Civile Ord. Sez. U Num. 41993 Anno 2021
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: SESTINI DANILO
Data pubblicazione: 30/12/2021
ORDINANZA
sul ricorso 5930-2020 proposto da:
TEDESCHI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO SPALMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICANTONIO ANGELONI;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 397/2019 della CORTE DEI CONTI – II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 18/11/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere DANILO SESTINI.
FATTI DI CAUSA
La Procura Regionale dell’Abruzzo della Corte dei Conti convenne in giudizio Gianfranco Tedeschi, Sindaco del Comune di Cerchio (AQ) e amministratore delegato del Consorzio Acquedottistico Marsicano (C.A.M. s.p.a.), chiedendone la condanna al pagamento di 20.247,00 euro (oltre accessori) per avere svolto un incarico remunerato di amministratore delegato del predetto Consorzio mentre ricopriva la carica di Sindaco, in violazione dell’art. 1, comma 718, della legge n. 296/2006 (trattandosi di società a totale partecipazione pubblica).
La Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo accolse integralmente la domanda.
Pronunciando sull’appello del Tedeschi, la Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello ha, in via pregiudiziale, scrutinato e rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del G.0..
Ha rilevato che il C.A.M. era divenuto società per azioni a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 113 t.u.e.I., con deliberazione dell’assemblea consortile del 5.3.2002; che, con la trasformazione dell’ente in società, si imponeva «anche al giudice contabile, investito della questione della giurisdizione, la verifica delle clausole statutarie, allo scopo di verificare la ricorrenza dei requisiti idonei a legittimare l’affidamento in house», ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno «evidenziato la necessità di distinguere quel particolare fenomeno giuridico che va sotto il nome di “in house providing” ed hanno affermato che «La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società “in house”, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici» (Cass. n. 26283/2013).
Più precisamente, la Corte dei Conti ha affermato che la società gestita dall’odierno appellante è «caratterizzata da un regime di “in house plurimo”» (in quanto il capitale sociale risulta intestato in capo a molteplici enti comunali partecipanti ed è prevista la trasferibilità delle azioni “solo a enti locali soci o ad altri enti locali che, affidino alla società la gestione dei servizi pubblici di cui sono titolari”); di talché il primo requisito richiesto «può ritenersi ampiamente soddisfatto».
Circa il secondo requisito, la sentenza impugnata ha rilevato che emerge dall’art. 4, comma 2 dello Statuto, che la società è obbligata a “realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al precedente comma prevalentemente per conto degli enti locali soci” e si tratta di servizi pubblici di natura economica, prevalenti sotto il profilo qualiquantitativo, sulle altre attività residuali, facenti parte dell’oggetto societario.
Con riguardo, infine, al “controllo analogo”, la Sezione ha osservato che, «con riferimento al Consorzio acquedottistico Marsicano, tale condizione risulta non solo testualmente prevista nello Statuto (art. 1), ma ad esso è allegato apposito regolamento relativo alle modalità di esercizio di detto controllo»; le varie clausole (dello Statuto e del Regolamento) sono pertanto «da ritenersi attuative del controllo analogo», così come forgiato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
Il giudice di appello ha concluso che «correttamente i primi giudici hanno ritenuto che la giurisdizione sulla controversia in esame appartenesse a questa Corte» e, esaminati gli altri motivi di appello, ha confermato la sentenza di primo grado.
Il Tedeschi ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 360, n. 1 c.p.c., affidandosi a due motivi.
Ha resistito, con controricorso, il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia «difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in considerazione della natura giuridica del CAM s.p.a.», chiedendo «la cassazione della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti in considerazione della natura giuridica della CAM s.p.a., società in house».
Assume il ricorrente che «la sentenza impugnata merita ferma censura laddove non tiene in alcuna considerazione che il CAM opera nel libero mercato con autonomia statutaria e gestionale»; aggiunge che «le somme percepite dal Tedeschi non hanno avuto un riflesso immediato sui bilanci degli Enti Locali partecipanti, bensì nel bilancio della società per azioni secondo un principio aziendalistico di costo aziendale per i dipendenti», sottolineando che «l’azione a carico del Tedeschi non ha evidenziato alcun danno, bensì una problematica attinente al rapporto di lavoro dello stesso nei confronti della società CAM s.p.a., e pertanto sarebbe devoluta al Giudice del Lavoro ordinario»; per altro verso, evidenzia che le Sezioni Unite di questa Corte «hanno reputato determinante, al fine di radicare la giurisdizione del giudice contabile, l’esistenza di normative speciali, recte “singolari”, che disciplinano le società in maniera fortemente derogatrice rispetto al regime ordinario previsto dal codice civile» e che «da quanto sopra deriva che l’analisi circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti debba essere valutata caso per caso, ed il principale discrimen risiede in tre elementi: 1) Statuto soggetto a regole “eccezionali” rispetto alla disciplina codicistica; 2) presenza di fondi statali; 3) ingerenza statale nella gestione»; conclude che «nessuno di tali elementi è ravvisabile nel CAM s.p.a. vista l’autonomia organizzativa e societaria dimostrata dall’ente proprio nella vicenda oggetto di esame in relazione alle nomine e ai compensi e, soprattutto, l’assenza di qualsivoglia erogazione statale in favore del CAM il quale basa le proprie attività sulla riscossione della tariffa per la captazione, abduzione e depurazione dell’acqua direttamente dai cittadini».
1.1. Il motivo è inammissibile.
Va premesso che la sentenza impugnata ha fatto corretto richiamo ai criteri enunciati dai consolidati orientamenti nomofilattici di questa Corte, che affermano la sussistenza della giurisdizione contabile in caso di azione volta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società “in house”, per la cui configurabilità occorre che: «a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; b) la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici», requisiti che «devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita» (Cass. n. 22409/1918; cfr., oltre a Cass. n. 26293/13, anche Cass. n. 16471/2019; cfr., altresì, Cass., n. 5491/2014, Cass. n. 7177/2014, nonché, in motivazione, Cass. n. 7293/2016 e Cass. n. 34471/2019).
In linea con tali criteri, il giudice di appello ha compiuto un approfondito scrutinio circa la ricorrenza nella CAM s.p.a. dei requisiti propri della società in house, desumendoli dalle disposizioni statutarie e regolamentari e concludendo che le anzidette caratteristiche comportavano l’affermazione della giurisdizione contabile per il danno arrecato al patrimonio della società.
Tanto considerato, deve rilevarsi che il ricorrente (senza neppure contestare, in modo netto e univoco, la qualifica della CAM in termini di società in house), mira a sollecitare una rivisitazione della valutazione compiuta dal giudice di appello, volta ad evidenziare l’autonomia gestionale della CAM e l’assenza di un danno subito dal bilancio degli enti partecipanti; e ciò anche richiamandosi a normative relative a casi “singolari” non pertinenti al caso di specie.
In tal modo, tuttavia, il Tedeschi omette di censurare con la necessaria specificità la ratio sottesa al rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione, trascurando di evidenziare come e perché sarebbero stati violati i principi consolidati che correlano la giurisdizione contabile al fatto che il danno sia stato arrecato al patrimonio di una società in house (che presuppongono -come detto- la concorrenza dei tre requisiti evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere integrato tale tipo di società).
Si vuol dire che, in altri termini, che, senza censurare la logica giuridica sottesa alla decisione, il ricorrente si limita ad una inammissibile proposta di lettura alternativa, effettuata anche mediante valutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità, senza tuttavia contestare il puntuale accertamento che ha condotto il giudice di secondo grado a ritenere confermata la natura di società in house della CAM e a farne conseguire la giurisdizione del giudice contabile.
2. Il secondo motivo denuncia «eccesso di giurisdizione della Corte dei Conti. Difetto di potestas iudicandi. Violazione dell’art. 1 della Legge 20/1994 s.m.e.i.»: sostiene il ricorrente che «nella misura in cui la sentenza impugnata riconosce il CAM s.p.a- -società in house, sottoposta al controllo analogo (richiamando a sostegno le disposizioni dello Statuto della stessa società), in primis: palesa il vizio di eccesso di giurisdizione; in secundis: esclude, ab imis, ogni possibile addebito al ricorrente Tedeschi ed esclude, consequenzialmente, ogni profilo di colpa in capo allo stesso».
Richiamata la nozione di “controllo analogo” (quale “quel potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità riconducibile ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna rilevante autonomia gestionale”), il ricorrente evidenzia «l’eccesso di giurisdizione per essersi la giustizia contabile indebitamente sostituita agli enti pubblici tenuti (ATO e Comuni Soci) ad esercitare il controllo analogo, esteso notoriamente sino all’annullamento degli atti posti in essere dalla società in house»; aggiunge che «è proprio il controllo analogo ad escludere ogni discrezionalità nelle scelte della società CAM e, dunque, ogni possibile profilo di colpa in capo al Tedeschi. LATO, invero, […] ben poteva provvedere ad annullare gli atti di “autoliquidazione” contestati»; conclude che «la società in house CAM, all’epoca dei fatti, era una società per azioni con assemblea dei soci costituita da soli Comuni cui pure è “affidato” il controllo analogo congiunto»; evidenzia, infine, che «ciascuno degli enti pubblici sopra indicati (Comuni Soci e ATO), nell’esercizio delle proprie penetranti competenze, ha inevitabilmente partecipato alla formazione degli atti deliberativi sottesi alla percezione dei compensi contestati al Tedeschi», con atti deliberativi «inviati, preventivamente all’ATO e soggetti dunque al potere di autorizzazione e/o annullamento di quest’ultimo».
2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Esso, infatti, non si correla alla decisione che, senza sostituirsi agli organi di controllo, ha affrontato la tematica della ricorrenza dei requisiti della società in house onde verificarne la contemporanea presenza al momento in cui si era determinata la condotta ipotizzata come illecita, e ciò al solo fine di affermare la giurisdizione del giudice contabile in relazione all’azione risarcitoria; tematica rispetto alla quale sono del tutto inconferenti le deduzioni -fattuali- del ricorrente circa la possibilità dell’ATO e dei Comuni soci di annullare gli atti deliberativi che avevano determinato la percezione dei compensi contestati al Tedeschi.
3. Non deve provvedersi alla condanna alle spese di lite, in quanto «nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Corte dei Conti ha natura di parte solo in senso formale, sicché è esclusa l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali» (Cass. SU n. 5589/2020).
4. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, 19.10.2021
Allegati:
SS.UU, 30 dicembre 2021, n. 41993, in tema di società in house
Nota dell'Avv. Maurizio Fusco
Sussiste la giurisdizione contabile in caso di azione volta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house
1. Il principio di diritto
Il Cam (Consorzio acquedottistico marsicano) ha natura di società in house; ai sensi di statuto, la società è obbligata a “realizzare e gestire i servizi e le attività prevalentemente per conto degli enti locali soci"; si tratta di servizi pubblici di natura economica, prevalenti sotto il profilo quali/quantitativo, sulle altre attività residuali, facenti parte dell'oggetto societario.
L’ente è caratterizzato da un regime di “in house plurimo”, in quanto il capitale sociale risulta intestato ai molteplici enti comunali partecipanti ed è prevista la trasferibilità delle azioni solo ad enti locali soci o altri enti locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici di cui sono titolari.
2. I requisiti per la qualificazione di società in house providing
Le caratteristiche, che devono sussistere contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita (cfr., Cass. Civ., n. 34471 del 2019), sono:
a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici, per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati;
b) la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici
3. Riflessioni conclusive
E’ indirizzo consolidato delle Sezioni Unite affermare che la Corte dei Conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte stessa, quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house.