Civile Ord. Sez. U Num. 8564 Anno 2021
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FALASCHI MILENA
Data pubblicazione: 26/03/2021
ORDINANZA
sul ricorso 16278-2019 proposto da:
UNIVERSITA’ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 9, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CARLO PUCCI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COZZI FABIO, PIERUCCI SANDRO, PERSI FERDINANDO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo Corte di Cassazione – copia non ufficiale studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO PIGNATIELLO;
– controricorrenti –
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso la sede dell’Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato RITA SANTO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5342/2019 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi il difetto relativo di giurisdizione del TAR Lazio, sussistendo la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana, in relazione all’accertamento della sussistenza o meno della qualitas soli dei terreni, tema involto dagli specifici motivi del ricorso al TAR Lazio.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso notificato il 3 maggio 2019 l’Università Agraria di Civitavecchia proponeva regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio introdotto da Fabio Cozzi, Sandro Pierucci e Ferdinando Persi dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio i nel quale chiedevano l’annullamento della determinazione dirigenziale Regione Lazio n. G01938 del 21.02.2019, successivamente rettificata con DD n. G02632 dell’8.03.2019, con la quale l’Amministrazione disponeva, in esecuzione della sentenza n. 19/1990 del 24.02.1990 del Commissario Usi civici di Roma, passata in giudicato, che dalla pubblicazione degli elaborati tecnici predisposti da perito demaniale decorrevano 30 giorni per prenderne visione, con facoltà nei successivi trenta giorni di presentare osservazioni e/o opposizioni da parte dei soggetti interessati, precisa che quelle eventualmente riguardanti la qualitas soli delle terre avrebbero dovuto essere formalizzate innanzi al Commissario agli Usi Civici di Roma; trascorsi i termini l’Università Agraria di Civitavecchia avrebbe dovuto trasmettere l’intera documentazione specificata nella stessa “determina” inerente la procedura sopra descritta, assumendo che del giudizio definito dal Commissario nel 1990 non era stata data alcuna pubblicità o comunicazione ad alcun soggetto, fatta esclusione alle parti stesse del procedimento, e che anche la Regione Lazio era venuta a conoscenza della predetta sentenza solo quando l’Università Agraria con note n. 165 del 05.03.2012 e n. 353 del 05.06.2013 aveva trasmesso una ricognizione delle terre interessate dal provvedimento commissariale, denominata “Atlante Cartografico Tenuta delle Mortelle” e “Atlante Cartografico Tenuta dei XIII Quartucci” redatta dall’arch. Paola Rossi, ricognizione che era stata oggetto di pubblicazione dall’Il al 14 aprile del 2010 all’Albo Pretorio della Associazione Agraria e in ordine alla quale la Regione Lazio aveva provveduto con determinazione n. A07844 del 30.09.2013 a prendere atto delle risultanze della ricognizione, dalla quale i terreni in loro possesso, posti nelle immediate adiacenze della tenuta “delle Mortelle”, non risultavano gravati da usi civici. Evidenziavano, inoltre, i ricorrenti che successivamente erano stati instaurati contenziosi, con ricorsi al Commissario Usi Civici, in opposizione alle conclusioni della perizia dell’arch. Rossi, giudizi nel corso dei quali – deceduta l’arch. Rossi e nominato dall’Università Agraria di Civitavecchia il dott. agr. Giuseppe Monaci – veniva disposto nuovo accertamento in ordine ai territori da ricomprendere nella sentenza n. 19/1990, che dava luogo alla nuova determinazione regionale impugnata dinanzi al TAR Lazio.
L’Università Agraria di Civitavecchia, con il ricorso per regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione del T.A.R. adito ed affermare la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
I Cozzi-Pieruzzi-Persi hanno contestato, con controricorso, la fondatezza di tale richiesta. Di converso, la Regione Lazio con controricorso, definito anche quale ricorso incidentale, ha condiviso le conclusioni della ricorrente Università.
Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La tesi del difetto di giurisdizione del T.A.R. in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici, sostenuta dall’Università Agraria di Civitavecchia e condivisa dalla Regione Lazio, si basa sul rilievo che tutti i motivi nei quali si articola il ricorso di Cozzi, Pierucci e Persi tendono ad accertare la natura dei suoli in loro possesso, i quali a loro avviso erroneamente sarebbero stati ricompresi nella ricognizione denominata “Atlante Cartografico Tenuta delle Mortelle”, secondo il progetto redatto dal perito Monaco, per cui sarebbero da escludere dal riconoscimento come soggetti a uso civico, come da determinazione dirigenziale Regione Lazio n. G01938 del 21.02.2019, con la quale l’Amministrazione aveva disposto la loro individuazione, in esecuzione della sentenza n. 19/1990 del 24.02.1990 del
Commissario Usi civici di Roma, passata in giudicato.
L’assunto va condiviso.
Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi dell’art. 29 legge n. 1766 del 1927, le controversie concernenti l’accertamento della esistenza, della natura e dell’estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione (Cass, Sez. Un., n. 605 del 2015; Cass, Sez. Un., n. 26816 del 2009; Cass, Sez. Un., n. 7429 del 2009; Cass, Sez. Un., n. 16268 del 2002; Cass, Sez. Un., n. 5621 del 1996; Cass, Sez. Un., n. 6689 del 1995; Cass, Sez. Un., n. 11255 del 1994). Con la conseguenza, per quanto qui di interesse, che in ipotesi di impugnazione di atto amministrativo la giurisdizione del g.a. deve essere esclusa ogni qualvolta le questioni prospettate siano relative sì a vizi dell’atto, ma attengano direttamente alla valutazione della qualitas soli o comunque richiedano un previo accertamento di detta qualitas; diversamente sussisterà la giurisdizione del g.a. adito tutte le volte che le questioni dedotte siano dirette a censurare l’inter procedimentale dell’atto impugnato, ponendosi a monte di ogni indagine sulla predetta qualitas.
Tanto chiarito, passando all’esame del contenuto del ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lazio, osserva il Collegio che con il primo motivo i ricorrenti compendiano, nella sostanza, una pluralità di temi e tra essi quelli diretti alla individuazione dei presupposti per poter procedere alla revoca o all’annullamento di ufficio di un atto amministrativo; segnatamente richiedono un’indagine, sollecitata sotto il profilo della sufficienza motivazionale del provvedimento, sul maggiore o minore credito da accordare alle risultanze peritali (perito Monaci) scaturite dall’iniziative dell’Università Agraria, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva della medesima amministrazione n. 31 del 06.08,2018, rispetto alle parziali difformi conclusioni rassegnate dal precedente ausiliario tecnico, arch. Rossi, e fatte proprie dalla Regione con Determinazione dirigenziale del 30.09.2013, per cui finiscono per sindacare la qualitas dei fondi in loro possesso. Ugualmente nel quarto motivo, pur rilevando un intreccio di temi, nella sostanza – accanto alla violazione di generali cadenze procedimentali (quale la mancata comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento) – ripropongono la questione relativa alla maggiore o minore inattendibilità dell’ausiliare dott. Monaci e alla prevalenza delle conclusioni rassegnate dal precedente perito, con ciò rifluendo sulla valutazione della sussistenza o meno della qualitas soli dei loro terreni, profilo riservato alla esclusiva giurisdizione commissariale.
Del pari le questioni poste con il secondo e con il terzo motivo di ricorso dinanzi al TAR Lazio attengono ai presupposti per addivenire alla revoca o all’annullamento in autotutela della determinazione regionale impugnata con riferimento alle conclusioni peritali del dott. Monaci rispetto a quelle rassegnate dal precedente ausiliare sempre in ragione della dedotta incompatibilità degli accertamenti quanto ai terreni da ricomprendere nella previsione di cui alla sentenza n. 19/1990 del 24.02.1990 del Commissario Usi civici di Roma.
Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre in contestazione. Ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento.
In materia di regolamento preventivo non v’è luogo per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, al quale rimette gli atti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Allegati:
SS.UU, 23 giugno 2021, n. 8564, in tema di usi civici
Nota dell'Avv. Maurizio Fusco
Spetta al Commissario per la liquidazione degli usi civici la giurisdizione sulle questioni attinenti alla qualità demaniale collettiva dei suoli
1. Il principio di diritto
Rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 della L. 1766/1927, le controversie concernenti l’accertamento dell’esistenza, della natura e dell’estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, con la precisazione che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas soli quale antecedente logico giuridico della decisione.
2. Le argomentazioni
In ipotesi di impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere esclusa ogni qualvolta le questioni prospettate siano relative sì a vizi dell’atto, ma attengano direttamente alla valutazione della qualità del suolo o comunque richiedano un previo accertamento di detta qualitas; diversamente, sussisterà la giurisdizione del giudice amministrativo adito tutte le volte che le questioni dedotte siano dirette a censurare l’iter procedimentale dell’atto impugnato, ponendosi a monte di ogni indagine sulla predetta qualitas.
3. Riflessioni conclusive
L’Università Agraria di Civitavecchia, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ha chiesto alle Sezioni Unite di dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione del T.A.R adito e di affermare la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici; viene condiviso l’assunto della ricorrente.
Nella specie, i proprietari del terreno hanno lamentato l’erroneo accorpamento dei suoli nella ricognizione denominata “Atlante cartografico tenuta delle Mortelle”, secondo il progetto redatto da un perito, per cui quei suoli sarebbero da escludere dal riconoscimento come soggetti ad uso civico, giusta determinazione dirigenziale approvata dalla Regione Lazio, con la quale l’Amministrazione ha disposto la loro individuazione, in esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Commissario Usi Civici di Roma.