Civile Ord. Sez. U Num. 6456 Anno 2020
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 06/03/2020
ORDINANZA
sul ricorso 36149-2018 proposto da:
TRUCCO SILVANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MUZI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO DE FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
SAXO BANK A/S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 112, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MAIOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAFRANCESCA DE LEO;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 40077/2016 del TRIBUNALE di MILANO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2019 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che la controversia possa essere devoluta ai giudici italiani.
RITENUTO CHE:
1. – Silvano Francesco Trucco ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Saxo Bank A/S, con sede legale in Danimarca ed ivi iscritta presso il registro delle imprese, affinché, anche previa declaratoria di nullità e/o inefficacia della clausola di cui all’art. 31.4 delle Condizioni generali di contratto del conto trading ID 5725295 o di qualsiasi altra analoga clausola applicabile al rapporto inter partes, venga accertato e dichiarato che non è debitore della convenuta per l’importo di euro 222.362,00, né di altro importo, essendo tenuta la Saxo Bank al pagamento in favore di esso attore, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, di minori importi indicati nell’atto di citazione.
1.1. – A fondamento della pretesa, l’attore ha dedotto che, a seguito della decisione della Banca Nazionale Svizzera del 15 gennaio 2015, con la quale venivano modificati gli assetti valutari del franco svizzero sul lungo periodo, la Saxo Bank aveva arbitrariamente e unilateralmente imposto il blocco delle posizioni aperte sul conto trading, destinato ad operazioni finanziarie online, e rideterminato in misura sfavorevole i tassi di cambio, così da comportare un saldo negativo pari ad euro 222.362,00, quale importo richiesto in restituzione.
1.2. – Nel costituirsi in giudizio la Saxo Bank ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che, in forza dell’art. 30 delle Condizioni generali di contratto, le parti avevano convenuto che ogni controversia tra loro in sorta sarebbe stata definita in base alla legge danese e che la cognizione sarebbe stata devoluta al Tribunale marittimo e commerciale di Copenaghen.
2. – Il Trucco, quindi, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione affinché sia dichiarata nella giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la stessa sussista, nella specie, in applicazione degli artt. 17 e 18 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, avendo egli concluso il contratto di trading con la Saxo Bank in qualità di consumatore e non già per fini relativi alla propria attività professionale.
2.1. – Resiste con controricorso la Saxo Bank A/S, la quale insiste affinché sia dichiarata “l’assenza di giurisdizione del Giudice Italiano/del Tribunale di Milano”, contestando la qualità di consumatore (da apprezzarsi in base all’applicazione, non contestata dallo stesso Trucco, della legge danese) in capo all’attore (esperto del settore finanziario in quanto già direttore generale di una banca di credito cooperativo) e, in ogni caso, deducendo la “carenza di competenza giurisdizionale del Tribunale di Milano”, non potendo, da un lato, trovare applicazione i criteri di competenza territoriale interna e, dall’altro, non avendo l’attore (non residente in Milano) inteso attivare il foro del consumatore, né rilevando, nella specie, il foro ex art. 7.5 del Reg. UE n. 1215/2012 (foro della succursale della società convenuta), né quello ex art. 7.1. del medesimo Regolamento (foro dell’obbligazione contrattuale).
2.2. – Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.
CONSIDERATO CHE:
1. – Il regolamento proposto dal Trucco deve essere risolto nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice italiano.
2. – Trova applicazione alla presente controversia il Regolamento UE n. 1215/2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), giacché il rapporto contrattuale tra il Trucco e la convenuta Saxo Bank, avente sede legale in Danimarca – in ragione del quale sono originate le azioni contrattuali (nullità e/o inefficacia di clausole del contratto e correlate pretese restitutorie eio risarcitorie) fatte valere dall’attore con la citazione dinanzi al Tribunale di Milano – è sorto nel maggio 2013.
In particolare, detto rapporto è sorto a seguito della stipulazione del contratto di conto trading-online (ID 5725295), per lo svolgimento di attività di investimento finanziario (segnatamente) in prodotti “Forex” tramite operazioni online, da compiersi con l’utilizzo di apposite piattaforme telematiche messe a disposizione dalla stessa Saxo Bank.
3. – Nel caso in esame sussistono i presupposti per l’applicazione dei criteri di collegamento di cui alla Sezione Quarta del Reg. n. 1215/2012, artt. 17-19, concernente la “competenza in materia di contratti conclusi da consumatori”.
3.1. – La stessa società controricorrente assume che la stipulazione del contratto di conto trading (ID 5725295) con il Trucco, sia pure costitutiva di un rapporto giuridico intercorso esclusivamente con la Saxo Bank A/S a Copenaghen “e non con la succursale italiana” (tale, quindi, da escludere la competenza di cui all’art. 7.5 del citato Reg. n. 1215, fatta salva dal successivo art. 17), sia stata preceduta e determinata dalla “attività di marketing” e di promozione del prodotto (per l’appunto, conti trading on-line, per operazioni finanziarie su prodotti Forex) compiuta da detta succursale (cfr., tra l’altro, p. 3, 23 e 24 del controricorso).
Si tratta di allegazioni confermate dal tenore del ricorso e dalla documentazione in atti, sicché, in via assorbente, sussiste, anzitutto, il criterio di collegamento di cui alla lett. c) dell’art. 17, in quanto viene comunque in rilievo un “contratto … concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali … sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso … Stato membro” in cui è domiciliato il consumatore, rientrando il contratto inter partes “nell’ambito di dette attività”.
3.2. – La Saxo Bank contesta, tuttavia, la qualità di consumatore in capo al Trucco in ragione delle specifiche competenze professionali da esso maturate proprio nel campo degli investimenti finanziari come direttore generale di una banca di credito cooperativo; l’attore, pertanto, non sarebbe “assimilabile a … un comune investitore/consumatore in relazione ad un’attività sofisticata qual è quella del trading in derivati su valute”.
3.2.1. – La tesi difensiva della società non può essere condivisa. Non risulta contestato il dato fattuale per cui il contratto inter partes è stato concluso dal Trucco, pur in possesso di dette competenze, non già nella veste anzidetta di direttore generale o di dipendente di una banca, né per un diverso uso professionale (non risultando evidenze in tal senso).
Questo dato di fatto si combina – nel senso dell’attribuzione all’attore della qualità di consumatore ai sensi del Reg. n. 1215/2012 – con l’interpretazione dell’art. 17 di detto Regolamento fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 3 ottobre 2019, in C-208/18, resa su questione pregiudiziale avente ad oggetto proprio un dubbio interpretativo fondato su argomentazioni similari a quelle fatte valere dalla Saxo Bank.
Con la citata sentenza la Corte Lussemburgo ha, difatti, affermato che: “L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che in forza di un contratto quale un contratto differenziale concluso con una società di intermediazione finanziaria effettua operazioni sul mercato internazionale dei cambi FOREX (Foreign Exchange) tramite tale società, deve essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che
spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i contratti differenziali, l’entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza”.
3.3. – Non può, dunque, spiegare effetti l’accordo di proroga della competenza di cui all’art. 30 delle condizioni generali del contratto di conto trading stipulato inter partes nel maggio 2013 (clausola che individua come legge regolatrice del rapporto contrattuale quella danese e che indica, quale scelta “di comune accordo” tra cliente e Saxo, “il Tribunale marittimo e commerciale di Copenaghen come unico ed esclusivo tribunale competente sulle controversie aventi a oggetto il rapporto tra le parti, le Condizioni e qualsiasi operazione effettuata tra loro”), giacché, ai sensi dell’art. 19 del Reg. n. 1215/2012, la deroga alla competenza in materia di contratto concluso da consumatore può aversi solo con una convenzione “posteriore al sorgere della controversia” (nella specie
instaurata nel giugno 2016).
3.4. – Il Trucco, domiciliato in Italia, ha, dunque, proposto azione contrattuale “davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore”, in ragione della scelta consentitagli dall’art. 18 del citato Reg. n. 1215.
3.4.1. – La Saxo Bank ha, però, eccepito la “carenza di competenza giurisdizionale del Tribunale di Milano”, e ciò proprio al fine [non di far dichiarare l’incompetenza territoriale di detto Tribunale – assumendo, infatti, di non aver “mai sollevato alcuna eccezione di competenza territoriale” (p. 11 controricorso) -, ma] di far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia.
La società controricorrente deduce che, in base al sistema eurounitario, di cui, attualmente, al citato Reg. n. 1215/2012 (ma già in forza del Reg. CE n. 44/2001), rileva, in via assorbente ove stabilita, la precisa localizzazione territoriale del giudice del quale è indicata la competenza giurisdizionale.
Nella specie, pure in riferimento al foro del consumatore, il giudice munito di giurisdizione non sarebbe quello di Milano, dinanzi al quale il Trucco ha instaurato il giudizio, poiché l’art. 18 del Reg. n. 1215/2012 indica come munite di competenza le “autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore” e l’attore è domiciliato in Savigliano-Cuneo; né, comunque, potrebbe rilevare il luogo in cui è situata la succursale della Saxo, poiché la controversia non avrebbe ad oggetto atti o fatti inerenti all’esercizio della sede milanese della Saxo Bank (art. 7.5, richiamato dall’art. 17).
Infine, e in ogni caso (a prescindere pure dal foro del consumatore), non potrebbe valere il foro dell’obbligazione contrattuale del “luogo dove i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (art. 7.1), poiché i servizi di investimento e le operazioni di chiusura contestate all’attore sono stati prestati dalla sede danese di Saxo Bank.
Dunque, ne consegue – sostiene la stessa Saxo – che rimarrebbe validamente operativa la deroga di competenza risultante dall’anzidetta clausola di cui all’art. 30 delle condizioni generali del contratto di conto trading stipulato inter partes.
3.4.1.1. – Fermo l’accertamento sulla sussistenza, nella specie, della competenza di cui alla Sezione Quarta del Reg. n. 1215/2012, l’eccezione è infondata e va, dunque, disattesa.
Alla luce della giurisprudenza di questa Sezioni Unite (tra le altre, Cass., S.U., 3 novembre 2017, n. 26145), che puntualizza lo stesso orientamento (Cass., 11 dicembre 2012, n. 22731) citato dalla controricorrente (sebbene in modo parziale e trascurando che in quell’occasione si trattava di decisione su regolamento di competenza e non di giurisdizione), non è in discussione il fatto che le norme eurounitarie – in coerenza con la funzione ad esse assegnata, di rendere prevedibile e certo il giudice davanti al quale la controversia dovrà essere trattata – non si limitano ad individuare l’ordinamento munito di giurisdizione, secondo la funzione tradizionale delle norme sui conflitti di giurisdizione, ma identificano anche, e direttamente, il giudice, all’interno di quell’ordinamento, che ha la competenza per la decisione della causa.
Tuttavia, l’indicazione del “giudice del luogo”, che individua quello munito di competenza giurisdizionale, deve intendersi come idonea ad identificare la giurisdizione dello Stato membro, nel suo complesso ovvero indifferenziatamente inteso, in cui il luogo scelto quale criterio di riferimento è ubicato, operando la disciplina nel riparto di giurisdizione esclusivamente tra Stati membri e, se non altro allo stato attuale della legislazione eurounitaria, esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento di ciascuno di questi quella diversa disciplina di attribuzione della specifica competenza territoriale.
In tal senso, quindi, una volta identificato dalla norma eurounitaria il luogo rilevante ai fini dell’attribuzione della giurisdizione al giudice di uno degli Stati membri, rilevano poi esclusivamente ai sensi ed ai fini della lex fori il riparto della competenza territoriale e, con esso, la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di quest’ultima, “giacché il regolamento stabilisce il modo del rilievo della violazione di norma di competenza con esclusivo riferimento al caso in cui la violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto”.
Ciò che, nella specie, non è stato.
Esula, peraltro, dal perimetro del regolamento di giurisdizione ogni delibazione su (eventuale) questione di competenza territoriale, che, semmai (e nei suoi più ampi termini, a partire dalla sua effettiva proposizione), potrà essere oggetto di esame nel prosieguo del giudizio di merito.
4. – Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, dinanzi al quale è stata promossa la causa da parte di Silvano Francesco Trucco; giudice che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la giurisdizione del giudice italiano dinanzi al quale Silvano Francesco Trucco ha promosso la causa e davanti allo stesso giudice rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2019.
Il Presidente
Allegati:
SS.UU, 06 marzo 2020, n. 6456, in tema di trading on line
Nota dell'Avv. Maurizio Fusco
Spetta al Giudice italiano la giurisdizione sulle controversie tra cliente italiano ed istituto di credito con sede in Danimarca in relazione alle azioni di invalidità del contratto di trading on line.
1. Il principio di diritto
In ipotesi di stipulazione di un contratto di trading on line per lo svolgimento di attività di investimento finanziario tramite operazioni telematiche da compiersi con l’utilizzo di apposite piattaforme messe a disposizione dalla banca estera, trova applicazione il criterio di collegamento di cui alla Sezione Quarta del Regolamento (UE) n. 1215/2012, artt. 17-19, concernente la “competenza in materia di contratti conclusi da consumatore”.
2. L’itinerario argomentativo
Assume rilievo il criterio di collegamento di cui alla lett. c) dell’art. 17, trattandosi di un contratto concluso con una persona le cui attività, commerciali o professionali, sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso uno Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, rientrando il contratto di trading online nell’ambito di dette attività.
Nonostante il contraente fosse un direttore generale di banca, è stata affermata la sua qualità di consumatore.
Le Sezioni Unite richiamano sul punto la sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2019, che ha affermato, tra l’altro, l’assoluta irrilevanza delle eventuali conoscenze o competenze del contraente nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni.
3. Riflessioni conclusive
È stata dichiarata l’irrilevanza della previsione contenuta nelle condizioni generali del contratto, che individuava come legge regolatrice del rapporto contrattuale quella danese, e come unico ed esclusivo Tribunale competente quello marittimo e commerciale di Copenaghen.
Ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, la deroga alla competenza in materia di contratto concluso dal consumatore può aversi solo con una convenzione posteriore al sorgere della controversia.