Nota dell’Avv.ta Valentina Petruzziello
La cancellazione della società dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito previsto dal D.Lgs. 231/2001
La Corte di Cassazione, decidendo un procedimento per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a carico di tre amministratori, si è espressa sugli effetti che la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese produce sull’illecito 231.
La Suprema Corte ha ritenuto che la cancellazione fraudolenta dell’ente dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito ex D.Lgs. 231/01, ma comporta il passaggio diretto della titolarità dell’impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento.
La Corte di Appello, in riforma della sentenza resa dal Tribunale, ha condannato gli autori del reato presupposto ed ha dichiarato la responsabilità amministrativa della società ex art. 24 del D.Lgs. 231/2001.
L’affermazione della responsabilità amministrativa da reato e, più precisamente, l’estensibilità all’ente delle disposizioni processuali relative all’imputato, sembra porsi in contrasto con un precedente arresto, richiamato nel ricorso, secondo il quale la cancellazione della società determina l’emergere di una vera e propria causa di estinzione del reato, tale da determinare il venir meno dell’illecito e la conseguente improcedibilità dell’azione penale.
E ciò in forza del principio dell’equivalenza processuale fra morte del reo ed estinzione dell’ente.
Tale ultima soluzione, tuttavia, si riferisce ad un’ipotesi di cancellazione fisiologica dello stesso, correlata alla chiusura della procedura fallimentare, nella quale non può neppure trovare applicazione il principio civilistico del trasferimento dei rapporti obbligatori in capo ai soci, che mal si concilia con la natura pubblica del processo 231.
Nel caso di specie, la cancellazione non risulta cagionata da motivazioni fisiologiche, ma, al contrario, potrebbe costituire un commodus discessus per eludere l’accertamento della responsabilità da reato.
Quest’ultima considerazione porta i giudici di legittimità ad aderire ad un successivo e minoritario orientamento, che esclude che la cancellazione dell’ente possa comportare ipso facto l’estinzione della responsabilità amministrativa.
L’iter argomentativo tende a dimostrare come l’estinzione dell’ente non possa essere disciplinata applicando analogicamente la disciplina penalistica della morte della persona fisica.
La Cassazione, pur raccogliendo l’ultima interpretazione giurisprudenziale della sopravvivenza della responsabilità da reato dell’ente rispetto alla cancellazione dal registro delle imprese della società pendente processo, se ne discosta, reintroducendo la distinzione tra estinzione fisiologica e fraudolenta.
Ad avviso di chi scrive, la limitazione degli effetti estintivi alle sole cancellazioni fisiologiche non convince e rende auspicabile l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sulle poco indagate vicende estintive dell’ente.
Cass. pen., 14 settembre 2023, n. 37655, in tema di responsabilità amministrativa degli enti