giudizio di ottemperanza.
Osservò in particolare che non poteva farsi riferimento a Cass. Sez. U. n. 18983 del 2017 perché oggetto dell’impugnazione non era la decisione resa a seguito della prima richiesta, ma il provvedimento adottato dall’amministrazione in violazione della decisione del giudice amministrativo.
Riassunto il giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, quest’ultimo con provvedimento del 26 giugno 2020 ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, dichiarando altresì non luogo a procedere nella trattazione del ricorso come giudizio di ottemperanza.
Considerato che:
ha osservato l’autorità remittente che «è pur vero, come ha rilevato il Tribunale civile, che i ricorrenti hanno in parte riproposto le medesime censure già dedotte con il precedente ricorso, ma non al fine di contestare una mancata o inesatta ottemperanza alla sentenza n. 117/2020 (rectius 2016), ma per insistere nuovamente nella propria pretesa all’integrale risarcimento nell’importo originariamente da loro richiesto e poi aggiornato con una nuova stima redatta dal proprio consulente tecnico di parte ( ). I ricorrenti, in questa sede, hanno inoltre rivendicato ulteriori voci di lucro cessante che originariamente non erano state inserite in domanda».
Ha aggiunto che l’istanza, proposta “ove occorra” come ricorso per ottemperanza, deve essere dichiarata inammissibile e che la stessa deve invece essere trattata come ordinario ricorso di natura impugnatoria contro una nuova ed autonoma determinazione riguardante i benefici di cui alla legge n. 44 del 1999 e per il quale difetta la giurisdizione del giudice amministrativo in base a Cass. Sez. U. n. 18983 del 2017.
La sollevata questione di giurisdizione è fondata.
Il giudice amministrativo ha sollevato la questione sul presupposto che non fosse stato proposto un ricorso per ottemperanza.
Non costituisce materia del regolamento di giurisdizione la valutazione della non erogazione della tutela per ottemperanza per la ritenuta carenza in concreto della relativa domanda, che è questione non involgente il tema della spettanza (in astratto) del potere giurisdizionale di ottemperanza, ma quello dell’esistenza delle condizioni in concreto per il giudizio di ottemperanza.
Trattasi di questione che resta interna alla giurisdizione amministrativa, in base al combinato disposto degli artt. 91 e 114, comma 8, cod. proc. amm..
Ai fini dell’enunciazione della regola della giurisdizione deve tuttavia essere valutato il petitum sostanziale.
Se infatti il soggetto censura l’operato dell’Amministrazione in quanto difforme dall’obbligo di attenersi esattamente all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, la questione di giurisdizione, nei limiti posti dall’autorità remittente, non sorge in quanto si resta nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Viceversa, se tale censura non ricorre, perché il soggetto denuncia la violazione del diritto sostanziale, si apre lo spazio della questione di giurisdizione e deve pertanto valutarsi la situazione soggettiva fatta valere, ed in particolare se il soggetto contesti l’esercizio del potere in modo difforme dalla disciplina di carattere sostanziale (e non di carattere giurisdizionale, come sarebbe nel caso del giudizio di ottemperanza) o faccia valere un diritto soggettivo.
Con l’atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Ancona, come si evince soprattutto a partire dalla pag. 16 della citazione, ove si censura l’incongruità dell’importo liquidato, è stata denunciata la difformità della somma riconosciuta con il decreto di data 22 febbraio 2018 non rispetto all’accertamento giurisdizionale, ma rispetto al diritto sostanziale.
Si è quindi fuori dall’ambito del giudizio di ottemperanza e viene in rilievo la sollevata questione di giurisdizione.
Sul punto deve darsi continuità all’indirizzo di queste Sezioni Unite secondo cui le vittime di attività estorsive sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione del contributo previsto dagli artt. 1, 3 e 10 della I. n. 44 del 1999, essendo l’attività della P.A. al riguardo, limitata all’accertamento dei presupposti per la concessione e dell’entità dei danni derivati, priva di ogni discrezionalità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. U. 31 luglio 2017, n. 18983).
Nulla per le spese del procedimento, in mancanza della partecipazione delle parti.
P. Q. M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma il giorno 23 febbraio 2021
Allegati:
SS.UU, 25 marzo 2021, n. 8508, in tema di risarcimento danni da fatto illecito
Nota dell'Avv. Alfonso Ciambrone
Le Sezioni Unite danno continuità all’indirizzo segnato da SS.UU, 31 luglio 2017, n. 18983
1. Il principio di diritto
Le vittime di attività estorsive sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione del contributo previsto dagli artt. 1, 3 e 10 della L. 44/1999, essendo l’attività della p.a., relativa all'accertamento dei presupposti per la concessione e dell'entità dei danni derivati, priva di ogni discrezionalità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. La questione di massima di particolare importanza
Questo l’interrogativo: se, a seguito di giudicato di condanna per reato di estorsione commesso in proprio danno e di richiesta al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura di risarcimento danni, il soggetto che censuri l'operato dell'Amministrazione debba rivolgersi al giudice amministrativo o al giudice ordinario.
Ai fini dell'enunciazione della regola della giurisdizione deve essere valutato il petitum sostanziale.
Se oggetto di censura è l’operato dell'Amministrazione, in quanto difforme dall'obbligo di attenersi esattamente all’accertamento contenuto in un titolo giudiziale da eseguire, la questione di giurisdizione non sorge in quanto si resta nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
Se, invece, ad essere denunciata è la violazione del diritto sostanziale, si apre lo spazio della questione di giurisdizione e deve pertanto valutarsi la situazione soggettiva fatta valere, ed in particolare se il soggetto contesti l'esercizio del potere in modo difforme dalla disciplina di carattere sostanziale (e non di carattere giurisdizionale, come sarebbe nel caso del giudizio di ottemperanza) o faccia valere un diritto soggettivo, come nel caso de quo.
3. Conseguenze operative
Dopo la presentazione della domanda di accesso al Fondo, per insistere nella pretesa all'integrale risarcimento, anche rivendicando ulteriori voci di lucro cessante non inserite nella domanda originaria, occorre rivolgersi al giudice ordinario.