SS.UU, 28 febbraio 2023, n. 5972, in tema di società in house
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ORDINANZA
sul ricorso 9739-2019 proposto da:
—, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati —, —, — e —;
– ricorrente –
contro
—, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, —, presso lo studio dell’avvocato —, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
—, Rappresentanza Generale per l’Italia;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2626/2018 della Corte di Appello di Venezia, depositata il 21/09/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere —;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale —, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo
La —, Rappresentanza Generale per l’Italia, convenne in giudizio la — Spa, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 25.682,00 Euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale ammontare dei premi di tre contratti assicurativi di durata annuale che assumeva essersi automaticamente rinnovati, alla prima scadenza del 31 dicembre 2009, per mancanza di tempestiva disdetta;
la convenuta resistette alla domanda, opponendo il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle società pubbliche in house sancito dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 57, comma 7;
con sentenza n. 24/2015, il Tribunale di Vicenza accolse la domanda di — e condannò — Spa al pagamento dell’importo suindicato, oltre interessi e spese di lite;
— interpose appello, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. e), pt. 2, (Codice del processo amministrativo), e lamentando, nel merito, l’erroneo rigetto delle
proprie tesi difensive;
con sentenza n. 2626/2018, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame, confermando
integralmente la decisione di primo grado;
per la cassazione di tale sentenza, — Spa ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito —
-, depositando controricorso;
con ordinanza interlocutoria n. 23283/22 del 6.6.2022, la Terza Sezione civile della Corte ha
rimesso il ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla questione di giurisdizione dedotta col secondo
motivo del ricorso;
in prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo
difensore;
il Pubblico Ministero ha concluso per la conferma della giurisdizione del giudice ordinario;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
la compagnia controricorrente ha preliminarmente dedotto la “inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva di — ex art. 111 c.p.c.”, nonchè la “inammissibilità del ricorso per passaggio in giudicato della sentenza impugnata tra le parti originarie” e, altresì, la “inammissibilità/improcedibilità del ricorso per irritualità del contraddittorio processuale (nullità delle notifiche) a —”;
premesso che la controversia era sorta nell’anno 2011 e che, a far data dell’1.1.2016, il portafoglio assicurativo di — era stato ceduto a —, la controricorrente assume che “i contratti assicurativi per cui è giudizio sono stati risolti ipso iure alla data del 30.06.2011 ex art. 1901 c.c. e, quindi, non hanno trovato alcun trasferimento in capo alla società resistente”;
sostiene, inoltre, che “il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato a — e non alla — , poiché la cessione del ramo d’azienda del 1.01.2016 configura una successione a titolo particolare e non generale, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., il che esclude il subentro automatico della cessionaria nella posizione processuale della cedente”;
aggiunge che “l’omessa notifica nei termini di legge alla Compagnia — – mai estinta dal registro
delle Imprese – ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza”, non solo nei confronti della cedente, ma anche della cessionaria, senza che possa assumere alcuna rilevanza giuridica “la notifica del ricorso per cassazione alla — giacchè quest’ultima non era parte in causa nei precedenti gradi di giudizio”;
sotto altro profilo, rileva che “nessuna rilevanza giuridico-processuale può attribuirsi alla notifica diretta del ricorso di — Spa alla sede della cessionaria, essendo detta notifica non consentita dal codice di rito”, mentre “la notifica del ricorso all’ex difensore della Compagnia —, avv. —, non dispiega alcun effetto nei confronti della — poiché il predetto professionista non rivestiva e tuttora non riveste la qualità di procuratore costituito della Compagnia —”; nè la notifica poteva essere effettuata al supposto domicilio eletto presso l’avv. — (peraltro indicato come procuratore di — Assicurazioni Spa , soggetto del tutto estraneo al giudizio) che non aveva “mai rivestito la qualifica di co-difensore e neppure di domiciliatario nè della Compagnia —, nè di —”;
la ricorrente ha proceduto – ai sensi dell’art. 372 c.p.c. – al deposito di documenti diretti a contrastare le deduzioni di inammissibilità del ricorso e a comprovare l’estinzione (nell’anno 2020) delle due società cedenti per cancellazione dal Registro delle imprese;
con le memorie depositate in vista dell’adunanza camerale fissata avanti alla Sezione semplice, la — ha contestato le eccezioni preliminari avversarie, mentre la controricorrente le ha ribadite;
l’ordinanza di rimessione ha ritenuto che l’esame di dette eccezioni fosse devoluto a queste Sezioni Unite, giacché “la pronunzia sulla giurisdizione presuppone che siano state risolte le questioni processuali che rispetto ad essa si pongono con carattere di pregiudizialità logico-giuridica”;
considerato che non avendovi provveduto la Sezione semplice – che pure avrebbe potuto procedervi (cfr., SS.UU, n. 1599/2022) -, debbono essere esaminate le eccezioni processuali sollevate dalla controricorrente, atteso che le stesse risultano pregiudiziali, sul piano logico-giuridico, rispetto alla statuizione sulla giurisdizione, cui non dovrebbe procedersi in caso di inammissibilità/improcedibilità del ricorso (cfr., SS.UU, n. 15712/2001; n. 256/2003 e n. 26967/2009);
al riguardo, va rilevato che: poiché la cessione del ramo di azienda è valsa a determinare una successione a titolo particolare nel diritto controverso (cfr., Cass. n. 17959/2016, Cass. n. 18258/2014 e Cass. n. 22918/2013), il processo doveva proseguire fra le parti originarie, non ricorrendo l’ipotesi di intervento o di chiamata in causa del successore a titolo particolare e di espressa estromissione del cedente (cfr., Cass. n. 3454/2021); con la conseguenza che il ricorso per cassazione doveva essere notificato alla cedente — (o, meglio, al suo difensore nel giudizio di appello), mentre la notifica alla (sola) cessionaria a titolo particolare sarebbe stata inammissibile (cfr., Cass. n. 3454/2021 e Cass. n. 6471/2012) e tale da determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
nel caso in esame, il ricorso per cassazione è intestato come proposto da — Spa contro “—, Rappresentanza Generale per l’Italia, ora — per Assicurazioni – Soc. Mutua di Ass.ni (in qualità di cessionaria del ramo di azienda della cedente — (trasferimento totale del portafoglio) con decorrenza/efficacia dal 1 gennaio 2016…)… rappresentata e difesa dall’avv. — ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’avv. —”;
la relazione di notifica indica come destinatari l’—, in qualità di cessionaria del ramo di azienda della cedente —, l’avv. —, “in qualità di procuratore costituito di —”, e l’avv. —, “in qualità di procuratore costituito di — Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa “;
la notifica a mezzo pec ai predetti destinatari risulta perfezionata in data 20.3.2019;
per quanto l’avv. —-, che ha difeso la — nel giudizio di appello, sia stato impropriamente indicato come procuratore della cessionaria —, non pare dubitabile che la notifica del ricorso abbia comunque raggiunto anche colui che – in quanto difensore della controparte in grado di appello – era legittimato a riceverla;
ne consegue che, nel presente giudizio di legittimità, il contraddittorio risulta ritualmente costituito anche nei confronti della parte già convenuta nel giudizio di appello, ossia la — che – come detto – è indicata nell’intestazione del ricorso, ancorché con l’aggiunta “ora —…” e con l’indicazione di quest’ultima come cessionaria;
ciò comporta che la sentenza di secondo grado non è passata in giudicato in quanto tempestivamente impugnata (anche) nei confronti della controparte nel giudizio di merito;
deve dunque procedersi all’esame della questione di giurisdizione proposta col secondo motivo, che denuncia “difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario – Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e) punto 2”;
e ciò sull’assunto che “la controversia (…) non verte sulla fase di esecuzione dei contratti” (giacchè “l’esecuzione di un contratto assicurativo avviene in corso di sinistro con la prestazione del risarcimento e/o dell’indennizzo in favore dell’assicurato”), ma attiene alla fase genetica (in quanto “viene in discussione il solo rinnovo delle polizze”) e sull’ulteriore assunto che la clausola di rinnovo tacito del contratto assicurativo doveva ritenersi nulla D.Lgs. n. 163 del 2006, ex art. 57, comma 7 e che la relativa controversia rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), punto 2;
il motivo è infondato in quanto, come condivisibilmente evidenziato dal P.G. (anche con richiamo a SS.UU, n. 7759/2017), la controversia, alla luce del petitum sostanziale che emerge dai fatti allegati, attiene al pagamento del corrispettivo delle polizze assicurative rispetto alle quali — sarebbe inadempiente e, quindi, a comportamenti rispetto ai quali le parti assumono posizioni paritetiche e la cui cognizione spetta dunque al giudice ordinario;
invero, non viene coinvolto in alcun modo l’esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, dato che non viene in considerazione un sindacato circa la scelta di — di stipulare le polizze senza gara o senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento diretto, bensì tramite rinnovo o proroga del precedente contratto;
dichiarata, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso va rimesso alla Sezione semplice per l’esame dei restanti motivi (ex art. 142 disp. att. c.p.c., comma 1).
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, e rimette l’esame degli altri motivi alla Sezione semplice.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2023.
Allegati:
Ordinanza interlocutoria, 26 luglio 2022, n. 23283, per SS.UU, 28 febbraio 2023, n. 5972, in tema di società in house
SS.UU, 28 febbraio 2023, n. 5972, in tema di società in house
Nota del Dott. Vito D’Alessio
Contratti assicurativi e società in house: quando la giurisdizione spetta al giudice ordinario?
1. Il principio di diritto
In tema di pagamento del corrispettivo delle polizze assicurative da parte di una società in house , la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto si discute di comportamenti rispetto ai quali le parti assumono posizioni paritetiche e non viene coinvolto in alcun modo l’esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, dato che non viene in considerazione un sindacato circa la scelta della società di stipulare le polizze senza gara o senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento diretto, bensì tramite rinnovo o proroga del precedente contratto.
2. La fattispecie
Una compagnia assicurativa ha convenuto in giudizio la società in house cliente, chiedendone la condanna al pagamento dei premi delle polizze, a suo dire, rinnovatesi tacitamente.
L’assicurata ha resistito opponendo il divieto di cui all’art. 57, c. 7, del Codice dei contratti pubblici ratione temporis applicabile (D.Lgs. 163/2006).
La sentenza di primo grado, che ha accolto la domanda, è stata confermata dalla Corte d’Appello, che ha rigettato il gravame della società in house fondato, tra gli altri motivi, sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. e), punto 2, c.p.a..
A seguito di ricorso per cassazione, le Sezioni Unite sono state investite della questione di giurisdizione, non preclusa dal giudicato interno, essendo stata la pronuncia di primo grado appellata con la deduzione di specifico motivo sul punto ed in quanto altresì non oggetto di precedenti pronunce.
Il difetto di cognizione del giudice ordinario è stato argomentato, oltre che sulla (pretesa) nullità della clausola di rinnovo tacito del contratto assicurativo, sull’assunto che la controversia non verta sulla fase di esecuzione dei contratti (giacché “l’esecuzione di un contratto assicurativo avviene in corso di sinistro con la prestazione del risarcimento e/o dell’indennizzo in favore dell'assicurato”), ma attenga alla fase genetica (in quanto “viene in discussione il solo rinnovo delle polizze”).
3. Riflessioni conclusive
Le Sezioni Unite, alla luce del petitum sostanziale dedotto in giudizio, ritengono infondata la questione di giurisdizione, affermando che la controversia verta (unicamente) sul pagamento dei premi, fattispecie in cui i contraenti operano in posizione di assoluta parità.
Non si discute, invece, della modalità prescelta dalla società assicurata per la stipula delle polizze; solo in tal caso verrebbero in rilievo i poteri autoritativi della p.a. e il sindacato sull’esercizio della discrezionalità spetterebbe al giudice amministrativo.
A nulla rileva, poi, l’eccezione di nullità del rinnovo automatico delle polizze, poiché nella fase successiva alla stipulazione dei relativi contratti la società “pubblica” agisce come controparte (meramente) negoziale.
Il riferimento implicito è alla sentenza della Corte Costituzionale, 06 luglio 2004, n. 204 (e alla giurisprudenza successivamente formatasi), secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non sussiste in virtù della mera partecipazione della p.a. al giudizio, né in considerazione del generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia, ma è necessario che la p.a. agisca come autorità nei confronti (anche) di diritti soggettivi.